Language of document : ECLI:EU:T:2014:57

Causa T‑644/13 R

Serco Belgium e a.

contro

Commissione europea

«Procedimento sommario – Appalti pubblici – Gara d’appalto – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Fumus boni iuris»

Massime – Ordinanza del Tribunale (giudice dei procedimenti sommari) del 4 febbraio 2014

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro una decisione della Commissione di rigettare l’offerta di un concorrente nell’ambito di un appalto pubblico – Procedimenti sommari nelle cause relative gli appalti pubblici – Obiettivo – Tutela giurisdizionale effettiva

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18; direttiva del Consiglio 89/665, considerando da 1 a 5 e art. 2, § 1; regolamento della Commissione n. 1268/2012, considerando 40)

3.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Criteri di selezione – Valutazione della capacità dei candidati a fornire i servizi specificati – Criteri di aggiudicazione – Valutazione comparativa delle caratteristiche e dei meriti particolari delle offerte individuali

(Regolamento della Commissione n. 1268/2012, artt. da 146 a 149)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 15‑17)

2.      Nel contesto delle cause relative ad appalti pubblici, occorre considerare la particolare funzione del procedimento sommario. A tale proposito occorre altresì considerare il contesto normativo istituito dal legislatore dell’Unione europea applicabile alle procedure di aggiudicazione di appalti predisposte dalle autorità aggiudicatrici degli Stati membri. In particolare, come previsto al considerando 40 del regolamento delegato n. 1268/2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, le norme sostanziali sugli appalti devono fondarsi sulle disposizioni della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Inoltre, come indicano i primi tre considerando della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, al fine di garantire l’effettiva applicazione di siffatte norme, il legislatore ha ritenuto necessario istituire una serie di requisiti procedurali che rendono disponibili mezzi di ricorso rapidi in una fase in cui le violazioni possono essere ancora significativamente corrette. Considerata la breve durata delle procedure di aggiudicazione, la funzione dei provvedimenti provvisori è tale per cui il legislatore ha ritenuto opportuno ammetterli, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665, per le procedure di aggiudicazione di competenza degli Stati membri, a prescindere da qualsiasi ricorso nel merito precedentemente proposto. Inoltre, dai considerando secondo, terzo e quinto e dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665 risulta che, nel particolare contesto dell’appalto pubblico, i provvedimenti provvisori sono intesi non solo come mezzo di sospensione del procedimento di aggiudicazione, ma anche come mezzo di correzione di una violazione manifesta che, diversamente, rientrerebbe nell’oggetto del procedimento principale.

Sebbene siffatte considerazioni non possano rimettere in discussione l’applicazione dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, che dà attuazione agli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e prescrive che il ricorso principale debba essere proposto prima di presentare una domanda di sospensione dell’esecuzione, la loro presa in considerazione è giustificata dal fatto che, come avviene a livello nazionale, i provvedimenti provvisori di cui al titolo 3 del regolamento di procedura hanno lo scopo, in cause relative ad appalti pubblici, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda l’applicazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, applicabili a istituzioni e organi dell’Unione, basate essenzialmente sulla direttiva 2004/18. Correlativamente, sebbene, nel contesto di un procedimento sommario, il giudice del procedimento sommario non sia tenuto, di norma, a procedere ad una valutazione dettagliata come quella svolta nell’ambito del procedimento principale, tale constatazione non può essere interpretata nel senso del divieto assoluto di procedere ad una valutazione dettagliata.

Di conseguenza, occorre esaminare se gli argomenti delle ricorrenti facciano sorgere il presupposto del fumus boni juris nel senso che consentano seriamente di ritenere che la decisione impugnata sia errata in diritto.

(v. punti 18‑23)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 30)