Language of document :

Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2011 - HTTS / Consiglio

(Causa T-562/10)

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione - Procedimento in contumacia - Domanda di intervento - Non luogo a provvedere")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle e M. Schlingmann)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e Z. Kupčová, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nei limiti in cui esso riguarda la ricorrente

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Commissione europea e della Repubblica federale di Germania.

Il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, è annullato nei limiti in cui esso riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH.

Gli effetti del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui esso riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

____________

1 - GU C 46 del 12.2.2011.