Language of document : ECLI:EU:T:2015:639

Causa T‑231/14 P

(pubblicazione per estratto)

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

contro

David Drakeford

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Articolo 8, primo comma, del RAA – Riqualificazione di un contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 16 settembre 2015

1.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche – Interpretazione sistematica e teleologica

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti – Rinnovo dopo la prima proroga del contratto per una durata determinata – Riqualificazione del contratto come contratto a tempo indeterminato – Finalità dell’articolo 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a), 8, comma 1, e 47]

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo inoperante – Nozione

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 22)

2.      Il Tribunale della funzione pubblica, dichiarando che lo scopo dell’articolo 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti era quello di garantire una certa stabilità di impiego, è incorso in un errore di diritto. Infatti, l’articolo 8, primo comma, di detto Regime ha lo scopo di prevenire gli abusi derivanti dall’impiego, da parte dell’amministrazione, di successivi contratti a tempo determinato. Peraltro, lo scopo limitato del citato articolo è confermato dal potere attribuito all’amministrazione di porre fine in qualsiasi momento al rapporto di lavoro con un agente che abbia un contratto a tempo indeterminato, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 47 di detto Regime. Al riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha stabilito a ragione che l’amministrazione poteva porre fine in qualsiasi momento al contratto a tempo indeterminato di un agente, nel rispetto del termine previsto all’articolo 47, lettera c), sub i), di detto Regime, senza rimettere in discussione la differenza tra funzionari e agenti, né l’ampio potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione nei rapporti di lavoro con questi ultimi.

Inoltre, l’eccezione individuata dal Tribunale della funzione pubblica all’applicazione della riqualificazione prevista all’articolo 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti nell’ipotesi di un’interruzione della carriera rappresenta la logica conseguenza dell’interpretazione dell’articolo in esame. Infatti, lo scopo di detto articolo è di evitare che, nel caso di una progressione di carriera o di un’evoluzione nelle funzioni di un agente temporaneo titolare di un contratto a tempo determinato, l’amministrazione possa ricorrere abusivamente a contratti formalmente diversi per eludere la riqualificazione prevista dall’articolo stesso. Tuttavia, la premessa di tale riqualificazione è che l’agente temporaneo che progredisca nella carriera o evolva nelle proprie funzioni mantenga un rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro caratterizzato dalla continuità. Laddove l’agente stipuli un contratto recante una modifica sostanziale, e non formale, della natura delle proprie funzioni, la premessa ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, primo comma, di detto Regime non è più valida. Sarebbe, infatti, contrario allo spirito di tale articolo ammettere che qualsiasi rinnovo possa essere preso in considerazione ai fini dell’applicazione della regola in esso prevista.

È certo vero che, alla luce di un eventuale raffronto delle mansioni conferite, la funzione di capo settore rappresenta una modifica sostanziale rispetto a quella di vicecapo, che genera un’interruzione ai sensi della nozione definita dal Tribunale della funzione pubblica. Infatti, se il mantenimento nello stesso ambito di attività non comporta automaticamente una continuità nelle funzioni esercitate, tale continuità deve essere esclusa, in linea di principio, qualora l’accesso alla funzione di capo settore sia subordinato a una procedura di selezione esterna. Tuttavia, allorché, prima della sua nomina a capo settore, l’interessato aveva svolto le funzioni di capo settore ad interim, non si può propriamente concludere che la sua nomina a capo settore, benché effettuata a seguito di una procedura esterna, abbia effettivamente rappresentato un’interruzione rispetto alle funzioni esercitate in precedenza.

(v. punti 30, 33, 39‑41)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31, 38)