Language of document : ECLI:EU:T:2015:617

Causa T‑525/13

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante borsette – Disegno o modello anteriore – Causa di nullità – Carattere individuale – Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 settembre 2015

1.      Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Adozione di una motivazione implicita da parte della commissione di ricorso – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 62)

2.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Utilizzatore informato – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

3.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Raffigurazione di borsette

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

4.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione – Libertà dell’autore

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 2, e 25, § 1, b)]

5.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Determinazione dell’impressione generale rispetto al modo di utilizzo del prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 15, 16)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 22, 24, 25)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 23, 26, 27, 30, 40)

4.      Il testo dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, sui disegni o modelli comunitari, relativo alla valutazione del carattere individuale, stabilisce, al paragrafo 1, il criterio dell’impressione generale suscitata dai disegni o modelli in conflitto e afferma, al paragrafo 2, che occorre prendere in considerazione a tal fine il margine di libertà dell’autore. Da tali disposizioni, e in particolare dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, risulta che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario deriva sostanzialmente da un esame articolato in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione nel raffronto, diretto se possibile, dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello e, in quarto luogo, il risultato del confronto dei disegni o modelli di cui trattasi, tenendo conto del settore interessato, del margine di libertà dell’autore e delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico.

Di conseguenza, il fattore relativo al margine di libertà dell’autore può «rafforzare» (o, al contrario, attenuare) la conclusione sull’impressione generale suscitata da ciascun disegno o modello in esame. La valutazione del margine di libertà dell’autore non costituisce una fase astratta e preliminare al confronto dell’impressione generale suscitata da ciascun disegno o modello di cui trattasi.

Per quanto concerne il margine di libertà dell’autore di un disegno o modello, quest’ultimo è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a più disegni o modelli applicati al prodotto interessato.

Pertanto, più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli posti in conflitto siano sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Viceversa, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto per produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Pertanto, un grado elevato di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato.

(v. punti 28, 29, 32, 33)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 39)