Language of document : ECLI:EU:C:1999:103

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

25 febbraio 1999 (1)

«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 94/46/CE»

Nella causa C-59/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico principale, e José F. Crespo Carrillo, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor Nicolas Schmit, direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, 6, rue de la Congrégation, Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 13 ottobre 1994, 94/46/CE,

che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite (GU L 268, pag. 15), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore) e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: S. Alber


cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 novembre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 13 ottobre 1994, 94/46/CE, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite (GU L 268, pag. 15; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

2.
    La direttiva ha in particolare modificato la direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10) che ha per oggetto di sopprimere i diritti speciali o esclusivi nei settori dei servizi di telecomunicazioni e di garantire ad ogni gestore il diritto di fornire tali servizi.

3.
    La direttiva mira a porre in essere il contesto normativo necessario all'eliminazione delle restrizioni e alla promozione di nuove attività nel settore delle telecomunicazioni

via satellite. A tal riguardo gli Stati membri devono in particolare, in forza delle disposizioni dell'art. 2, secondo comma, della direttiva 90/388, nella versione risultante dall'art. 2, sub 2, lett. b), della direttiva, comunicare «i criteri che adottano per la concessione delle autorizzazioni, nonché le condizioni associate a queste autorizzazioni e le procedure di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmittenti a terra».

4.
    L'art. 4 della direttiva prevede che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva, le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza delle sue disposizioni. Poiché la direttiva è entrata in vigore l'8 novembre 1994, il termine impartito agli Stati membri per modificare le misure di trasposizione è quindi scaduto il 7 agosto 1995.

5.
    Alla scadenza di tale termine, il Granducato di Lussemburgo non aveva comunicato alla Commissione alcuna disposizione di trasposizione della direttiva. Di conseguenza la Commissione, il 27 ottobre 1995, ha inviato al governo lussemburghese una lettera di diffida con cui lo invitava a farle conoscere le sue osservazioni entro due mesi, in conformità alla procedura prevista dall'art. 169 del Trattato CE.

6.
    Con lettera 20 dicembre 1995, il governo lussemburghese ha comunicato alla Commissione che il 1° dicembre 1995 aveva approvato un nuovo disegno di legge sulle telecomunicazioni.

7.
    Con lettera 27 maggio 1997, il governo lussemburghese ha notificato alla Commissione, a titolo di trasposizione della direttiva del Consiglio 25 giugno 1987, 87/372/CEE, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (GU L 196, pag. 85), e della direttiva 90/388 come modificata dall'art. 2 della direttiva, il regolamento granducale 25 aprile 1997, che fissa le condizioni minime del capitolato d'oneri per la creazione e la gestione di reti di servizi GSM e GSM/DCS 1800 (in prosieguo: il «regolamento granducale 25 aprile 1997 sui servizi GSM»).

8.
    Dopo aver constatato che il regolamento granducale 25 aprile 1997 sui servizi GSM non comprendeva le comunicazioni via satellite, ma solo le comunicazioni mobili terrestri, la Commissione ha ritenuto che non fossero state adottate tutte le norme necessarie alla trasposizione della direttiva. Essa ha quindi inviato al Granducato di Lussemburgo in data 7 luglio 1997 un parere motivato con cui si constatava che quest'ultimo, non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrativa necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva, e lo invitava ad adottare i provvedimenti conformi a questo parere entro due mesi a decorrere dalla notifica.

9.
    Con lettera 14 luglio 1997, il governo lussemburghese ha nuovamente notificato alla

Commissione, a titolo della trasposizione della direttiva, il regolamento granducale 25 aprile 1997 sui servizi GSM nonché la legge 21 marzo 1997 sulle telecomunicazioni (in prosieguo: la «legge 21 marzo 1997») che è entrata in vigore il 1° aprile 1997.

10.
    Il 28 e 30 luglio 1997 sono pervenuti alla Commissione, in maniera non ufficiale, il regolamento granducale del 23 aprile 1997 relativo ai terminali di telecomunicazione e alle stazioni trasmittenti a terra via satellite, che comprende il reciproco riconoscimento della loro conformità, il disegno di regolamento granducale che fissa le condizioni del capitolato d'oneri per la creazione e la gestione di reti fisse di telecomunicazione di servizi di telefonia, previsto dall'art. 7, n. 2, lett. a), della legge 21 marzo 1997, ed il progetto di regolamento granducale che fissa le condizioni del capitolato d'oneri per la creazione e la gestione di reti fisse di telecomunicazione, previsto dall'art. 7, n. 2, della stessa legge.

11.
    I due progetti di regolamenti granducali soprammenzionati sono stati notificati ufficialmente alla Commissione con lettera 8 settembre 1997 a titolo di trasposizione di altre direttive. Essi sono stati adottati il 22 dicembre 1997 e pubblicati il 29 dicembre 1997 nel Mémorial: Journal officiel du grand-duché de Luxembourg (gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo).

12.
    Ritenendo che nel campo di applicazione di questi regolamenti potessero rientrare i servizi via satellite, in mancanza di un'esclusione chiara di questi ultimi, la Commissione, con lettera 22 dicembre 1997, ha chiesto al governo lussemburghese di chiarire tale punto, ma nessuna risposta è stata fornita. In ogni caso il governo lussemburghese non ha notificato tali regolamenti nell'ambito della trasposizione della direttiva.

13.
    Ritenendo che non fossero state adottate tutte le misure necessarie per assicurare la trasposizione della direttiva e che il governo lussemburghese non si era confermato al parere motivato, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.

14.
    La Commissione sostiene che l'attuazione della direttiva da parte del Granducato di Lussemburgo doveva consentire a gestori di servizi via satellite di intervenire su tale mercato, in particolare di trasmettere dal territorio lussemburghese verso il satellite di loro scelta grazie all'eliminazione delle restrizioni concernenti la fornitura di tali servizi e all'introduzione di un ambito normativo che precisava i criteri e procedure per la concessione delle autorizzazioni necessarie per operare su tale territorio, ivi comprese le procedure per l'ottenimento di frequenze e il coordinamento dei siti di trasmissione al fine di evitare le interferenze pregiudizievoli, ai sensi delle disposizioni dell'art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva.

15.
    La Commissione sostiene che i regolamenti di applicazione della legge 21 marzo 1997,

che sono previsti agli artt. 10, n. 2, relativo ai criteri e le procedure di concessione delle licenze su domanda del richiedente, 14, n. 4, relativo all'importo delle spese amministrative per i servizi assoggettati a dichiarazione, 30, n. 4, relativo ai canoni per l'assegnazione esclusiva di frequenze, e 65, relativo all'importo delle tasse corrispondenti alle spese di gestione annua delle licenze individuali, non sarebbero mai stati adottati.

16.
    Inoltre la Commissione rileva che non ha conoscenza della pubblicazione dei moduli di domanda di licenze previsti all'art. 10, n. 2 del progetto di regolamento relativo ai criteri e procedure di concessione delle licenze né dell'adozione da parte del ministro responsabile delle comunicazioni delle modalità di dichiarazione che si applicano ai servizi soggetti a dichiarazione in conformità all'art. 14, n. 3, di tale legge 21 marzo 1997, e nemmeno dell'adozione di una normativa che precisi le modalità di procedura dell'attribuzione e dell'assegnazione delle frequenze menzionate all'art. 30, n. 1, della stessa legge.

17.
    Il governo lussemburghese contesta l'inadempimento che gli viene addebitato dalla Commissione. Esso sostiene in particolare che la direttiva è stata trasposta con la legge 21 marzo 1997 per quanto riguarda l'abolizione dei diritti esclusivi o speciali in materia di telecomunicazioni via satellite. Esso sostiene che tale legge si applica alle comunicazioni via satellite in quanto essa riguarda le telecomunicazioni in generale. Se è vero che la fornitura di servizi via satellite necessita di un'autorizzazione, quest'ultima viene tuttavia concessa in maniera quasi automatica poiché una semplice notifica è sufficiente. Se l'utilizzo delle frequenze è assoggettato ad un'autorizzazione generale, tale regime è reso necessario dalle particolarità di taluni siti geografici, al fine di assicurare il buon funzionamento dei servizi via satellite in generale. Si tratterebbe tuttavia nella fattispecie solo di una semplice formalità.

18.
    La Commissione precisa nella replica che essa non addebita al Granducato di Lussemburgo di non aver abolito tutte le misure che avrebbero eventualmente concesso diritti speciali o esclusivi nel settore delle comunicazioni via satellite, ma gli addebita di non aver adottato i regolamenti menzionati ai punti 15 e 16 della presente sentenza.

19.
    A tal riguardo occorre constatare che per raggiungere l'obietto della direttiva quest'ultima impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire ad ogni gestore il diritto di prestare servizi nel settore delle comunicazioni via satellite. Pertanto in forza delle disposizioni dell'art. 2, sub 2, lett. b), della direttiva, gli Stati membri devono comunicare i criteri che adottano per la concessione delle autorizzazioni nonché le condizioni associate a queste autorizzazioni e alle procedure di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmittenti a terra.

20.
    Occorre rilevare innanzi tutto che secondo la normativa lussemburghese, un'autorizzazione è necessaria per la creazione e la gestione di comunicazioni via satellite. Ora, in forza delle disposizioni dell'art. 14, n. 3, della legge 21 marzo 1997 spetta al ministro competente determinare le modalità della dichiarazione che il gestore di un servizio di telecomunicazione è tenuto ad effettuare. Inoltre, l'importo delle spese amministrative dovute dal gestore di comunicazioni via satellite dev'essere fissato da un regolamento granducale, in applicazione dell'art. 14, n. 4, della stessa legge.

21.
    Per quanto riguarda poi la concessione e l'utilizzo delle frequenze, gli artt. 29 e seguenti della legge 21 marzo 1997 contengono le disposizioni quadro e i principi generali che si applicano a questa procedura. Per quanto riguarda le modalità precise della procedura di attribuzione delle frequenze nonché l'importo delle relative spese dovute dal gestore, essi devono essere stabiliti dal ministro.

22.
    Infine, in considerazione del fatto che la legge 21 marzo 1997 e i regolamenti granducali adottati sulla base di questa legge fanno riferimento alla gestione delle reti di telecomunicazione in generale, occorre concludere, come ha giustamente fatto la Commissione, che la creazione e la gestione di una rete di satelliti necessita anche di un'autorizzazione, cosa che del resto non è contestata dal governo lussemburghese. Ai sensi degli artt. 10, n. 2, e 65 della legge 21 marzo 1997 i criteri di concessione di una tale autorizzazione e l'importo delle tasse che devono essere riscosse presso ogni gestore devono anch'essi essere fissati con regolamenti granducali.

23.
    Ne deriva che, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, se la legge 21 marzo 1997 ha fissato il contesto normativo e le condizioni generali per la creazione e la gestione delle comunicazioni via satellite, a decorrere dalla dichiarazione fino all'attribuzione delle frequenze e delle autorizzazioni, le disposizioni che disciplinano l'attuazione di ciascuna di queste procedure non sono state adottate nel caso di specie. In particolare la legge 21 marzo 1997 non determina le modalità secondo cui le autorizzazioni possono essere ottenute dal gestore nell'importo delle spese amministrative e dei canoni che sono a carico di quest'ultimo.

24.
    Occorre pertanto constatare che il Granducato di Lussemburgo, non adottando nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

Sulle spese

25.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato

alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo alle spese e quest'ultimo è rimasto soccombente nei suoi motivi occorre condannarlo alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Non adottando nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 13 ottobre 1994, 94/46/CE, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

2)    Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Puissochet
Jann
Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 febbraio 1999.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

J.-P. Puissochet


1: —     Lingua processuale: il francese.