Language of document : ECLI:EU:T:2013:571

Causa T‑512/09

Rusal Armenal ZAO

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping – Importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Cina – Adesione dell’Armenia all’OMC – Status di impresa operante in economia di mercato – Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 – Compatibilità con l’accordo antidumping – Articolo 277 TFUE»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 5 novembre 2013

1.      Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione diretto a provvedere alla loro esecuzione o che vi si riferisce espressamente e precisamente

(Art. 263, primo comma, TFUE; Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; regolamento del Consiglio n. 384/96)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni originarie di un altro membro dell’OMC – Obbligo, per il paese d’importazione, di applicare norme compatibili con gli articoli 2.1 e 2.2 dell’accordo antidumping – Eccezioni – Articolo 2.7 di tale accordo e paragrafo 1 dell’articolo VI del GATT del 1994 – Disposizioni contenute negli strumenti di adesione del paese esportatore all’OMC

(Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, art. VI.1; Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, artt. 2.1, 2.2 e 2.7; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 7)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni originarie di paesi non retti da un’economia di mercato – Elenco dei paesi considerati non retti da un’economia di mercato indicato nella nota a piè di pagina di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 384/96 – Paese che ha aderito all’OMC e figurante ancora in detto elenco – Mancata applicazione della metodologia del paese terzo all’economia di mercato

(Art. 277 TFUE; Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, art. VI.1; Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, artt. 2.1 e 2.2; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 36)

2.      Le norme di cui agli articoli 2.1 e 2.2 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo antidumping) riguardanti il valore normale, che applicano le previsioni del paragrafo 1 dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT), sono applicabili salvo che eccezioni a tali norme siano previste nello stesso accordo antidumping, nel GATT, come la seconda disposizione integrativa al paragrafo 1 dell’articolo VI del GATT, o negli strumenti di adesione all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di un membro di tale organizzazione. Di conseguenza, un membro dell’OMC può, alla luce dell’articolo VI del GATT e dell’accordo antidumping, applicare alle importazioni originarie di un altro membro dell’OMC un metodo di calcolo del valore normale che si discosti dai metodi previsti agli articoli 2.1 e 2.2 dell’accordo antidumping soltanto basandosi sull’articolo 2.7 dello stesso accordo e, pertanto, sulla seconda disposizione integrativa al paragrafo 1 dell’articolo VI del GATT o, eventualmente, su una previsione specifica al riguardo contenuta negli strumenti di adesione di quest’ultimo membro all’OMC.

Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento base antidumping n. 384/96 non consente alle istituzioni, senza violare l’accordo antidumping, di non applicare norme di calcolo del valore normale compatibili con gli articoli 2.1 e 2.2. di tale accordo persino quando la seconda disposizione integrativa al paragrafo 1 dell’articolo VI del GATT non si applichi e quando gli strumenti di adesione all’OMC del paese esportatore non prevedano siffatta possibilità. L’obbligo derivante da tali accordi consiste nell’applicazione agli altri membri dell’OMC di norme compatibili con gli articoli 2.1 e 2.2 dell’accordo antidumping fatte salve le eccezioni esposte supra. Al riguardo, detti articoli comportano un insieme di norme chiare, precise e circonstanziate che stabiliscono le modalità di calcolo del valore normale del prodotto simile senza apporre loro condizioni che rimettano la loro applicazione alla discrezionalità dei membri dell’OMC. Peraltro, la possibilità di derogare a tali norme sulla base della seconda disposizione integrativa al paragrafo 1 dell’articolo VI del GATT, alla quale rinvia l’articolo 2.7 dell’accordo antidumping, è minuziosamente circoscritta. In particolare, rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione i paesi il cui commercio è oggetto di un monopolio completo o quasi completo e in cui tutti i prezzi sono fissati dallo Stato. Pertanto, tale norma di diritto è chiara per quanto concerne il perimetro delle situazioni che essa riguarda, in modo da consentire sia alle istituzioni di valutare se un membro dell’OMC soddisfi la relativa descrizione, sia al giudice dell’Unione di verificare tale valutazione e di trarre, eventualmente, le conseguenze necessarie ai sensi della giurisprudenza.

In tale contesto, quando il legislatore dell’Unione adotta disposizioni riguardanti paesi non retti da un’economia di mercato applicabili a un membro dell’OMC menzionato nell’elenco di siffatti paesi, quale quello indicato nella nota a piè di pagina di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento base antidumping, tale operazione rientra nell’ambito della seconda disposizione integrativa al paragrafo 1 dell’articolo VI del GATT e richiede, pertanto, una valutazione vertente sulla questione se tale membro dell’OMC soddisfi i requisiti stabiliti dalla disposizione in esame.

(v. punti 48-50, 52)

3.      Dopo l’adesione della Repubblica d’Armenia all’Organizzazione mondiale del commercio, l’inserimento di tale paese nell’elenco indicato nella nota a piè di pagina di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento base antidumping n. 384/96 non è più compatibile con l’insieme di norme introdotte dagli articoli 2.1 e 2.2 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo antidumping) e la seconda disposizione integrativa all’articolo VI del dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT), in quanto siffatta inclusione ha l’effetto di far dipendere l’applicazione dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di detto regolamento dal previo accoglimento di una domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato e, in caso di rigetto di detta domanda, comporta l’applicazione del metodo del paese terzo a economia di mercato. Pertanto, in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi la considerazione secondo la quale l’Armenia soddisfa i requisiti stabiliti dalla seconda disposizione integrativa al paragrafo 1 dell’articolo VI del GATT, la menzione dell’Armenia nella nota a piè di pagina di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di detto regolamento non costituisce una valida base per l’applicazione, nel caso di specie, del metodo del paese terzo a economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del medesimo regolamento ed essa deve, in tali limiti, essere dichiarata inapplicabile in forza dell’articolo 277 TFUE.

(v. punti 59, 60)