Language of document : ECLI:EU:T:2011:296

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

21 giugno 2011

Causa T-12/10 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rifusione delle spese – Nota con la quale la Commissione informa il ricorrente del proprio intento di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità – Assenza di atto che arreca pregiudizio – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 29 ottobre 2009, causa F‑94/08, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑421 e II‑A‑1‑2281).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Massime

Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Nota con cui l’amministrazione informa l’interessato del proprio intento di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

Una nota con cui l’amministrazione informa un funzionario del proprio intento di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità, nell’ipotesi in cui egli non proponga dinanzi al giudice comunitario una domanda di liquidazione delle spese cui è stato condannato nell’ambito di una precedente causa, non esprime la posizione definitiva dell’amministrazione e non può ritenersi lesiva, direttamente e immediatamente, degli interessi del ricorrente, modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica.

(v. punti 21 e 22)