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Ricorso proposto il 26 luglio 2011 - Masottina / UAMI - Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA)

(Causa T-393/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masottina SpA [(Conegliano (TV), Italia] (rappresentante: avv. N. Schaeffer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Cooperativas de Alicante, operante con la denominazione Coop. V. BOCOPA (Alicante, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2011, nel procedimento R 518/2010-1, nonché la decisione della divisione di opposizione 2 febbraio 2010;

respingere l'opposizione proposta dalla Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. BOCOPA contro la registrazione del marchio "CA' MARINA" e accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 6375216 cui la Masottina SpA ritiene di avere diritto;

condannare la Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. BOCOPA al pagamento di tutte le spese di giudizio e delle spese connesse.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "CA' MARINA" per prodotti della classe 33 - domanda di marchio comunitario n. 6375216

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario "MARINA ALTA" registrato con il n. 1796374 per prodotti della classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha applicato erroneamente il citato articolo: i) relativamente all'assenza di carattere distintivo o quantomeno all'insufficiente determinatezza e distinzione del marchio "MARINA ALTA"; ii) poiché non sussiste alcun rischio di confusione tra i segni in questione; iii) in quanto non si è tenuto conto del fatto che non esiste alcuna identità tra i prodotti, i rispettivi canali di distribuzione e il pubblico di riferimento.

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