Language of document : ECLI:EU:T:2015:639

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 settembre 2015 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Articolo 8, primo comma, del RAA – Riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑231/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA (F‑29/13, Racc. FP, EU:F:2014:10),

Agenzia europea per i medicinali (EMA), rappresentata da T. Jabłoński e N. Rampal Olmedo, in qualità di agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti,

da

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä e E. Maurage, in qualità di agenti,

da

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), rappresentata da H. Caniard e V. Peres de Almeida, in qualità di agenti,

da

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), rappresentata da D. Detken, S. Gabbi e C. Pintado, in qualità di agenti,

e da

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), rappresentato da J. Mannheim e A. Daume, in qualità di agenti,

intervenienti,

procedimento in cui l’altra parte è

David Drakeford, residente a Dublino (Irlanda), rappresentato da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,

ricorrente in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e G. Berardis, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

1        Con la sua impugnazione l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA (F‑29/13, Racc. FP, EU:F:2014:10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione di non rinnovare il contratto del sig. David Drakeford.

 Fatti, procedimento in primo grado e sentenza impugnata

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 4 a 19 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«4      Il 30 ottobre 1996 il ricorrente è stato assunto dall’EMA, con effetto dal 16 novembre 1996, quale agente ausiliario per un periodo di un anno, per svolgere funzioni di coordinatore nell’ambito delle tecnologie dell’informazione all’interno del settore recante lo stesso nome (in prosieguo: il “settore IT”) e facente parte dell’unità “coordinamento tecnico”.

5      Risultando vincitore di un procedimento di selezione di agenti temporanei, egli ha in seguito stipulato con l’EMA un contratto che gli conferiva, con effetto dal 1° febbraio 1997 e in qualità di agente temporaneo di grado A 5 ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA, l’esercizio di funzioni di amministratore principale per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Egli ha continuato ad esercitare le proprie funzioni in seno al settore IT.

6      In data 15 novembre 1998 il ricorrente è stato nominato capo aggiunto del settore IT. Egli è stato inoltre chiamato ad esercitare le funzioni di capo del settore IT ad interim nel periodo 2001/2003.

7      Il contratto di agente temporaneo del ricorrente è stato rinnovato alla sua scadenza, il 1° febbraio 2002, per un ulteriore periodo di cinque anni.

8      Con clausola integrativa del suo contratto del 6 agosto 2002 il ricorrente è stato promosso al grado A 4.

9      Vincitore di un procedimento di selezione esterno per il posto di capo del settore IT, il ricorrente ha stipulato con l’EMA, in data 15 aprile 2003, un contratto di agente temporaneo, di grado A 4, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA. Detto contratto, di durata quinquennale e rinnovabile, è entrato in vigore il 1° maggio 2003.

10      Il 1° maggio 2004, a seguito della riforma statutaria, il grado del ricorrente è stato rinominato A 12.

11      Con clausola integrativa sottoscritta dall’AACC e dal ricorrente rispettivamente il 14 e il 15 agosto 2007, il contratto del ricorrente è stato rinnovato per cinque anni, con effetto dal 1° maggio 2008.

12      Con memorandum del 5 giugno 2009 il ricorrente è stato informato della propria nomina a capo del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’unità recante lo stesso nome (in prosieguo: l’“unità ‘ICT’”) nell’ambito di una ristrutturazione interna dell’Agenzia.

13      Il 15 settembre 2011 il capo del settore “Risorse umane” dell’unità “Amministrazione” ha informato il ricorrente del fatto che egli era stato inserito nell’elenco dei vincitori del procedimento di selezione riguardante il posto di capo dell’unità “ICT” valido sino al 31 dicembre 2012.

14      Il 30 luglio 2012, vale a dire nove mesi prima della scadenza del contratto del ricorrente, i servizi del settore “Risorse umane” dell’EMA hanno trasmesso al capo unità del ricorrente un formulario riguardante l’eventuale rinnovo del contratto di quest’ultimo. Il 17 agosto 2012 il capo unità del ricorrente ha rilasciato il parere secondo cui “non era necessario alcun atto ai fini del rinnovo del contratto” del ricorrente.

15      Il direttore esecutivo, nella sua qualità di AACC, alla luce di tale parere, con lettera datata 30 agosto 2012 ha confermato al ricorrente che il suo contratto sarebbe terminato il 30 aprile 2013 (in prosieguo: la “decisione del 30 agosto 2012”) e che “nell’interesse dell’Agenzia [egli sarebbe stato] posto in regime di quiescenza a partire dal 1° settembre 2012 fino alla scadenza del suo contratto”.

16      Con lettera del 31 agosto 2012 il ricorrente ha contestato il proprio congedo d’ufficio con effetto immediato, affermando, alla luce della normativa applicabile, che dopo quasi 16 anni di rapporti di lavoro in seno all’EMA egli doveva esser considerato come un “impiegato stabile”. In pari data l’AACC ha risposto al ricorrente che il suo contratto, stipulato per cinque anni in data 15 aprile 2003 con effetto dal 1° maggio 2003, era stato rinnovato il 1° maggio 2008 per un periodo di cinque anni. Con lettera del 3 settembre successivo il ricorrente è stato informato delle modalità amministrative riguardanti il suo congedo dall’EMA.

17      Il 12 settembre 2012 il ricorrente ha inviato all’EMA un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”), avverso la decisione del 30 agosto 2012, richiamandosi ai cinque contratti o rinnovi di contratto di agente temporaneo intervenuti senza discontinuità sin dal 1997, i quali lo avrebbero ormai collocato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A sostegno di una siffatta riqualificazione, il ricorrente ha segnalato l’irreprensibile e notevole lavoro da lui svolto al servizio dell’Agenzia. Il 15 ottobre 2012 egli ha depositato un reclamo addizionale contenente, anzitutto, una domanda di riqualificazione ipso iure del suo ultimo contratto, ai sensi dell’articolo 8 del RAA, in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data in cui il suo secondo contratto quinquennale di agente temporaneo è stato sostituito dal suo nuovo contratto stipulato il 15 aprile 2003, in secondo luogo, una domanda di riqualificazione del primo contratto di agente ausiliario, entrato in vigore il 16 novembre 1996, in contratto di agente temporaneo, di modo che il secondo rinnovo sarebbe intervenuto in realtà “il 9 maggio 2001”, e, in terzo luogo, una domanda di versamento di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno subito in ragione della sua collocazione in congedo d’ufficio, che sarebbe illegittima.

18      Il 19 dicembre 2012 l’AACC ha respinto il reclamo del 12 settembre 2012, come integrato dalla missiva del successivo15 ottobre, posto che il contratto a tempo determinato entrato in vigore il 1° maggio 2003 era stato rinnovato una sola volta e che, in assenza di un secondo rinnovo, ai sensi dell’articolo 8 del RAA, non poteva essere considerato un contratto a tempo indeterminato.

19      Il 24 dicembre 2012 il ricorrente ha proposto un nuovo reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, questa volta avverso la decisione del 19 dicembre 2012, nella parte in cui quest’ultima rigettava le sue domande di riqualificazione del suo contratto iniziale di agente ausiliario in contratto di agente temporaneo, nonché del suo contratto di agente temporaneo in corso a tempo determinato in contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, e ha invitato l’Agenzia a esaminare concretamente le possibilità di rinnovo di quest’ultimo contratto. Tale nuovo reclamo, accompagnato dalla domanda di rinnovo del contratto, è stato respinto dall’AACC con lettera datata 26 febbraio 2013 (in prosieguo: la “decisione del 26 febbraio 2013”)».

3        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 28 marzo 2013, il sig. Drakeford ha proposto un ricorso volto all’annullamento delle decisioni del 30 agosto 2012 e del 26 febbraio 2013, nonché alla condanna dell’EMA a corrispondergli la somma di EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno morale che avrebbe subito. L’EMA, da parte sua, ha concluso in via principale per il rigetto del ricorso in quanto parzialmente irricevibile e in ogni caso infondato; in subordine, per il rigetto delle domande di condanna alle spese e di versamento al sig. Drakeford di EUR 25 000, nonché di tutte le domande risarcitorie riguardanti l’asserito danno materiale non ancora dimostrato, oltre che per la condanna del sig. Drakeford alle spese.

4        Il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto dichiarato irricevibili le conclusioni volte all’annullamento della decisione del 26 febbraio 2013, nella parte in cui essa recava rigetto delle domande di rinnovo del contratto del sig. Drakeford, di riqualificazione del suo contratto di agente ausiliario in contratto di agente temporaneo e di riqualificazione del suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

5        Il Tribunale della funzione pubblica ha poi accolto, al punto 47 della sentenza impugnata, la domanda del sig. Drakeford mirante all’annullamento della decisione del 30 agosto 2012, interpretando l’espressione «qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto», di cui all’articolo 8, primo comma, terza frase, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») nel senso che essa include qualsiasi modalità operativa con cui un agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA, alla scadenza del suo contratto a tempo determinato sia chiamato a proseguire, in tale qualità, il suo rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro, anche se a tale rinnovo si accompagna una progressione in grado o un’evoluzione nelle funzioni esercitate. Il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che lo stesso vale qualora il nuovo contratto rientri nell’ambito di un diverso regime giuridico o realizzi un’interruzione della carriera che si manifesti, ad esempio, attraverso una modifica sostanziale della natura delle funzioni svolte dall’agente interessato.

6        Il Tribunale della funzione pubblica ha basato il proprio ragionamento sullo scopo dell’articolo 8, primo comma, del RAA, che è di garantire una certa stabilità dell’impiego, nonché sul principio di parità di trattamento per concludere che la decisione del 30 agosto 2012, essendo stata assunta nella prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo determinato, violava l’articolo 8, primo comma, del RAA.

7        Infine, quanto al danno materiale, per il periodo che va dalla scadenza del contratto di agente temporaneo a tempo determinato del sig. Drakeford alla pronuncia della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha condannato l’EMA a corrispondere al sig. Drakeford la differenza tra l’importo della retribuzione che avrebbe potuto percepire se fosse rimasto in servizio e l’importo delle retribuzioni, degli onorari, delle indennità di disoccupazione o di qualsiasi altra indennità sostitutiva o retribuzione di identica natura effettivamente percepita a decorrere dal 1° maggio 2013. Per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, avvalendosi della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, il Tribunale della funzione pubblica ha invitato l’EMA a reintegrare il sig. Drakeford, ovvero a ricercare un accordo atto a stabilire un’equa compensazione pecuniaria, ingiungendo alle parti di informarlo della soluzione individuata di comune accordo ovvero, in mancanza, di sottoporgli le loro conclusioni con quantificazione degli importi.

 Sull’impugnazione

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

8        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2014, l’EMA ha proposto la presente impugnazione, in base all’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il 25 luglio 2014 il sig. Drakeford ha depositato la propria comparsa di risposta.

9        Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 14, il 25 e il 28 luglio 2014, la Commissione europea, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) hanno chiesto di poter intervenire a sostegno delle conclusioni dell’EMA. Con ordinanze del presidente della Sezione delle impugnazioni datate 2 e 24 settembre 2014, tali cinque domande di intervento a sostegno delle conclusioni dell’EMA sono state accolte.

10      La Commissione, l’ECHA, Frontex, l’EFSA e l’ECDC hanno depositato una memoria di intervento nel termine loro impartito.

11      L’EMA e il sig. Drakeford sono stati invitati a formulare osservazioni sulle memorie di intervento, invito cui hanno ottemperato entro il termine impartito.

12      L’EMA, sostenuta dalla Commissione, dall’ECHA, da Frontex, dall’EFSA e dall’ECDC, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        respingere, di conseguenza, il ricorso di primo grado;

–        condannare il sig. Drakeford alle spese dei due procedimenti.

13      Il sig. Drakeford chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare l’EMA alle spese.

14      Con lettera del 9 febbraio 2015 l’EMA ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, al fine di essere sentita nell’ambito della fase orale del procedimento.

15      Il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente e ha aperto la fase orale del procedimento.

16      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 14 aprile 2015.

 Diritto

[omissis]

 Sul primo motivo, basato su un errore interpretativo, commesso dal Tribunale della funzione pubblica, dei termini «qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto», di cui all’articolo 8, primo comma, del RAA

[omissis]

22      In limine va rammentato che, conformemente a un principio interpretativo generale, in caso di differenze tra le varie versioni linguistiche, una disposizione del diritto dell’Unione deve essere ricondotta al suo contesto e interpretata alla luce di tutte le disposizioni di tale diritto, degli scopi da essa perseguiti e dallo stato della sua evoluzione alla data in cui deve essere applicata (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Kirin Amgen, C‑66/09, Racc., EU:C:2010:484, punto 41).

23      Va inoltre rammentato che l’articolo 8, primo comma, del RAA non ha lo scopo di garantire né una certa stabilità dell’impiego, né una certa continuità dei rapporti di lavoro degli agenti temporanei con contratto a tempo determinato, bensì quello di prevenire l’impiego abusivo dei contratti a tempo determinato (sentenza del 21 maggio 2014, Commissione/Macchia, T‑368/12 P, Racc. FP, EU:T:2014:266, punto 60). La mancanza di stabilità del rapporto di lavoro è peraltro confermata dal fatto che il rinnovo del contratto a tempo determinato di un agente temporaneo è una mera possibilità, salvo nel caso di cui all’articolo 8, primo comma, ultima frase, del RAA, che ha proprio lo scopo di evitare l’impiego abusivo dei contratti a tempo determinato, prevedendo una riqualificazione ipso iure del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. In ogni caso, il rapporto di lavoro di un agente temporaneo che, grazie alla riqualificazione ipso iure prevista dall’articolo 8, primo comma, ultima frase, del RAA, divenga titolare di un contratto a tempo indeterminato non ha carattere di stabilità. In tale ipotesi, infatti, l’amministrazione può sempre porre fine a tale contratto per un motivo legittimo, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 47, lettera c), sub i), del RAA.

24      Nella fattispecie, anzitutto, il Tribunale della funzione pubblica ha stabilito che le diverse versioni linguistiche dell’articolo 8, primo comma, del RAA non consentivano un’interpretazione univoca della disposizione in esame. A sostegno di tale conclusione il Tribunale della funzione pubblica ha fatto riferimento, per un verso, alle versioni neerlandese e italiana, favorevoli alla tesi sostenuta dall’EMA, e, per altro verso, alle versioni francese, tedesca, inglese e spagnola. In ordine a queste ultime, al punto 42 della sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha stabilito che, contrariamente alle versioni italiana e neerlandese, il tenore letterale delle versioni francese e tedesca, relativo più genericamente al rinnovo del vincolo e al rapporto di lavoro, nonché quello delle versioni inglese e spagnola, aventi ad oggetto qualsiasi rinnovo successivo senza alcuna precisazione, non consentivano di concludere che i termini «qualsiasi rinnovo successivo» si riferissero al medesimo contratto. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato l’esistenza di due categorie di versioni linguistiche dell’articolo 8, primo comma, del RAA: la prima, da cui emergeva chiaramente che i termini «qualsiasi rinnovo successivo» si riferivano al contratto, e l’altra, che non consentiva di giungere ad una conclusione siffatta. Alla luce di tale differenza tra i testi, che non fornivano indicazioni inequivocabili quanto all’oggetto del rinnovo implicante la riqualificazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che occorresse stabilire un’interpretazione uniforme della disposizione in esame.

25      Tale conclusione del Tribunale della funzione pubblica non è inficiata da alcun errore di diritto. È certo vero che, come dedotto dall’EMA, il Tribunale della funzione pubblica non ha tenuto conto del fatto che, nelle versioni inglese e spagnola, a differenza delle versioni francese e tedesca, i termini «qualsiasi rinnovo successivo» si riferiscono necessariamente al termine «contratto». Tuttavia, tale errore non ha alcuna incidenza sulla valutazione operata dal Tribunale della funzione pubblica, poiché quest’ultimo ha giustamente rilevato che, per contro, le versioni francese e tedesca non consentivano di giungere ad una conclusione univoca quanto all’interpretazione dell’articolo 8, primo comma, del RAA. Infatti, nelle versioni citate, l’uso alternativo dei termini «engagement», «contrat» e «tout renouvellement ultérieur de cet engagement» rende ambigua tale disposizione. A tal proposito deve rilevarsi che, mentre il termine «engagement» riguarda più genericamente il rapporto di lavoro tra un agente, da un lato, e un’istituzione o un’agenzia, dall’altro lato, il termine «contrat» corrisponde allo strumento giuridico con cui tale relazione si concretizza. Posto che il tenore letterale delle versioni francese e tedesca si presta ad essere interpretato nel senso che l’«engagement» di un agente può concretizzarsi nella stipulazione di vari contratti nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente affermato che le citate versioni non consentivano di stabilire se i termini «qualsiasi rinnovo successivo» si riferissero in maniera univoca al rapporto o al contratto. Pertanto, non può neppure essere accolto l’ulteriore argomento dell’EMA secondo cui i termini «engagement» e «contrat» sarebbero intercambiabili.

26      Del resto, la stessa interpretazione testuale proposta dall’EMA, secondo cui il rinnovo deve riguardare il medesimo contratto a tempo determinato affinché sia applicabile l’ultima frase dell’articolo 8 del RAA, non è scevra da ambiguità, poiché le versioni linguistiche che utilizzano esclusivamente il termine «contrat» possono prestarsi ad un’interpretazione testuale diversa da quest’ultima. È infatti possibile che un agente temporaneo con un contratto a tempo determinato stipuli in seguito un nuovo contratto a tempo determinato che, benché formalmente distinto, offra una sostanziale continuità rispetto al contratto iniziale. Ne consegue che nulla impedisce di ritenere che, per quanto riguarda l’oggetto del rinnovo cui consegue la trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, l’articolo 8, primo comma, ultima frase, del RAA possa essere interpretato come riferentesi al medesimo tipo di contratto, ossia a un contratto a tempo determinato, anziché ad un contratto identico al contratto iniziale. Tale ipotesi dimostra pertanto che, in linea di principio, successivi contratti a tempo determinato tra un agente e l’amministrazione, qualora presentino una continuità con il primo contratto a tempo determinato, possono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, primo comma, ultima frase, del RAA.

27      Alla luce di tali considerazioni, avendo rilevato una divergenza tra i testi, atta a generare difformità di significato, il Tribunale della funzione pubblica ha potuto, senza incorrere in alcun errore di diritto, per un verso, affermare che non poteva limitarsi ad un approccio puramente testuale e, per altro verso, ai fini di una interpretazione uniforme dell’articolo 8, primo comma, del RAA, dare applicazione, al punto 45 della sentenza impugnata, al principio generale secondo cui una disposizione deve essere interpretata alla luce di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione, dei suoi scopi e dello stato di evoluzione del diritto stesso.

28      Ne consegue che la prima parte del primo motivo deve essere dichiarata infondata.

29      Il Tribunale della funzione pubblica ha poi basato la propria interpretazione dell’articolo 8, primo comma, del RAA, per un verso, sullo scopo dello stesso e, per altro verso, sul suo contesto. Per quanto riguarda lo scopo di tale disposizione, ai punti 43, 44 e 46 della sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha sostanzialmente dichiarato che essa era volta a garantire una certa stabilità di impiego in materia di rapporti di lavoro. Quanto al suo contesto, al punto 47 della sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che interpretare l’articolo 8, primo comma, del RAA escludendo la riqualificazione del contratto a tempo determinato di un agente temporaneo in contratto a tempo indeterminato per il semplice fatto che quest’ultimo era progredito nella sua carriera stipulando diversi contratti con l’amministrazione sarebbe contrario al principio di parità di trattamento nonché alla volontà del legislatore, esplicitamente dichiarata all’articolo 12, paragrafo 1, del RAA, di far sì che gli agenti temporanei assicurino alle istituzioni la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità.

30      Orbene, quanto alla seconda parte del primo motivo deve affermarsi che, dichiarando che lo scopo dell’articolo 8, primo comma, del RAA fosse di garantire una certa stabilità di impiego, il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto. Infatti, contrariamente a quanto da esso affermato, come rilevato al precedente punto 23, l’articolo 8, primo comma, del RAA ha lo scopo di prevenire gli abusi derivanti dall’impiego, da parte dell’amministrazione, di successivi contratti a tempo determinato. Peraltro, come rilevato al precedente punto 19, lo scopo limitato del citato articolo è confermato dal potere attribuito all’amministrazione di porre fine in qualsiasi momento al rapporto di lavoro con un agente che abbia un contratto a tempo indeterminato, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 47 del RAA.

31      Deve rilevarsi tuttavia che il giudice dell’Unione può respingere in quanto inconferente un motivo – o una censura – qualora constati che esso non è idoneo, nell’ipotesi in cui sia fondato, a comportare l’annullamento perseguito (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑50/08 P, Racc. FP, EU:T:2009:457, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

32      Orbene, per un verso, se è vero che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto affermando che l’articolo 8, primo comma, del RAA mirava a garantire una certa stabilità di impiego, per altro verso, egli ha giustamente stabilito che l’articolo stesso impediva di ritenere che la riqualificazione del contratto a tempo determinato di un agente temporaneo in un contratto a tempo indeterminato potesse intervenire ipso iure unicamente qualora i successivi rinnovi riguardassero il medesimo contratto. Il Tribunale della funzione pubblica ha infatti giustamente rilevato, al punto 47 della sentenza impugnata, che privare un agente temporaneo titolare di un contratto a tempo determinato, il quale abbia avuto una progressione nella carriera in base ai suoi buoni risultati professionali mediante la stipulazione di diversi contratti, della tutela garantita dall’articolo 8, primo comma, ultima frase, del RAA, condurrebbe ad una sua penalizzazione rispetto a un agente temporaneo titolare di un contratto a tempo determinato cui lo stesso contratto sia stato rinnovato senza progressione nella carriera dovuta a particolari meriti. L’argomento dell’EMA dev’essere dunque respinto in quanto ininfluente.

33      Infine, per quanto riguarda la terza parte è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’EMA, il Tribunale della funzione pubblica non ha assimilato gli agenti temporanei ai funzionari. Sebbene, come rilevato al precedente punto 29, il Tribunale della funzione pubblica abbia travisato lo scopo dell’articolo 8, primo comma, del RAA, va tuttavia rilevato che al punto 50 della sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha stabilito che l’amministrazione poteva porre fine in qualsiasi momento al contratto a tempo indeterminato di un agente, nel rispetto del termine previsto dall’articolo 47, lettera c), sub i), del RAA. Ciò dimostra che il Tribunale della funzione pubblica non ha in alcun modo messo in discussione la differenza tra funzionari e agenti, né l’ampio potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione nei rapporti di lavoro con questi ultimi (sentenza del 4 dicembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:624, punto 76).

34      Da quanto precede risulta che il primo motivo dell’EMA dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto sull’esposizione dell’eccezione all’interpretazione dell’articolo 8, primo comma, del RAA

[omissis]

37      Per quanto riguarda l’argomento secondo cui il riferimento a un altro regime giuridico sarebbe vago, se non addirittura incongruo, deve rilevarsi che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto. Infatti, come giustamente affermato dall’EMA, sostenuta dalla Commissione, dall’ECHA, da Frontex, dall’EFSA e dall’ECDC, il RAA è l’unico regime giuridico applicabile a tutti gli agenti temporanei. Pertanto, il riferimento del Tribunale della funzione pubblica a un altro regime giuridico è erroneo.

38      Tuttavia, come rilevato al precedente punto 31, il giudice dell’Unione può respingere in quanto inconferente un motivo – o una censura – qualora constati che esso non è idoneo, nell’ipotesi in cui sia fondato, a comportare l’annullamento perseguito (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Michail/Commissione, punto 31 supra, EU:T:2009:457, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). Deve rilevarsi, nella fattispecie, che, benché sia erroneo il riferimento a ogni altro regime applicabile, nella sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha basato il proprio ragionamento sull’ipotesi relativa al verificarsi di un’interruzione nella carriera. Ne consegue che l’argomento basato sulla natura vaga, se non addirittura incongrua, del riferimento a un altro regime giuridico deve essere respinto in quanto inconferente.

39      Quanto all’argomento basato sul fatto che il nuovo contratto concretizzerebbe un’interruzione nella carriera dell’agente temporaneo, deve rilevarsi in limine che l’eccezione individuata dal Tribunale della funzione pubblica all’applicazione della riqualificazione prevista all’articolo 8, primo comma, del RAA nell’ipotesi di un’interruzione della carriera rappresenta la logica conseguenza dell’interpretazione dell’articolo in esame. Infatti, lo scopo dell’articolo 8, primo comma, del RAA è di evitare che, nel caso di una progressione di carriera o di un’evoluzione nelle funzioni di un agente temporaneo titolare di un contratto a tempo determinato, l’amministrazione possa ricorrere abusivamente a contratti formalmente diversi per eludere la riqualificazione prevista dall’articolo stesso.

40      Tuttavia, la premessa di tale riqualificazione è che l’agente temporaneo che progredisca nella carriera o evolva nelle proprie funzioni mantenga un rapporto di lavoro caratterizzato dalla continuità con il proprio datore di lavoro. Laddove l’agente stipuli un contratto recante una modifica sostanziale, e non formale, della natura delle proprie funzioni, la premessa ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, primo comma, del RAA non è più valida. Sarebbe, infatti, contrario allo spirito dell’articolo 8, primo comma, del RAA ammettere che qualsiasi rinnovo possa essere preso in considerazione ai fini dell’applicazione della regola in esso prevista. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’EMA, ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha sufficiente chiarito in diritto la nozione di interruzione, dichiarando che essa implicava una modifica sostanziale delle funzioni dell’agente, tale da mettere in discussione la continuità funzionale del rapporto di lavoro di quest’ultimo con l’amministrazione. Pertanto, l’argomento dell’EMA deve essere respinto.

41      Tale conclusione non risulta smentita né dall’argomento dell’EMA secondo cui il Tribunale della funzione pubblica, applicando una vaga nozione di interruzione, avrebbe erroneamente concluso che non vi era stata alcuna interruzione nella carriera del sig. Drakeford, nonostante l’aumento del livello delle sue responsabilità e la modifica formale delle sue funzioni, né dall’argomento secondo cui la nomina del sig. Drakeford sarebbe intervenuta a seguito di una procedura esterna. Poiché, infatti, l’interruzione del rapporto di lavoro non è una nozione vaga, come stabilito al precedente punto 39, non può essere accolto l’argomento secondo cui il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore, nella fattispecie, facendo applicazione di tale nozione. Va osservato inoltre che, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente esaminato le circostanze assai peculiari della fattispecie, alla luce della nozione di interruzione definita al punto 48 della sentenza impugnata. È certo vero che, alla luce di un eventuale raffronto delle mansioni conferite, la funzione di capo settore, cui il sig. Drakeford ha avuto accesso a seguito di una procedura di selezione esterna, rappresenta una modifica sostanziale rispetto a quella di capo aggiunto, che genera un’interruzione ai sensi della nozione definita dal Tribunale della funzione pubblica. Infatti, se il mantenimento nello stesso ambito di attività non comporta automaticamente una continuità nelle funzioni esercitate, tale continuità deve essere esclusa, in linea di principio, qualora l’accesso alla funzione di capo settore sia subordinato ad una procedura di selezione esterna. Tuttavia, nel caso specifico, risulta che prima della sua nomina a capo settore nel 2003, il sig. Drakeford ha svolto le funzioni di capo settore ad interim nel periodo 2001-2003. Non si può quindi propriamente concludere che la sua nomina a capo settore, benché effettuata a seguito di una procedura esterna, abbia effettivamente rappresentato un’interruzione rispetto alle funzioni esercitate in precedenza. Peraltro, dal fascicolo relativo al giudizio di primo grado emerge altresì che nel mese di aprile 2003 il sig. Drakeford era inquadrato nel grado A 4, terzo scatto, con dieci mesi di anzianità, e che, a partire dal 1° maggio 2003, data d’inizio del suo contratto di capo settore dell’unità IT, egli è stato inquadrato nel grado A 4, terzo scatto, con undici mesi di anzianità. Tale dato conferma nuovamente la continuità nel rapporto di lavoro tra il sig. Drakeford e l’EMA. Ne consegue che, avendo constatato che il sig. Drakeford aveva svolto le proprie funzioni in maniera continuativa nel settore delle tecnologie dell’informazione e, segnatamente, in veste di capo settore aggiunto, capo settore ad interim e capo settore, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente escluso che fosse intervenuta un’interruzione nella sostanziale continuità dei rapporti di lavoro tra l’EMA e il sig. Drakeford.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA (F‑29/13, EU:F:2014:10), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha esercitato, in tale sentenza, la sua competenza giurisdizionale estesa al merito in materia pecuniaria per il periodo successivo alla sua pronuncia.

2)      L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

4)      Le spese sono riservate per il sig. David Drakeford e per l’Agenzia europea per i medicinali (EMA).

5)      La Commissione europea, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sopporteranno le proprie spese relative al presente grado di giudizio.

Jaeger

Papasavvas

Berardis

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2015.

Firme


** Lingua processuale: il francese.


1 – Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.