Language of document : ECLI:EU:T:2016:402

Causa T‑43/16

1&1 Telecom GmbH

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento – Firma dell’atto introduttivo del ricorso – Articoli 76 e 77 del regolamento di procedura – Rigetto dell’eccezione di irricevibilità»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 giugno 2016

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione di un avvocato – Regola sostanziale da applicarsi rigorosamente – Mancanza di sottoscrizione – Irricevibilità – Impossibilità di regolarizzazione

[Statuto della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 43, 51, § 4, e 78, § 5]

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Mancato deposito della procura di un avvocato in concomitanza all’introduzione dell’atto introduttivo del giudizio – Irricevibilità – Insussistenza – Regolarizzazione – Ammissibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, b), e 78, § 5]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 22, 23)

2.      Il deposito di un atto introduttivo del giudizio mediante l’applicazione e‑Curia con il nome utente e la password dell’agente o dell’avvocato della parte ricorrente vale come sottoscrizione in forza dell’articolo 3 della decisione e‑Curia.

La qualità di rappresentante della parte ricorrente è comprovata dalla circostanza che tale parte ha prodotto una procura che attribuisce i poteri di rappresentanza o all’avvocato o all’agente di cui trattasi. Il fatto che tale procura non sia stata depositata contestualmente all’atto introduttivo del giudizio non può né incidere su tale constatazione, né comportare l’irricevibilità di tale atto, dal momento che una siffatta omissione in sede di deposito del medesimo è sanabile ed è stata sanata dalla parte ricorrente nel termine fissato ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale.

Inoltre, l’utilizzo di un profilo utente e‑Curia vale non soltanto come sottoscrizione ma, a differenza della semplice firma autografa, fornisce anche automaticamente informazioni sull’identità, la qualità e l’indirizzo del firmatario che rappresenta la parte ricorrente.

In ogni caso, la sola mancata indicazione dell’indirizzo dell’avvocato di cui trattasi o la mancata indicazione, nel corpo dell’atto di ricorso, del fatto che si tratta del rappresentante della parte ricorrente non può, di per sé, rendere irricevibile un atto di ricorso validamente sottoscritto da un avvocato dell’Unione cui è stata attribuita procura dalla parte ricorrente, sia che tale firma sia autografa, sia che essa sia stata apposta elettronicamente mediante e Curia, e depositata nel rispetto del termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE.

(v. punti 25, 28‑30)