Language of document : ECLI:EU:C:2002:36

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 gennaio 2002 (1)

«Artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE) - Iscrizione obbligatoria ad un ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Qualificazione come impresa di un ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»

Nel procedimento C-218/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Vicenza nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas

e

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. S. von Bahr, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs


cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

-    per la Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas, dall'avv. D. Fantini;

-    per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dagli avv.ti F. Artusa e A. Pignataro;

-    per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;

-    per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. W. Wils, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del governo italiano e della Commissione all'udienza del 7 giugno 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 settembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 25 maggio 2000, pervenuta in cancelleria il 2 giugno successivo, il Tribunale di Vicenza ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE).

2.
    Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas (in prosieguo: la «Cisal») e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in prosieguo: l'«INAIL») a proposito di un'intimazione di pagare l'importo di ITL 6 606 890 corrispondente a contributi assicurativi non versati dalla Cisal.

Contesto normativo

3.
    Le disposizioni italiane che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono contenute sostanzialmente nel decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1224, recante testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (GURI n. 257 del 13 ottobre 1965; in prosieguo: il «decreto n. 1124»), come successivamente modificato.

4.
    Ai sensi dell'art. 126 del decreto n. 1124, l'INAIL è incaricato di garantire, per conto dello Stato e sotto la sua vigilanza, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in conformità a quanto prescritto dall'art. 38 della Costituzione italiana. Il n. 3 della suddetta disposizione contempla gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese.

5.
    Secondo l'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'INAIL (GURI n. 60 del 13 marzo 1989), quest'ultimo deve essere qualificato ente pubblico erogatore di servizi ed è assoggettato alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. La suddetta legge dispone inoltre che l'INAIL adempie le funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione alle esigenze di efficiente e tempestiva riscossione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalità deve conformarsi il governo nell'azione di controllo e di vigilanza sull'INAIL.

6.
    Ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 1124, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i loro dipendenti e le società sono soggette al medesimo obbligo per quanto riguarda i loro soci, mentre gli artigiani autonomi sono tenuti ad assicurarsi quando l'attività esercitata rientra nelle attività a rischio previste dall'art. 1 del suddetto decreto e l'assicurato fa parte di una delle categorie di lavoratori menzionate nell'art. 4 del medesimo.

7.
    Per quanto riguarda l'importo dei contributi, l'art. 39, n. 2, del decreto n. 1124 prevede, per il settore industriale, il cosiddetto sistema «a ripartizione dei capitali di copertura». Secondo tale sistema, i contributi per ciascun anno devono essere fissati in modo da coprire tutti gli oneri conseguenti agli infortuni che possono verificarsinell'anno, vale a dire sia le prestazioni di breve durata sia il valore capitale delle rendite relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.

8.
    L'art. 40 del decreto n. 1124 recita:

«Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'INAIL (...). La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39».

9.
    Il calcolo dei contributi assicurativi per gli artigiani autonomi è disciplinato dall'art. 42 del decreto n. 1124 nonché, per il periodo di cui trattasi nella causa principale, dal decreto ministeriale 21 giugno 1988 (GURI n. 151 del 29 giugno 1988). In funzione del grado di rischio che presentano, le attività degli artigiani autonomi sono ripartite in 10 classi, suddivise a loro volta in 320 voci corrispondenti ad altrettante lavorazioni.

10.
    Secondo l'art. 66 del decreto n. 1124 le prestazioni possono assumere le seguenti forme:

-    indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;

-    rendita per l'inabilità permanente;

-    assegno per l'assistenza personale continuativa;

-    rendita ai superstiti e assegno una tantum in caso di morte;

-    cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;

-    fornitura di apparecchi di protesi.

11.
    L'art. 67 del decreto n. 1124 stabilisce il principio dell'automaticità delle prestazioni, in base al quale gli assicurati hanno diritto alle prestazioni anche in caso di mancata dichiarazione dell'attività lavorativa o di mancato pagamento dei premi da parte del datore di lavoro. Ai sensi dell'art. 59, n. 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa alle misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (GURI n. 302 del 30 dicembre 1997), detta automaticità è stata esclusa nei confronti dei lavoratori autonomi, ivi inclusi gli artigiani, a decorrere dal 1° gennaio 1998. Tuttavia, le prestazioni possono essere erogate in caso di regolarizzazione della situazione di questi ultimi.

Causa principale e questioni pregiudiziali

12.
    Nel dicembre 1998 il Pretore di Vicenza ingiungeva alla Cisal il pagamento in favore dell'INAIL dell'importo di ITL 6 606 890 a titolo di contributi assicurativi non versati relativi alla posizione del socio accomandatario sig. Battistello relativamente al periodo 1992-1996. Tale ingiunzione di pagamento si basava sul fatto che quest'ultimo, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 1124, avrebbe dovuto iscriversi all'INAIL per assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro nella sua qualità di artigiano che lavora il legno ed esercita un'attività manuale nella propria impresa.

13.
    La Cisal proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento dinanzi al Tribunale di Vicenza, rilevando che il sig. Battistello è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso una compagnia di assicurazione privata dal 1986. Sosteneva inoltre che la normativa in base alla quale essa è tenuta ad assicurarsi contro i medesimi rischi presso l'INAIL è da ritenersi contraria al diritto comunitario della concorrenza in quanto mantiene ingiustificatamente in favore di detto ente un monopolio che lo induce ad abusare della sua posizione dominante. A sostegno della sua tesi l'opponente invocava il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 9 febbraio 1999, secondo il quale l'INAIL non presenta elementi di solidarietà tali da escludere, in base alla giurisprudenza comunitaria, la natura economica dell'attività da esso svolta.

14.
    Il giudice a quo rileva che l'INAIL presenta talune caratteristiche che sono, a suo avviso, difficilmente conciliabili con la nozione di impresa nel senso di cui alle norme comunitarie in materia di concorrenza. Esso si riferisce in proposito all'automaticità delle prestazioni, all'iscrizione obbligatoria ed all'assenza di scopo di lucro. Ritiene cionondimeno che altri elementi, caratteristici di enti che esercitano un'attività puramente economica, siano prevalenti nel caso di specie. Sottolinea, a tal fine, la riscossione di contributi direttamente connessi al rischio assicurato, la ripartizione di questo in 10 classi distinte, secondo un criterio economico e commerciale, nonché l'obbligo legale dell'INAIL di esercitare la sua attività secondo criteri di imprenditorialità. Il giudice remittente aggiunge che nel 1965, dopo l'istituzione dell'obbligo per gli artigiani di assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro, il legislatore italiano considerò che l'assicurazione privata obbligatoria potesse provvisoriamente costituire un'alternativa alla copertura assicurativa garantita dall'INAIL.

15.
    Considerando, da un lato, che la normativa italiana potrebbe essere in contrasto con gli artt. 90 e 86 del Trattato in quanto impone agli artigiani autonomi di assicurarsi presso l'INAIL anche se già assicurati presso una compagnia privata e, d'altro lato, che l'abolizione dell'obbligatorietà dell'iscrizione per gli artigiani che già si sono assicurati presso privati non distoglierebbe l'INAIL dall'adempimento delle altre funzioni assegnategli dalla normativa italiana, il Tribunale di Vicenza ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se costituisca un'impresa ai sensi degli articoli 81 e seguenti del Trattato un ente assicurativo pubblico senza scopo di lucro, quale l'INAIL, cui è affidata secondo criteri di economicità e di imprenditorialità la gestione monopolistica di un regime diassicurazione contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali fondato su un sistema di iscrizione obbligatoria, il quale eroga prestazioni secondo un principio di parziale automaticità (che assicura la copertura assicurativa al lavoratore dipendente, ma non anche al lavoratore autonomo - a partire dal 1998), anche in caso di mancato pagamento dei premi da parte del datore di lavoro, e calcola i premi sulla base delle classi di rischio in cui si colloca la lavorazione assicurata.

In caso di risposta positiva al primo quesito, se costituisca una violazione degli articoli 86 [CE] e 82 CE il fatto che il suddetto ente pubblico pretenda il pagamento dei premi anche nel caso in cui l'interessato, un lavoratore autonomo (artigiano), sia già assicurato presso una compagnia privata contro gli stessi rischi per cui sarebbe coperto affiliandosi al suddetto ente».

Sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale

16.
    L'INAIL sostiene che le questioni sottoposte alla Corte sono irricevibili in quanto sono state sollevate a causa dell'abolizione, per quanto riguarda gli artigiani, del principio della piena automaticità, secondo il quale l'INAIL è tenuto al pagamento delle prestazioni anche quando i contributi non sono stati versati. Ora, dato che questa abolizione è intervenuta solo a decorrere dal 1° gennaio 1998, essa non riguarderebbe il periodo assicurativo in questione nella causa principale.

17.
    Inoltre, l'INAIL assume che, anche se la Corte risolvesse le due questioni in senso affermativo, il giudice a quo non sarebbe competente a disapplicare le norme nazionali che a detto Istituto attribuiscono il monopolio in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in quanto solo la Commissione è competente a garantire l'osservanza dell'art. 90, n. 2, del Trattato, adottando decisioni o direttive in conformità al n. 3 di tale disposizione.

18.
    Questo argomento non può essere accolto. Da una parte, secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99, Agorà e Excelsior, Racc. pag. I-3605, punti 18 e 19). Comunque, nel presente caso nessun elemento consente di affermare, leggendo l'ordinanza di rinvio, che il Tribunale di Vicenza abbia posto le questioni pregiudiziali solo a causa della riforma del 1997 relativa all'automaticità delle prestazioni. Del resto, tale riforma è stata menzionata dal suddetto giudice solo nell'ambito della descrizione del contesto normativo nazionale.

19.
    D'altra parte, dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau (Racc. pag. I-2533), e 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany (Racc. pag. I-5751), risulta che l'art. 90, n. 2, del Trattato può essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali al fine di far controllare l'osservanza delle condizioni da esso previste.

20.
    Quindi la domanda pregiudiziale è ricevibile.

Sulla prima questione

21.
    Con la prima questione il giudice a quo chiede alla Corte se costituisca impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato un ente che è incaricato dalla legge della gestione di un regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quale l'INAIL.

22.
    Secondo una costante giurisprudenza, nel contesto del diritto della concorrenza la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità del suo finanziamento (v., in particolare, sentenza 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I-6451, punto 74).

23.
    A questo proposito, da una giurisprudenza del pari costante risulta che costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7; 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851, punto 36, e Pavlov, citata, punto 75).

Argomenti delle parti

24.
    La Cisal sostiene che l'INAIL costituisce un'impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato.

25.
    Infatti, i servizi assicurativi che l'INAIL fornisce agli artigiani sono pienamente paragonabili a quelli forniti dagli assicuratori privati: anzitutto, le prestazioni assicurative sono finanziate esclusivamente mediante contributi, i quali sono stabiliti in base al rischio; vi è poi una stretta relazione tra i contributi versati e le prestazioni erogate in quanto entrambi costituiscono una percentuale dell'indennizzo dell'infortunato e, infine, l'INAIL deve gestire il regime assicurativo di cui ha l'onere secondo criteri di economicità e di imprenditorialità. Né lo scopo sociale dell'INAIL, né la mancanza di scopo di lucro, né i limitati elementi di solidarietà presenti nel regime privano le attività dell'INAIL della loro natura essenzialmente economica.

26.
    L'INAIL, il governo italiano e la Commissione sostengono, al contrario, che l'INAIL non può qualificarsi come impresa a causa del compito di interesse generale che gli è stato affidato e delle caratteristiche del regime assicurativo che esso gestisce. In proposito il suo caso sarebbe affine a quello di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre (Racc. pag. I-637).

27.
    A sostegno di questa tesi vengono invocate le seguenti caratteristiche del regime assicurativo.

28.
    In primo luogo, le prestazioni fornite dall'INAIL comprendono non soltanto prestazioni economiche, ma anche la partecipazione ad attività di prevenzione, di riabilitazione e di assistenza sociale; esse coprono non soltanto il danno diretto ed immediato, ma anche conseguenze economiche più indirette dell'infortunio; inoltre, lo stesso importo delle prestazioni pecuniarie, che dipende dalla retribuzione della vittima e non dall'entità del danno da risarcire, si basa su criteri fissati dalla legge e non dipende né dai contributi versati dall'assicurato né dai risultati finanziari dell'INAIL. In particolare, per il calcolo delle rendite, possono essere presi in considerazione solo i salari situati in una determinata fascia, tra un minimo ed un massimo, stabilita in base alla retribuzione media nazionale.

29.
    L'INAIL, il governo italiano e la Commissione aggiungono che il principio dell'automaticità delle prestazioni, in forza del quale queste ultime sono pagate anche quando il datore di lavoro non ha versato i contributi dovuti, costituisce un elemento rilevante della solidarietà che caratterizza fondamentalmente il regime di tutela contro le conseguenze economiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Certo, questa automaticità è stata abolita nei confronti dei lavoratori autonomi a partire dal 1° gennaio 1998, ma la situazione potrebbe sempre essere regolarizzata e, comunque, la riforma è successiva ai periodi assicurativi in questione nella causa principale.

30.
    In secondo luogo, per quanto riguarda il finanziamento del regime assicurativo, l'INAIL ed il governo italiano deducono che i contributi non sono sistematicamente proporzionati al rischio in quanto taluni rischi specifici, come quelli relativi all'amianto o ai rumori, sono in parte sopportati da altri settori, secondo un principio di solidarietà. Il governo italiano e la Commissione aggiungono che l'importo dei contributi deve essere approvato con decreto del ministro competente. Inoltre, le rendite per infortunio sul lavoro sono finanziate in gran parte secondo il principio della ripartizione, poiché solo una parte corrispondente al valore capitale della rendita iniziale è accantonata per costituire una riserva tecnica atta a garantire il pagamento delle prestazioni.

Giudizio della Corte

31.
    In proposito occorre preliminarmente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali (v., in particolare, sentenze 28 aprile 1998, causa C-158/96, Kohll, Racc. pag. I-1931, punto 17, e 12 luglio 2001, causa C-157/99, Smits e Peerbooms, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44).

32.
    In particolare, la copertura dei rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali rientra, da tempo, nella previdenza sociale che gli Stati membri garantiscono a tutta la loro popolazione o a una parte di essa.

33.
    Inoltre, si deve rilevare che il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), contiene disposizioni specifiche in materia di coordinamento dei regimi nazionali di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la cui applicazione, per quanto riguarda la Repubblica italiana, l'INAIL è espressamente designato come istituzione competente, ai sensi dell'art. 1, lett. o), del suddetto regolamento [v. allegato 2, intitolato «Istituzioni competenti», parte H, punto 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97].

34.
    D'altra parte, occorre osservare che il regime legale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui trattasi nella causa principale persegue uno scopo sociale, in quanto prevede una tutela sociale obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi dediti ad attività diverse dall'agricoltura, che esercitano attività qualificate «attività a rischio» dalla legge.

35.
    Infatti, un siffatto regime mira a garantire a tutte le persone tutelate una copertura contro i rischi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, indipendentemente da qualsiasi colpa che possa essere stata commessa dall'infortunato, o anche dal datore di lavoro, e quindi senza che sia necessario invocare la responsabilità civile della persona che trae profitto dall'attività rischiosa.

36.
    Inoltre, lo scopo sociale del suddetto regime di assicurazione è messo in luce dalla circostanza che le prestazioni vengono erogate anche quando i contributi dovuti non sono stati versati, il che contribuisce manifestamente alla tutela di tutti i lavoratori assicurati contro le conseguenze economiche di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. Anche dopo la riforma del 1997, che ha escluso tale automaticità della tutela sociale per i lavoratori autonomi, le prestazioni possono ancora essere erogate in caso di regolarizzazione, qualora i contributi non siano stati versati a tempo debito.

37.
    Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, lo scopo sociale di un regime assicurativo non è di per sé sufficiente per escludere che l'attività considerata sia qualificata attività economica (v. sentenza Pavlov e a., citata, punto 118). In proposito altri due aspetti meritano di essere evidenziati.

38.
    In primo luogo, vari elementi consentono di assodare che il regime assicurativo di cui trattasi nella causa principale attua il principio della solidarietà.

39.
    Da una parte, il suddetto regime assicurativo è finanziato mediante contributi la cui aliquota non è sistematicamente proporzionata al rischio assicurato. Così, dal fascicolo risulta che l'aliquota non può superare un massimale, anche se l'attività esercitata comporta un rischio elevatissimo, e il saldo del finanziamento viene sopportato da tutte le imprese che rientrano nella stessa classe per quanto riguarda il rischio corso. Inoltre, i contributi vengono calcolati non solo in base al rischio connesso all'attività dell'impresa di cui trattasi, ma anche in base ai redditi dell'assicurato.

40.
    D'altra parte, l'importo delle prestazioni versate non è necessariamente proporzionato ai redditi dell'assicurato, in quanto, per il calcolo delle rendite, possono essere prese in considerazione solo le retribuzioni comprese tra un dato minimo ed un dato massimo, in una fascia corrispondente alla retribuzione media nazionale ridotta o maggiorata del 30%.

41.
    Di conseguenza, come è stato rilevato dall'avvocato generale nel paragrafo 66 delle sue conclusioni, il versamento di contributi elevati può dar luogo solo all'erogazione di prestazioni fino ad un determinato massimale quando la retribuzione supera il massimo fissato con decreto e, viceversa, dei contributi relativamente bassi, calcolati in base alla retribuzione minima legale, danno diritto a prestazioni calcolate in base ad un reddito superiore a tale limite, corrispondente alla retribuzione media ridotta del 30%.

42.
    La mancanza di un nesso diretto tra i contributi pagati e le prestazioni erogate implica quindi una solidarietà tra i lavoratori più retribuiti e quelli che, tenuto conto dei loro redditi esigui, sarebbero privati di un'adeguata tutela sociale qualora tale nesso esistesse.

43.
    In secondo luogo, dagli atti del fascicolo risulta che l'attività dell'INAIL, cui è stata affidata dalla legge la gestione del regime di cui trattasi, è soggetta al controllo dello Stato e che l'importo sia delle prestazioni sia dei contributi è, in definitiva, fissato da quest'ultimo. Da un canto, l'importo delle prestazioni è fissato dalla legge e le prestazioni devono essere erogate indipendentemente dai contributi riscossi e dai risultati finanziari degli investimenti effettuati dall'INAIL. D'altro canto, l'importo dei contributi, che costituisce oggetto di una delibera dell'INAIL, deve essere approvato con decreto ministeriale, e il ministro competente dispone effettivamente del potere di respingere le tariffe proposte ed invitare l'INAIL a sottoporgli una nuova proposta che tenga conto di talune indicazioni.

44.
    In sintesi, da quanto precede risulta che l'importo delle prestazioni e quello dei contributi, che costituiscono i due elementi essenziali del regime gestito dall'INAIL, sono soggetti al controllo dello Stato e l'iscrizione obbligatoria che caratterizza un siffatto regime assicurativo è indispensabile per l'equilibrio finanziario di questo e per l'attuazione del principio di solidarietà, il quale implica che le prestazioni erogate all'assicurato non sono proporzionate ai contributi da questo versati.

45.
    In conclusione, concorrendo in tal modo alla gestione di uno dei rami tradizionali della previdenza sociale, nel caso di specie l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'INAIL adempie una funzione di carattere esclusivamente sociale. Ne consegue che la sua attività non è un'attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e che, quindi, tale ente non costituisce un'impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato.

46.
    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, la prima questione va risolta nel senso che la nozione di impresa, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, non comprende un ente che è incaricato dalla legge della gestione di un regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quale l'INAIL.

Sulla seconda questione

47.
    Considerata la soluzione data alla prima questione, non occorre pronunciarsi sulla seconda.

Sulle spese

48.
    Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Vicenza con ordinanza 25 maggio 2000, dichiara:

La nozione di impresa, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE), non comprende un ente che è incaricato dalla legge della gestione di un regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

von Bahr
Edward
La Pergola

Wathelet

Timmermans

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 gennaio 2002.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione facente funzione

R. Grass

P. Jann


1: Lingua processuale: l'italiano.