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Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 - Niki Luftfahrt / Commissione

(Causa T-511/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Niki Luftfahrt GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. H. Asenbauer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare, ai sensi dell'art. 264, n. 1, TFUE (ex art. 231, n. 1, CE), la decisione impugnata della Commissione europea 28 agosto 2009, "Aiuto di Stato C 6/2009 (ex N 663/08) - Austria Austrian Airlines - Piano di ristrutturazione", e

condannare la Commissione europea a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 28 agosto 2009, C (2009) 6686 def., relativa all'aiuto di Stato concesso nell'ambito della vendita alla società tedesca Lufthansa AG delle quote detenute dallo Stato austriaco nel gruppo imprenditoriale Austrian Airlines (C 6/2009 [ex N 663/2008]). In detta decisione la Commissione ha dichiarato che l'aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica d'Austria a favore dell'Austrian Airlines, a determinate condizioni, è compatibile con il mercato comune nei limiti in cui venga data piena attuazione al piano di ristrutturazione notificato alla Commissione.

A sostegno del ricorso di annullamento la ricorrente, che gestisce una compagnia aerea finanziata privatamente e ha presentato una denuncia alla Commissione in merito all'aiuto alla ristrutturazione controverso, afferma in primo luogo che la Commissione ha violato gli artt. 87, nn. 1 e 3, lett. c), CE, e 88, n. 2, CE nonché gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2). A tal riguardo deduce, in particolare, che la Commissione non avrebbe rilevato che

la beneficiaria dell'aiuto in questione non è l'Austrian Airlines, ma la Lufthansa, la quale però non è un'impresa in difficoltà e pertanto nemmeno un'impresa da sostenere,

né l'Austrian Airlines né la Lufthansa hanno recato un adeguato contributo in fondi propri alla ristrutturazione dell'Austrian Airlines,

le misure di ristrutturazione notificate non sono conformi ai summenzionati orientamenti e

le misure compensative offerte dalla Repubblica d'Austria non sono sufficienti per minimizzare il più possibile gli effetti negativi dell'aiuto sulle condizioni degli scambi.

La ricorrente asserisce in secondo luogo che l'aiuto di cui trattasi è indissociabilmente connesso a condizioni contrarie alle norme comunitarie sulla libertà di stabilimento e, pertanto, all'art. 43 CE.

Viene lamentata poi una violazione dell'art. 253 CE poiché la Commissione non avrebbe motivato debitamente la decisione impugnata

non avendo rilevato ed esaminato la situazione sui mercati pertinenti, in particolare la posizione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e la posizione dei suoi concorrenti su detti mercati, e

non avendo neppure tenuto conto del fatto che l'Austrian Airlines in passato ha ricevuto numerosi aiuti illegali.

Infine, la ricorrente allega che la Commissione avrebbe commesso un abuso di potere.

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