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Ricorso proposto il 18 giugno 2012 - Manufacturing Support & Procurement Kala Naft / Consiglio

(Causa T-263/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012;

condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, sei dei quali sono sostanzialmente simili ai primi sei motivi dedotti nell'ambito della causa T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio .

La ricorrente deduce inoltre un motivo vertente sull'illegittimità del regolamento impugnato a causa dell'illegittimità degli atti precedenti, annullati dalla sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio (T-509/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

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1 - GU 2010, C 346, pag. 57.