Language of document : ECLI:EU:T:2015:429

Causa T‑527/13

Repubblica italiana

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Prelievo sul latte – Aiuti concessi dall’Italia ai produttori di latte – Regime di aiuti connesso al rimborso del prelievo sul latte – Decisione condizionale – Inosservanza di una condizione che aveva consentito di considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto de minimis – Aiuto esistente – Aiuto nuovo – Modifica di un aiuto esistente – Procedimento di controllo degli aiuti di Stato – Obbligo di motivazione – Onere della prova»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 giugno 2015

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Dovere di collaborazione dello Stato membro che chiede una deroga

(Artt. 107, § 2, TFUE e 108, § 3, TFUE; regolamento della Commissione n. 1535/2007, artt. 3 e 4, § 6)

2.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Ampliamento di un motivo precedentemente dedotto – Ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

(Art. 296 TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Potere del Consiglio di autorizzare un aiuto a titolo di deroga in considerazione di circostanze eccezionali – Violazione di condizioni che avevano consentito di considerare compatibile il regime esistente – Potere di controllo rientrante nella competenza della Commissione – Portata

(Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Modifica che incide sulla sostanza di una misura inizialmente sottratta alla qualificazione come aiuto – Qualificazione quale aiuto nuovo – Criteri di valutazione

(Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Misura recante modifica di un regime di aiuti esistenti – Modifica che non incide sulla sostanza del regime – Qualificazione del regime nel suo complesso come aiuti nuovi – Inammissibilità

[Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, c)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 17, 18)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 43)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 45, 47)

4.      Non si può ammettere che la Commissione non sia legittimata ad adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea al fine di far dichiarare che uno Stato membro non si è conformato a una decisione adottata a titolo del controllo degli aiuti di Stato quando il Consiglio si avvale, in via eccezionale, della competenza che essa esercita normalmente. In particolare, qualora la violazione che la Commissione ritiene sia stata commessa sia collegata alla concessione di un aiuto nuovo, essa è legittimata a esercitare i poteri che le attribuisce l’articolo 108 TFUE al fine di verificare la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno. In tale contesto, la Commissione deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente e le condizioni che tale decisione precedente può aver imposto allo Stato membro interessato. Inoltre, essa può tener conto di qualsiasi elemento di fatto nuovo idoneo a modificare l’esame svolto in precedenza. In mancanza di siffatti elementi, essa è legittimata a basare la sua nuova decisione sulle valutazioni effettuate nella decisione anteriore e sull’inosservanza delle condizioni da essa imposte.

(v. punti 58, 61)

5.      La Commissione può qualificare come aiuto nuovo, ed eventualmente illegale, non solo la modifica di un aiuto esistente, ma anche l’intero aiuto esistente su cui verte tale modifica, a condizione che, nel merito, tale istituzione dimostri che la predetta modifica incide sulla sostanza stessa della misura preesistente. Inoltre, allorché lo Stato membro interessato sostiene, durante il procedimento amministrativo, o che tale modifica è chiaramente separabile dalla misura preesistente, o che essa ha un carattere puramente formale o amministrativo e non può incidere sulla valutazione della compatibilità di tale misura con il mercato interno, la Commissione deve giustificare le ragioni per cui tali argomenti non le sembrano fondati.

(v. punto 76)

6.      Allorché la Commissione rileva l’inosservanza di una decisione che ha dichiarato un aiuto o un regime di aiuti compatibile con il mercato interno a talune condizioni, essa può o far dichiarare direttamente tale violazione da parte della Corte o, se la violazione consiste nella concessione di un aiuto nuovo, esercitare i poteri che le consentono di esaminare quest’ultimo, a condizione che siano rispettati i relativi requisiti procedurali e sostanziali. Se la Commissione sceglie di esercitare i suoi poteri di controllo, essa deve, di regola, attenersi all’esame dell’aiuto nuovo. Solo a condizione di dimostrare che quest’ultimo ha modificato la sostanza stessa di un aiuto esistente o di un regime di aiuti esistente, la Commissione è legittimata, in via eccezionale, a dichiarare che l’intera misura preesistente, così modificata, è incompatibile con il mercato interno, ad accertare che essa è illegale qualora la predetta modifica non le sia stata, peraltro, comunicata prima della sua attuazione e a ordinare, conseguentemente, la soppressione o la modifica dell’aiuto o del regime di aiuti così modificato.

Per contro, la Commissione non è legittimata a ritenere che l’inosservanza di una condizione imposta al momento dell’approvazione di un regime di aiuti esistente comporti ipso facto la riqualificazione di tale misura come aiuto nuovo, e ancor meno a considerare quest’ultimo illegale ab initio e a ordinarne il recupero come se si trattasse di un aiuto illegalmente concesso e non di un aiuto previamente autorizzato.

In effetti, anzitutto, qualsiasi aiuto esistente è contemplato dalla decisione di autorizzazione di cui è stato oggetto, salvo che la Commissione consideri che esso sia stato applicato abusivamente o che la sua sostanza stessa sia stata modificata da un aiuto nuovo. Fatte salve tali due ipotesi, siffatto aiuto deve, quindi, essere considerato legale fintantoché la Commissione non accerti la sua incompatibilità con il mercato interno.

Tenuto conto, poi, dell’obiettivo perseguito da siffatte condizioni, la loro successiva inosservanza può comportare solo che la Commissione rimetta in discussione, avvalendosi di uno dei diversi mezzi procedurali previsti dal Trattato FUE e dal regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], la concessione della dichiarazione di compatibilità con il mercato interno della misura di cui trattasi, e non la sua qualificazione come aiuto esistente.

Inoltre, dal momento che gli aiuti esistenti possono, conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, essere regolarmente erogati fintantoché la Commissione non li abbia dichiarati incompatibili, tale dichiarazione d’incompatibilità può produrre effetti solo per il futuro.

In caso contrario, un regime di aiuti regolarmente attuato e gli aiuti individuali legalmente erogati ai sensi di esso, prima che lo Stato membro interessato venga meno agli obblighi su di esso incombenti, sarebbero retroattivamente considerati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno. Siffatto risultato equivarrebbe a una revoca della decisione che ha autorizzato la concessione di tali misure. Orbene, come risulta dal considerando 10 e dall’articolo 9 del regolamento n. 659/1999, il legislatore ha previsto siffatta sanzione solo nella specifica ipotesi in cui una decisione adottata a titolo del controllo degli aiuti di Stato sia basata su informazioni inesatte.

Infine, il regolamento n. 659/1999 è stato adottato, segnatamente, al fine di garantire la certezza del diritto in materia procedurale, in particolare per quanto concerne il trattamento degli aiuti esistenti e degli aiuti illegali. Tale regolamento prevede un complesso di regole che consentono alla Commissione di vegliare sul rispetto delle decisioni adottate a titolo del controllo degli aiuti di Stato e, in particolare, di far fronte a un’ipotesi di inosservanza, da parte dello Stato membro, di una delle condizioni cui era subordinata la dichiarazione di compatibilità, nonché di trarne tutte le conseguenze giuridiche.

(v. punti 85‑91)