Language of document : ECLI:EU:T:2014:103





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 13 febbraio 2014 – Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries / Commissione

(causa T‑578/13 R)

«Procedimento sommario – Procedimento di immissione in commercio di prodotti fitofarmaceutici – Pubblicazione di documenti riguardanti l’approvazione di una sostanza attiva – Rigetto della domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di determinate informazioni – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità – Urgenza – Fumus boni iuris – Bilanciamento degli interessi»

1.                     Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Inclusione di un riassunto con le categorie di dati asseritamente riservati – Rinvio per i dati concreti all’atto introduttivo principale allegato alla domanda di provvedimenti provvisori – Ricevibilità [Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 104, §§ 2 e 3] (v. punti 26‑33)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale – Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario – Ricorso di annullamento di una decisione della Commissione relativa al trattamento riservato di informazioni contenute in una delle sue decisioni (Artt. 256, § 1, TFUE e 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, §§ 2 e 3) (v. punti 35‑42)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 44, 45, 47)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione relativa al trattamento riservato di informazioni contenute in una delle sue decisioni – Necessità di mantenere l’effetto utile della decisione del Tribunale nel ricorso principale (Artt. 256, § 1, TFUE e 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 66‑70)

5.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Insufficienza ai fini della configurabilità di un danno grave – Valutazione secondo le circostanze del caso di specie – Danno legato alla divulgazione di informazioni coperte da segreto professionale – Criteri di valutazione – Importanza delle informazioni per l’impresa interessata e loro utilità per altre imprese (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 80‑94)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione, comunicata alle ricorrenti con lettera dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dell’8 ottobre 2013, che respinge la loro domanda di trattamento riservato di determinate informazioni contenute nel rapporto sulla revisione paritetica e nell’ultimo addendum concernenti l’approvazione della sostanza attiva «fosfonati di potassio», proposta dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa alla commercializzazione di prodotti fitofarmaceutici (GU L 230, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53, pag. 51).

Dispositivo

1)

L’esecuzione della decisione della Commissione, comunicata alla Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd e alla Luxembourg Industries Ltd con lettera dell’autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dell’8 ottobre 2013, che respinge la loro domanda di trattamento riservato di determinate informazioni contenute nel rapporto sulla revisione paritetica e nell’ultimo addendum concernenti l’approvazione della sostanza attiva «fosfonati di potassio», è sospesa.

2)

Si ingiunge alla Commissione europea di non consentire la pubblicazione, da parte dell’EFSA, di una versione del rapporto sulla revisione paritetica e dell’ultimo addendum concernenti l’approvazione della sostanza attiva «fosfonati di potassio», che sia più dettagliata di quella risultante dalle omissioni apportate nella lettera della Luxembourg Pamol (Cyprus) e della Luxembourg Industries del 25 febbraio 2013, come riportate all’allegato A 3 del ricorso principale.

3)

Le spese sono riservate.