Language of document : ECLI:EU:C:2008:323

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 5 giugno 2008 (1)

Causa C‑295/07 P

Commissione delle Comunità europee

contro

Département du Loiret

«Impugnazione – Aiuti di Stato − Aiuto concesso dalle autorità francesi alla Scott Paper – Prezzo preferenziale di un terreno e aliquota preferenziale della tassa di risanamento ai fini della creazione di uno stabilimento di fabbricazione di carta a uso domestico»





I –     Introduzione

1.        Con sentenza 29 marzo 2007, causa T‑369/00, Département du Loiret/Commissione (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (3) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2.        Con l’impugnazione sulla quale la Corte è ora chiamata a pronunciarsi la Commissione chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

II – Fatti e decisione controversa

3.        La vicenda in esame riguarda la cessione nel 1987 ad una società privata, la Scott, di un terreno ad un prezzo di favore da parte delle autorità pubbliche francesi. Tale terreno è stato utilizzato per impiantare uno stabilimento di produzione di carta. Nel 1996 la Scott è stata acquistata da un’altra società, la Kimberly-Clark Corp., che nel 1998, dopo aver disposto la chiusura dello stabilimento, ha ceduto lo stesso, insieme con il terreno relativo, ad un’altra società, la Procter & Gamble.

4.        La Scott ha beneficiato altresì di un’aliquota preferenziale ai fini del calcolo della tassa di risanamento. Tale specifico vantaggio non è tuttavia oggetto della presente causa.

5.        Con la decisione controversa la Commissione ha dichiarato l’incompatibilità con il mercato comune dei vantaggi appena citati e l’obbligo di restituzione degli aiuti corrispondenti agli stessi.

6.        Il testo del dispositivo della decisione controversa è il seguente:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno e di tariffa preferenziale della tassa di risanamento, che la Francia ha concesso a favore di Scott per un importo di 39,58 milioni di FRF (6,03 milioni di EUR) o, in valore attualizzato, di 80,77 milioni di FRF (12,3 milioni di EUR) per quanto riguarda il prezzo preferenziale del terreno, e per un importo che le autorità francesi dovranno determinare conformemente al metodo di calcolo fissato dalla Commissione, per quanto riguarda il secondo elemento, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a disposizione.

2. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale purché permettano l’esecuzione immediata e effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

(…)».

III – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7.        La decisione controversa è stata oggetto di due separati ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado, presentati rispettivamente dalla Scott (causa T‑366/00) e dal Département du Loiret (causa T‑369/00). In quest’ultima causa, peraltro, la Scott è intervenuta nel procedimento a sostegno del Département du Loiret.

8.        Nella sentenza che ha concluso la causa T‑366/00, il Tribunale ha annullato «l’art. 2 della decisione (…) in quanto riguarda l’aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno oggetto dell’art. 1 della medesima decisione» (4). Tale sentenza è a sua volta oggetto di impugnazione nella causa C‑290/07 P.

9.        Nella sentenza impugnata nella presente causa il Tribunale ha invece annullato la decisione controversa «in quanto riguarda l’aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno di cui all’art. 1 della medesima decisione» (5).

10.      Più specificamente, il Tribunale si è limitato ad esaminare uno dei profili di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente, vale a dire il difetto di motivazione relativamente alla scelta della Commissione di attualizzare il valore dell’aiuto utilizzando interessi composti anziché interessi semplici.

11.      In particolare, il Tribunale ha osservato che la decisione controversa non ha indicato esplicitamente il ricorso a tale metodo di calcolo degli interessi né, tantomeno, ha motivato tale scelta. Poiché, a giudizio del Tribunale, non risulta che, all’epoca, la Commissione applicasse normalmente interessi composti, esso ha considerato che l’utilizzo di interessi composti costituisse la prima manifestazione di una prassi innovativa da parte della Commissione, che avrebbe pertanto richiesto un’adeguata motivazione. Sulla base di tale unico rilievo il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

12.      La Commissione delle Comunità europee ha proposto impugnazione contro la sentenza T‑369/00 con atto introduttivo depositato il 21 giugno 2007.

13.      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata nella sua interezza;

–        pronunciarsi definitivamente sul merito, respingendo tutte le censure nei confronti della decisione controversa o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

–        condannare la controparte a tutte le spese del procedimento, ivi comprese quelle della causa dinanzi al Tribunale, nonché condannare la Scott, intervenuta a sostegno del Département du Loiret, a sopportare le proprie spese.

14.      Il Département du Loiret e la Scott chiedono che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare la Commissione alle spese.

V –    Analisi giuridica

15.      A sostegno della propria impugnazione la Commissione ha proposto ben otto motivi.

16.      Con il primo motivo la Commissione sostiene che una decisione è sufficientemente motivata se un semplice calcolo matematico consente di rilevare quale metodo di calcolo sia stato utilizzato.

17.      Nel secondo motivo si afferma che l’utilizzo di un tasso di interesse composto sarebbe necessariamente implicito nella motivazione della decisione impugnata.

18.      Il terzo motivo si impernia su un presunto illegittimo rovesciamento dell’onere della prova che sarebbe stato compiuto dal Tribunale relativamente alla prassi della Commissione in materia di calcolo degli interessi.

19.      Nel quarto motivo la Commissione afferma che essa non era tenuta a verificare che il beneficiario di un aiuto di Stato ne derivasse ancora un vantaggio al momento dell’ordine di recupero.

20.      Con il quinto motivo si sostiene che la sentenza impugnata non si fonderebbe su alcuna prova, e che avrebbe compiuto un rovesciamento dell’onere della prova relativamente al prezzo di vendita del terreno alla Procter & Gamble.

21.      Il sesto motivo si fonda sull’affermazione secondo cui il prezzo di vendita relativo ad una cessione intervenuta ben undici anni dopo la concessione dell’aiuto sarebbe irrilevante per determinare l’importo dell’aiuto stesso.

22.      Nel settimo motivo la Commissione sviluppa l’argomento secondo il quale, in ogni caso, la questione relativa agli interessi da applicare al recupero di un aiuto di Stato riguarderebbe il diritto comunitario, e non il diritto nazionale.

23.      Con l’ottavo motivo, infine, si sostiene che, in ogni caso, la constatazione di un’illegittimità relativamente agli interessi applicati non avrebbe giustificato l’annullamento integrale della decisione controversa, che il Tribunale avrebbe pertanto dovuto, semmai, annullare solo parzialmente.

24.      Anticipo subito che, a mio avviso, i primi sette motivi della Commissione appaiono piuttosto inconsistenti e, pertanto, difficilmente meritevoli di accoglimento. Viceversa, l’ottavo motivo solleva svariati problemi rilevanti alla cui soluzione sarà necessario dedicare particolare attenzione per la decisione da prendere nel caso di specie. In ogni modo, per ragioni di completezza, procederò ora all’esame separato dei singoli motivi. Seguirò l’ordine espositivo utilizzato dalla Commissione, esaminando quindi innanzitutto i motivi che, se accolti, condurrebbero ad un integrale annullamento della sentenza impugnata. L’ottavo motivo infatti, che esaminerò per ultimo, qualora accolto produrrebbe, di per sé, soltanto un annullamento parziale della pronuncia del Tribunale.

A –    Sul primo motivo, secondo il quale «una decisione è sufficientemente motivata se un semplice calcolo matematico consente di rilevare quale metodo di calcolo è stato utilizzato»

1.      Argomenti delle parti

25.      La Commissione sostiene innanzitutto che una decisione è sufficientemente motivata se un semplice calcolo matematico consente di rilevare quale metodo di calcolo è stato utilizzato.

26.      Secondo il Département du Loiret e la Scott il motivo è inoperante, poiché il Tribunale non ha annullato la decisione in quanto non era possibile comprendere il procedimento tecnico alla base della determinazione degli interessi, ma semplicemente in quanto la Commissione non ha adeguatamente motivato la scelta di utilizzare interessi composti in luogo degli interessi semplici.

2.      Valutazione

27.      Nell’esporre il motivo in questione la Commissione cita il punto 36 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale osserva come sia necessario operare alcune valutazioni di tipo matematico per comprendere, nel silenzio della Commissione in proposito, che la stessa ha utilizzato, per calcolare la rivalutazione dell’importo dell’aiuto, il sistema degli interessi composti. Se dunque la Commissione intende effettivamente contestare soltanto questo rilievo del Tribunale, mi sembra evidente che l’osservazione formulata dal Département du Loiret e dalla Scott coglie nel segno, e che il motivo deve essere dichiarato inoperante (6).

28.      Il Tribunale non ha infatti fondato la propria valutazione di illegittimità sulla mancata indicazione, da parte della Commissione, del tipo di formula matematica utilizzato per il calcolo degli interessi. Ciò che il Tribunale ha ritenuto costituisca un vizio della decisione controversa è invece il fatto che la Commissione non ha indicato perché essa abbia deciso, interrompendo una prassi di segno differente, di utilizzare tale formula. Proprio il citato punto 36 della sentenza impugnata, infatti, prosegue affermando che «[l]a Commissione non precisa affatto le ragioni per cui ha imposto un tasso composto invece di un tasso semplice».

29.      D’altra parte, anche volendo ritenere che, con tale motivo, la Commissione abbia inteso sostenere che la possibilità di dedurre la formula matematica utilizzata costituisca, di per sé, motivazione sufficiente della ragione per cui la formula stessa è stata scelta, è del tutto evidente che il motivo sarebbe privo di fondamento. La scelta di utilizzare interessi composti in luogo di interessi semplici non è operazione che trovi in sé stessa la propria motivazione.

30.      Ritengo pertanto che il primo motivo di impugnazione non meriti accoglimento.

B –    Sul secondo motivo, secondo il quale «l’utilizzo di un tasso di interesse composto è necessariamente implicito nella motivazione della decisione impugnata»

1.      Argomenti delle parti

31.      Con il secondo motivo di impugnazione la Commissione sostiene che l’utilizzo di un tasso d’interesse composto è implicito nella motivazione della decisione impugnata, essendo necessario per raggiungere l’obiettivo del ripristino della situazione precedente alla concessione dell’aiuto.

32.      Il Département du Loiret e la Scott sostengono invece che nulla, nella decisione controversa, indica le ragioni della scelta di applicare un tasso di interesse composto. Ciò tanto più in quanto la pratica corrente della Commissione, all’epoca, non consisteva nell’applicazione di interessi composti. Il Département du Loiret, da parte sua, precisa anche che comunque, nel caso di specie, una motivazione implicita non avrebbe potuto soddisfare l’obbligo di motivazione posto a carico della Commissione.

2.      Valutazione

33.      Mi sembra chiaro che la Commissione stessa, nella propria impugnazione, riconosce che la decisione controversa non ha fornito una motivazione esplicita della scelta di utilizzare gli interessi composti ai fini di attualizzare il valore dell’aiuto di Stato. La Commissione osserva infatti che l’utilizzo degli interessi composti sarebbe stato «necessariamente implicito» nella motivazione della decisione.

34.      Ritengo che il motivo in esame non possa essere accolto.

35.      Come il Tribunale ha rilevato, in particolare ai punti 40-43 della sentenza impugnata, l’utilizzo di interessi composti ha rappresentato, all’epoca dei fatti, una significativa novità nella prassi decisionale della Commissione. Di qui, come giustamente osservato dal Tribunale, la particolare importanza, nel caso di specie, di una motivazione.

36.      Osservo peraltro che l’idea stessa di una «motivazione implicita», nell’ambito di una decisione amministrativa, mi sembra incompatibile con i principi che, in materia di motivazione, la Corte ha ripetutamente affermato. In particolare, è noto che, ai sensi di una costante giurisprudenza, la motivazione prevista dall’art. 253 CE deve indicare in modo chiaro e non equivoco il ragionamento svolto dall’istituzione che emana l’atto, così da consentire agli interessati di conoscere le ragioni alla base dello stesso e al giudice comunitario di poter eventualmente esercitare il proprio controllo (7).

37.      Proprio alla luce di tale principio generale la Corte ha ammesso che, in taluni casi, la motivazione di una decisione possa avere un carattere «sommario» (che, peraltro, è cosa diversa da «implicito»). Ciò può avvenire, in particolare, qualora una decisione sia stata adottata nell’ambito di un contesto ben conosciuto e, soprattutto, seguendo una prassi decisionale costante dell’istituzione da cui la decisione stessa proviene (8). In una situazione, quindi, ben diversa da quella all’origine della decisione controversa.

38.      Ebbene, mi sembra evidente che, nel presente caso, la valutazione compiuta dal Tribunale si sottrae a qualunque possibile critica. Né una motivazione sommaria né, tantomeno, una motivazione implicita, anche ammesso che quest’ultima fosse ricavabile dal testo della decisione controversa, avrebbero potuto soddisfare l’obbligo di motivazione imposto alla Commissione.

39.      A mio avviso, dunque, neppure il secondo motivo di impugnazione merita accoglimento.

C –    Sul terzo motivo, che contesta una illegittima inversione dell’onere della prova

1.      Argomenti delle parti

40.      Con il terzo motivo di impugnazione, che si riconnette in parte al secondo, la Commissione sostiene che spettava alla parte ricorrente dimostrare l’esistenza di una modifica nella prassi decisionale della Commissione in materia di determinazione degli interessi, e che la Commissione non aveva, in tal senso, alcun onere della prova. In altri termini, la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare compiutamente che, all’epoca della decisione controversa, la Commissione non utilizzava di regola il meccanismo degli interessi composti. Secondo la Commissione, tale dimostrazione non sarebbe stata fornita.

41.      Il Département du Loiret e la Scott, viceversa, sostengono di aver fornito al Tribunale sufficienti elementi idonei ad attestare il fatto che, all’epoca, la prassi della Commissione non prevedeva l’utilizzo di interessi composti. A fronte di tali elementi, la Commissione non sarebbe stata in grado di produrre alcun elemento di prova in senso contrario. Di qui la correttezza della decisione del Tribunale.

2.      Valutazione

42.      Mi preme ancora una volta sottolineare che, come ho osservato più sopra (9), un’eventuale motivazione completamente «implicita», ovvero sostanzialmente assente dal testo della decisione, non potrebbe essere sufficiente neppure per atti collocati nel solco di una ben consolidata prassi decisionale delle istituzioni comunitarie.

43.      D’altra parte, anche ritenendo che la motivazione eventualmente contenuta nella decisione controversa possa essere considerata «sommaria», e non «implicita», mi sembra che le osservazioni svolte dal Tribunale, in particolare ai punti 39-43 della sentenza impugnata, motivino in modo più che soddisfacente il convincimento del Tribunale stesso circa il fatto che, all’epoca della decisione controversa, l’applicazione di interessi composti ha rappresentato una sostanziale novità nella prassi decisionale della Commissione. Del resto, nell’ambito dei suoi poteri relativi all’accertamento dei fatti di causa, il Tribunale ha anche indirizzato alla Commissione un quesito scritto, finalizzato proprio ad accertare la prassi utilizzata all’epoca da tale istituzione comunitaria. Sulla base della risposta fornita dalla Commissione il Tribunale ha quindi tratto le conclusioni che ha esposto nella sentenza.

44.      In particolare, il Tribunale ha osservato come, prendendo nel 2003 posizione esplicita sulla questione degli interessi da applicare (10), la Commissione abbia riconosciuto, in un momento successivo alla decisione controversa, la necessità di fornire chiarimenti sul punto. Specificamente, in tale comunicazione, la Commissione ha affermato che «[l]a Commissione desidera pertanto informare gli Stati membri e le parti interessate che in tutte le decisioni che essa adotterà in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti regionali su base composta» (il corsivo è mio).

45.      Il Tribunale, in quanto giudice responsabile dell’accertamento dei fatti, ha potuto dunque accertare e motivare in modo esaustivo, nella sentenza impugnata, che la prassi decisionale della Commissione non prevedeva l’utilizzo di interessi composti (11): è pertanto evidente l’infondatezza del motivo, che non può quindi essere accolto.

D –    Sul quarto motivo, secondo il quale la Commissione non era tenuta a verificare la perdurante esistenza di un vantaggio al momento dell’ordine di recupero

1.      Argomenti delle parti

46.      La Commissione sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo la Commissione tenuta a considerare l’esistenza di un vantaggio, per il beneficiario dell’aiuto, ancora al momento dell’ordine di recupero dell’aiuto stesso. In particolare, a giudizio della Commissione l’errore commesso dal Tribunale sarebbe evidente nel ragionamento che tale giudice ha svolto ai punti 50 e 52 della sentenza impugnata.

47.      Il Département du Loiret e la Scott sostengono invece che, in tali passaggi, il Tribunale non ha in alcun modo affermato che la verifica dell’esistenza di un vantaggio al momento della decisione relativa all’aiuto costituirebbe una condizione preliminare alla possibilità di recuperare l’aiuto stesso. Il Tribunale si sarebbe limitato ad osservare che l’esistenza di un vantaggio ancora al momento della decisione sull’aiuto avrebbe dovuto essere accertata al fine di giustificare il ricorso agli interessi composti.

2.      Valutazione

48.      Il motivo in esame appare inoperante e, comunque, infondato.

49.      Condivido infatti la posizione esposta dal Département du Loiret e dalla Scott secondo la quale il Tribunale ha semplicemente affermato che, dal momento che la Commissione avrebbe dovuto motivare in modo adeguato il ricorso agli interessi composti, ai fini di tale motivazione sarebbe stato necessario dimostrare anche il concreto vantaggio ottenuto dal beneficiario dell’aiuto negli anni successivi a quello della concessione dell’aiuto stesso. È infatti evidente che la scelta di applicare interessi composti, in luogo degli interessi semplici normalmente utilizzati all’epoca, difficilmente avrebbe potuto fondarsi altrimenti che sull’esistenza di un perdurante vantaggio a favore del beneficiario.

50.      Il motivo è dunque in primo luogo inoperante, in quanto il ragionamento svolto dal Tribunale, in particolare, al punto 50 della sentenza impugnata risulta ininfluente ai fini della decisione di annullamento dell’atto impugnato, la quale si è fondata unicamente sull’assenza di motivazione relativamente alla scelta di applicare interessi composti.

51.      Il motivo è peraltro anche infondato, poiché si regge sull’erronea premessa secondo la quale il Tribunale avrebbe surrettiziamente introdotto una condizione illegittima per l’accertamento dell’esistenza di un aiuto di Stato.

E –    Sul quinto e sul sesto motivo, relativi al prezzo della vendita del terreno alla Procter & Gamble

1.      Argomenti delle parti

52.      Con il quinto motivo del suo ricorso di impugnazione la Commissione sostiene, citando il punto 51 della sentenza impugnata, che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su «speculazioni» anziché su prove, rovesciando inoltre l’onere della prova relativamente al prezzo di vendita del terreno nel momento in cui lo stesso è stato ceduto alla Procter & Gamble. In particolare, secondo la Commissione il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che, come indicato nella decisione controversa, il prezzo di vendita del terreno alla Procter & Gamble non sarebbe mai stato dimostrato da parte della società beneficiaria dell’aiuto. Il Tribunale avrebbe invece accettato come un dato di fatto tale importo.

53.      Con il sesto motivo la Commissione sostiene poi che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, ai punti 51 e 52 della sentenza impugnata, affermando che la Commissione stessa avrebbe dovuto considerare, nella propria decisione, il prezzo di cessione del terreno alla Procter & Gamble nel 1998, undici anni dopo la concessione dell’aiuto di Stato. A giudizio della Commissione, invece, tale prezzo di vendita sarebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione sull’aiuto.

54.      Il Département du Loiret e la Scott, da parte loro, sostengono che il quinto e il sesto motivo sono irricevibili, in quanto intendono rimettere in causa valutazioni di fatto compiute dal Tribunale. Rilevano peraltro che, in ogni caso, i motivi in questione sarebbero inoperanti, dal momento che i rilievi del Tribunale sui quali si concentrano tali motivi sarebbero comunque, nell’economia della sentenza impugnata, sovrabbondanti.

2.      Valutazione

55.      Le osservazioni del Département du Loiret e della Scott mi sembrano sostanzialmente corrette. Da un lato, infatti, è evidente che le osservazioni svolte dal Tribunale relativamente alla successiva vendita del terreno alla Procter & Gamble non sono state determinanti ai fini della decisione che è stata raggiunta dal Tribunale stesso. Di qui la constatazione che il quinto e il sesto motivo proposti dalla Commissione sono inoperanti.

56.      D’altro lato, la Commissione sembra comunque muovere da un presupposto errato, secondo il quale le osservazioni del Tribunale oggetto di critica nell’ambito del quinto e del sesto motivo di impugnazione sarebbero state direttamente alla base della decisione di annullare la decisione stessa, come se il Tribunale avesse posto tra le condizioni necessarie per accertare l’esistenza di un aiuto di Stato la valutazione di una serie di elementi sopravvenuti molti anni dopo l’asserita concessione dell’aiuto stesso.

57.      In realtà, è evidente che le osservazioni svolte dal Tribunale relativamente alla successiva vendita del terreno nel 1998 si inseriscono, nell’ambito del ragionamento svolto da detto giudice, nel quadro della constatazione del fatto che la Commissione non ha motivato la decisione di ricorrere agli interessi composti.

58.      Il Tribunale ha dunque semplicemente osservato, peraltro ad abundantiam, che la scelta di utilizzare tale tipo di interessi, in luogo degli interessi semplici, avrebbe potuto/dovuto considerare le successive vicende del terreno in questione. Il Tribunale non ha insomma affermato in alcun modo che la verifica delle condizioni della cessione del terreno nel 1998, undici anni dopo la concessione dell’aiuto, sarebbe stata necessaria ai fini di determinare l’esistenza dell’aiuto stesso e la sua incompatibilità con il mercato comune.

59.      Ritengo pertanto che neppure il quinto e il sesto motivo di impugnazione meritino accoglimento.

F –    Sul settimo motivo, che contesta l’applicazione di interessi, per il periodo successivo alla decisione contestata, diversi rispetto a quelli applicati per il periodo precedente

1.      Argomenti delle parti

60.      Con il settimo motivo la Commissione sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto rilevando, al punto 53 della sentenza impugnata, l’esistenza di una contraddizione nel fatto che, ai sensi dell’art. 2 della decisione controversa, gli interessi applicati sulla somma da recuperare avrebbero dovuto essere interessi composti per il periodo precedente alla decisione stessa, e interessi semplici, conformemente alla normativa nazionale, per il periodo tra detta decisione e l’effettivo recupero delle somme.

61.      In particolare, secondo la Commissione, non esisterebbe alcuna contraddizione, poiché in realtà il diritto nazionale disciplinerebbe soltanto le «procedure» di recupero dell’aiuto, ma non il tasso di interesse applicato, che sarebbe un elemento sostanziale, e non procedurale.

62.      Secondo il Département du Loiret e la Scott, invece, nulla, nella decisione controversa, avrebbe indicato la necessità che le autorità francesi dovessero utilizzare, ai fini dell’attualizzazione dell’importo dell’aiuto per il periodo tra la decisione controversa e l’effettivo recupero, interessi composti. Di conseguenza, l’incongruenza rilevata dal Tribunale sarebbe reale.

2.      Valutazione

63.      Ritengo che anche il settimo motivo proposto dalla Commissione sia inoperante. Infatti, la ragione dell’annullamento della decisione controversa da parte del Tribunale è l’assenza di motivazione relativamente alla scelta di utilizzare gli interessi composti. Pertanto l’argomento sviluppato dal Tribunale relativamente alla contraddizione fra i diversi tipi di interessi applicabili, da un lato, nella fase tra la concessione dell’aiuto e l’adozione della decisione controversa e, dall’altro, nella fase tra tale adozione e l’effettivo recupero della somma, non appare decisivo ai fini dell’annullamento della citata decisione, ma piuttosto sviluppato ad abundantiam.

64.      Peraltro, il motivo appare anche infondato nel merito.

65.      Come il Tribunale ha correttamente rilevato, in particolare al punto 11 della sentenza impugnata, nulla, nella decisione controversa, indica che la Commissione abbia inteso richiedere alle autorità francesi di applicare un tasso di interesse composto. Sulla base del quadro normativo dell’epoca, pertanto, non pare dubbio che il tasso di interesse da applicare nella fase tra la decisione controversa e l’effettivo recupero dell’aiuto avrebbe dovuto essere calcolato su base semplice, utilizzando il diritto nazionale, e non su base composta.

66.      Del resto la Commissione, nel suo ricorso di impugnazione, ha soltanto potuto ribadire, in proposito, che l’utilizzo di interessi composti sarebbe stato l’unico sistema per rimediare in modo efficace alla concessione dell’aiuto di Stato (12). È evidente però che affermare in generale l’opportunità di utilizzare interessi composti non può essere sufficiente per ritenere che l’applicazione degli stessi fosse implicitamente prevista dalla decisione controversa.

67.      Sulla base delle considerazioni svolte, dunque, nemmeno il settimo motivo di impugnazione appare meritevole di accoglimento.

G –    Sull’ottavo motivo, secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto disporre un annullamento parziale

1.      Argomenti delle parti

68.      Con l’ottavo e ultimo motivo del suo ricorso di impugnazione la Commissione sostiene che, in ogni caso, la questione relativa agli interessi applicabili può e deve essere separata da quella relativa all’importo principale dell’aiuto, cosicché il Tribunale, rilevando l’esistenza di un vizio relativo agli interessi, avrebbe dovuto annullare la decisione controversa solo nella parte relativa agli interessi stessi.

69.      In altri termini la sentenza impugnata, annullando l’intera decisione controversa, sarebbe sproporzionata ed illegittima.

70.      Il Département du Loiret e la Scott sostengono che il motivo in questione è irricevibile. Poiché infatti la Commissione non ha mai chiesto dinanzi al Tribunale, neppure in via subordinata, l’annullamento parziale della decisione controversa, tale domanda, presentata per la prima volta in sede di impugnazione, costituirebbe un ampliamento dell’oggetto della controversia, vietato ai sensi dell’art. 58 dello Statuto della Corte e dell’art. 113 del regolamento di procedura.

71.      Anche nel merito, peraltro, il motivo sarebbe infondato, in quanto la questione relativa al calcolo degli interessi non potrebbe essere agevolmente separata dal resto della decisione controversa, cosicché la domanda della Commissione si risolverebbe, in ultima analisi, in una domanda di modifica (e non di semplice annullamento parziale) della decisione controversa. Il che, in un ambito in cui i giudici comunitari non dispongono di una competenza cosiddetta di piena giurisdizione, sarebbe evidentemente impossibile.

72.      In ogni caso, il Tribunale avrebbe motivato la propria decisione di annullamento anche sulla base di ulteriori censure mosse alla decisione controversa.

2.      Valutazione

73.      L’ottavo motivo proposto dalla Commissione è senza dubbio il più complesso, e richiede pertanto un’analisi accurata. In particolare, è necessario esaminare separatamente le questioni della ricevibilità e della fondatezza del motivo.

a)      Sulla ricevibilità del motivo

74.      La ricevibilità del motivo deve essere valutata sotto due diversi profili. È, in primo luogo, necessario chiedersi se, al di là del tenore letterale del dispositivo della sentenza impugnata, la stessa non costituisca già un annullamento parziale della decisione controversa. In secondo luogo occorre esaminare l’obiezione, sollevata dal Département du Loiret e dalla Scott, secondo la quale il motivo in questione sarebbe irricevibile in quanto nuovo.

i)      Sull’esistenza di un possibile annullamento parziale della decisione controversa

75.      Si potrebbe sostenere che il motivo della Commissione si fonda su una premessa errata. Infatti, nonostante il tenore del dispositivo della sentenza impugnata, la stessa potrebbe essere considerata, a tutti gli effetti, un annullamento parziale.

76.      La Corte ha già avuto modo di affermare, nella sentenza cosiddetta «Baby‑dry» (13), che si è in presenza di un annullamento parziale qualora il Tribunale adotti una sentenza che, pur prevedendo nel dispositivo semplicemente l’annullamento della decisione impugnata, lo faccia in accoglimento soltanto di taluni dei motivi della parte ricorrente, confermando di fatto, nella motivazione della sentenza stessa, la legittimità di una parte della decisione.

77.      Con un tale annullamento parziale, sebbene l’atto impugnato sia completamente travolto, si consente di fatto all’istituzione che lo ha adottato di riadottarlo con modifiche più o meno marginali, mantenendone comunque intatta una parte (14): che, nel caso della decisione controversa, sarebbe quella contenente la constatazione dell’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune e la determinazione del valore «storico» dello stesso, al netto della successiva attualizzazione.

78.      In altri termini, per riprendere il ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza «Baby-dry», con la sentenza impugnata il Tribunale, pur formalmente annullando tutta la decisione controversa, quantomeno nella parte relativa al terreno, avrebbe in realtà fatta salva, non pronunciandosi sugli altri motivi di ricorso, la parte di tale decisione non relativa al calcolo degli interessi (15).

79.      Nell’ottica appena esposta, il motivo sarebbe irricevibile per carenza di interesse ad agire (16), poiché con esso la Commissione chiederebbe qualcosa (la separazione della parte sugli interessi, e l’annullamento solo di essa) che già il Tribunale avrebbe nella sostanza concesso (17).

80.      Va peraltro osservato che, nella causa «Baby-dry», il Tribunale aveva esplicitamente respinto una parte dei motivi fatti valere dalla società ricorrente: nella sentenza impugnata nella presente causa, invece, alcuni motivi sono stati semplicemente assorbiti, senza essere oggetto di un’esplicita pronuncia. Tuttavia, in quel caso come nella presente vicenda, la sentenza del Tribunale «accoglie in realtà solo parzialmente le domande della ricorrente» (18).

81.      Sulla base del ragionamento appena esposto, dunque, l’ottavo motivo dovrebbe essere dichiarato irricevibile. Ritengo tuttavia che tale ricostruzione, per quanto interessante, non meriti accoglimento.

82.      Non mi sembra infatti dubbio che, nel caso di specie, il Tribunale abbia inteso annullare la decisione controversa nella sua interezza, o meglio in tutta la parte che riguarda l’acquisto del terreno ad un prezzo di favore. Si potrebbe dunque parlare di «annullamento parziale», semmai, soltanto nel senso che la Commissione potrebbe adottare un nuovo atto modificando la parte relativa agli interessi e riproducendo integralmente le altre parti della decisione controversa.

83.      Anche se si potrebbe sostenere che, da un punto di vista sostanziale, per la Commissione adottare un nuovo atto che si occupi soltanto della questione degli interessi possa non essere molto diverso dall’adottare una nuova decisione destinata a sostituirsi integralmente alla precedente (pur differenziandosi da essa soltanto nella parte relativa agli interessi), le due situazioni non possono essere considerate del tutto equivalenti.

84.      Nel caso di annullamento «nella parte in cui», infatti, la decisione controversa continuerebbe ad esistere in quanto tale, sia pure bisognosa di un’integrazione relativamente alla parte annullata. Invece, nel caso di annullamento puro e semplice, anche se specificato in motivazione come riferito ad uno specifico aspetto dell’atto impugnato, l’annullamento integrale produrrebbe comunque una (almeno temporanea) situazione di assenza totale dell’atto impugnato stesso.

85.      Considero pertanto che la Commissione possa legittimamente aspirare a «salvare» almeno una parte della decisione controversa, ed abbia pertanto interesse ad agire relativamente al motivo in esame.

ii)     Sulla possibile novità del motivo

86.      Come si è visto, il Département du Loiret e la Scott sostengono che il motivo sarebbe irricevibile in quanto amplierebbe l’oggetto della controversia originariamente sottoposta al Tribunale. Tali parti richiamano in particolare la sentenza della Corte nella causa IPK (19). In tale sentenza è stato dichiarato irricevibile il motivo con cui la Commissione sosteneva, in sede di impugnazione, che in primo grado il Tribunale avrebbe dovuto annullare solo parzialmente, e non nella sua totalità, la decisione impugnata dinanzi ad esso. Specificamente, la Corte ha in tale sede osservato che «dinanzi al Tribunale, la Commissione né ha chiesto che l’eventuale annullamento della decisione contestata fosse parziale né ha dedotto un motivo come quello in esame» (20): il motivo doveva dunque essere considerato nuovo e, di conseguenza, irricevibile.

87.      È evidente che, seguendo l’impostazione appena ricordata, anche il motivo qui in esame potrebbe essere dichiarato irricevibile.

88.      Ritengo tuttavia che, nel presente caso, sia preferibile una soluzione differente, e ciò sulla base di due ordini di considerazioni.

89.      In primo luogo, a mio avviso la Commissione non propone qui nuovi motivi di diritto alla base delle proprie domande, ma si limita a censurare la logica seguita dal Tribunale nel ricavare una determinata conseguenza (l’annullamento integrale della decisione controversa) da una determinata premessa (l’insufficienza di motivazione relativamente al calcolo degli interessi). In tal senso, la censura non avanza una nuova domanda, ma contesta solamente il ragionamento logico del Tribunale.

90.      Va in proposito osservato che la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che sono questioni di diritto, le quali possono essere invocate dinanzi alla Corte quali motivi di impugnazione ai sensi dell’art. 58 dello Statuto, quelle relative alla natura contraddittoria o insufficiente della motivazione di una sentenza del Tribunale (21). Inoltre, nell’affermare la propria incompetenza per compiere una valutazione dei fatti, la Corte ha affermato che, in sede di impugnazione, le compete «effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto» (22) (il corsivo è mio). Ritengo pertanto che, nel presente caso, possa affermarsi la legittimazione della Commissione a censurare, dinanzi alla Corte, un errore logico in cui sarebbe incorso il Tribunale nella sua motivazione.

91.      In secondo luogo, anche volendo considerare il problema nella prospettiva dei motivi proposti dalla Commissione, come fanno la Scott e il Département du Loiret, mi sembra chiaro che, più che in termini di «motivo», la questione relativa al punto in esame debba essere valutata in termini di «domanda». La Commissione, cioè, non propone tanto un «motivo» nuovo, ma, semmai, una «domanda» nuova.

92.      Considero però che si possa inquadrare quanto richiesto dalla Commissione nel presente motivo come una domanda «minore» rispetto alla domanda «maggiore», cioè più ampia, proposta sia dinanzi al Tribunale che, in sede di impugnazione, dinanzi alla Corte. Tale domanda «maggiore», naturalmente, è quella di rigetto integrale delle domande di annullamento del Département du Loiret.

93.      Ebbene, a mio modo di vedere si può ritenere che la domanda più ampia, già proposta dinanzi al Tribunale, contenga in sé anche la domanda più ristretta. Non siamo pertanto in presenza di una domanda «nuova».

94.      Del resto, con tale motivo la Commissione chiede in sostanza, per quanto in modo non del tutto limpido e non specificamente rispecchiato nelle sue conclusioni, l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale e l’accoglimento, ancora una volta parziale, delle conclusioni che la Commissione stessa aveva presentato in primo grado. Ciò in coerenza con quanto previsto dall’art. 113 del regolamento di procedura della Corte.

95.      Ritengo pertanto che il motivo possa essere dichiarato ricevibile.

b)      Sulla fondatezza del motivo

96.      Al fine di poter esaminare il motivo nel merito è necessario verificare in primo luogo se, nel caso in esame, fosse possibile separare, all’interno della decisione controversa, la parte sugli interessi dalle altre componenti della decisione stessa, in particolare quelle relative all’incompatibilità dell’aiuto con il diritto comunitario e al valore originario dello stesso. In caso di risposta affermativa si dovrà poi considerare se il Tribunale di primo grado avesse il dovere di colpire soltanto la parte della decisione relativa agli interessi, in luogo di annullare l’intera decisione.

i)      Sulla separabilità della parte relativa agli interessi

97.      Una giurisprudenza costante afferma che l’annullamento parziale di una decisione di un’istituzione comunitaria è possibile soltanto qualora le parti di cui è chiesto l’annullamento siano chiaramente separabili dal resto della decisione (23). Tale separazione è normalmente «materiale», e consiste nella possibilità di annullare singoli articoli, singoli commi o altre parti chiaramente individuate di un atto. A mio parere, tuttavia, è possibile considerare anche la possibilità di una separabilità meramente «logica»: come, nel presente caso, quella tra la determinazione dell’importo «storico» dell’aiuto e il calcolo degli interessi sullo stesso.

98.      Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale non avrebbe potuto annullare una singola parte specificamente individuabile della decisione controversa, dal momento che alla questione degli interessi non è dedicata una specifica parte separata del dispositivo. Avrebbe tuttavia potuto annullare la decisione «in quanto» o «nella parte in cui» la Commissione non ha motivato (adeguatamente) la scelta di utilizzare interessi composti.

99.      Mi sembra dunque che, in concreto, la parte relativa al calcolo degli interessi sull’aiuto sia separabile dal resto della decisione.

ii)    Sulla necessità di annullare la sola parte relativa agli interessi

100. Ritengo che l’ottavo motivo di impugnazione proposto dalla Commissione meriti di essere accolto, per le ragioni che seguono.

101. Innanzitutto, rilevo che esigenze di completezza e di certezza del diritto impongono di procedere ad esaminare solo alcuni motivi di ricorso, ritenendo gli altri motivi assorbiti, soltanto qualora i motivi accolti consentano un pieno accoglimento delle domande proposte. Poiché nel caso presente il motivo accolto dal Tribunale riguarda solo un profilo specifico della decisione controversa, non ritengo che detto giudice potesse limitarsi ad esaminare ed accogliere il motivo citato, ricavandone l’annullamento della decisione controversa nella sua interezza.

102. A mio parere, dunque, il Tribunale ha commesso un errore logico‑argomentativo facendo derivare dalla constatazione dell’illegittimità della decisione nella parte relativa agli interessi l’annullamento dell’intera decisione controversa.

103. Peraltro, la scelta del Tribunale di trascurare l’esame di tutti gli altri motivi proposti dinanzi ad esso dalla parte ricorrente comporta che, qualora la Commissione adottasse una nuova decisione modificata soltanto nella parte relativa al calcolo degli interessi, il Département du Loiret avrebbe l’onere di impugnare nuovamente dinanzi al Tribunale tale decisione, riproponendo i vari motivi già fatti valere e non esaminati. A prescindere dai possibili problemi di ricevibilità di un tale ricorso, mi sembra evidente che si andrebbe contro ogni principio di economia processuale, tanto più importante in un caso, come il presente, in cui si discute di una vicenda che risale ormai ad oltre vent’anni fa.

104. Propongo pertanto alla Corte, in accoglimento dell’ottavo motivo proposto dalla Commissione, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché lo stesso tragga le giuste conseguenze dall’illegittimità relativa agli interessi, e si pronunci inoltre sugli altri motivi di ricorso proposti dal Département du Loiret. Tutto ciò ferma restando la correttezza della valutazione compiuta dal Tribunale circa il motivo relativo all’utilizzo, da parte della Commissione, di interessi composti.

VI – Conclusioni

105. Alla luce delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di:

1)      annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 marzo 2007, causa T‑369/00, Département du Loiret/Commissione, nella parte in cui il Tribunale ha ricavato dall’illegittimità relativa al calcolo degli interessi l’annullamento dell’intera decisione controversa;

2)      rinviare la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

3)      riservare la decisione sulle spese.


1 – Lingua originale: l'italiano.


2 – Racc. pag. II‑851.


3 – GU 2002, L 12, pag. 1.


4 – Sentenza 29 marzo 2007, Scott/Commissione (Racc. pag. II‑797, punto 1 del dispositivo).


5 – Punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata.


6 – Sul trattamento dei motivi inoperanti v., ad esempio, sentenze 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag. I‑5425, punto 148), e 7 novembre 2002, causa C‑184/01 P, Hirschfeldt/AEA (Racc. pag. I-10173, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).


7 – V., ad esempio, sentenze 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (Racc. pag. 809, punto 19), e 30 settembre 2003, causa C‑301/96, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑9919, punto 87).


8 – V., ad esempio, sentenze 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione (Racc. pag. 1491, punto 31); 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑6857, punto 105), e 30 settembre 2003, Germania/Commissione, cit. alla nota 7 (punti 87‑92).


9 – Paragrafo 36.


10 – Comunicazione della Commissione sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (GU 2003, C 110, pag. 21).


11 – In tale ottica, il motivo della Commissione potrebbe anche apparire irricevibile, in quanto finalizzato a contestare una valutazione di fatto compiuta dal Tribunale.


12 – V., in particolare, il punto 56 del ricorso di impugnazione.


13 – Sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I‑6251, punti 20‑25). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella medesima causa, presentate il 5 aprile 2001 (paragrafi 33‑41).


14 – Sentenza Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 25.


15 – Ibidem, punto 24.


16 – Sull’interesse ad agire come condizione per la ricevibilità di un’impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado, v., ad esempio, sentenze 19 ottobre 1995, causa C‑19/93 P, Rendo e a./Commissione (Racc. pag. I‑3319, punto 13); 13 luglio 2000, causa C‑174/99 P, Parlamento/Richard (Racc. pag. I‑6189, punto 33), e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677, punto 21).


17 – Tale carenza di interesse ad agire potrebbe essere rilevata d'ufficio da parte della Corte: ritengo che tale conclusione possa essere agevolmente tratta considerando la giurisprudenza che ha affermato che è rilevabile d’ufficio la carenza di interesse dovuta a fatti successivi alla sentenza del Tribunale (sentenza Rendo e a./Commissione, cit., punto 13, e ordinanza 25 gennaio 2001, causa C‑111/99 P, Lech Stahlwerke/Commissione, Racc. pag. I‑727, punto 18) e il più generale insegnamento sulla rilevabilità d’ufficio dell’interesse ad agire: v., ad esempio, ordinanza della Corte 7 ottobre 1987, causa 108/86, D.M./Consiglio e CES (Racc. pag. 3933, punto 10), nonché sentenze del Tribunale 14 aprile 2005, causa T‑141/03, Sniace/Commissione (Racc. pag. II‑1197, punto 22), e 28 marzo 2001, causa T‑144/99, Istituto dei mandatari abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti/Commissione (Racc. pag. II‑1087, punti 29‑35).


18 – Sentenza Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 22. V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella medesima causa, cit., paragrafo 39, in cui l’avvocato generale ha affermato che l’attuale art. 56, secondo comma, dello Statuto della Corte dovrebbe «essere interpretat[o] nel senso che fa riferimento in termini generali al fatto di non aver ottenuto ciò che era stato chiesto, piuttosto che rigorosamente al fatto che non sia stato accolto un proprio argomento o non sia stato concesso un determinato tipo di provvedimento».


19 – Sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C‑199/01 P e C‑200/01 P, IPK‑München/Commissione (Racc. pag. I‑4627, punti 57‑60).


20 – Ibidem, punto 59.


21 – V. sentenze 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione (Racc. pag. I‑2587, punto 53 e giurisprudenza ivi citata); 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem (Racc. pag. I‑6733, punto 45), e 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione (Racc. pag. I‑1331, punto 45).


22 – Sentenza 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/Commissione (Racc. pag. I‑3111, punto 21).


23 – V., ad esempio, sentenze 10 dicembre 2002, causa C‑29/99, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I‑11221, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), e 24 maggio 2005, causa C‑244/03, Francia/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑4021, punto 12).