Language of document : ECLI:EU:T:2015:354





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 giugno 2015 –
Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries / Commissione

(causa T‑578/13)

«Ricorso di annullamento – Prodotti fitosanitari – Pubblicazione di documenti riguardanti l’iscrizione di una sostanza attiva – Rigetto della domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di talune informazioni – Mancata ascrivibilità dell’atto impugnato alla convenuta – Irricevibilità»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Designazione come convenuto, senza errore da parte del ricorrente, di un soggetto diverso dall’autore dell’atto impugnato – Irricevibilità – Limiti – Elementi che permettono senza ambiguità l’identificazione del convenuto [Art. 263, comma 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, b)] (v. punti 49‑51)

2.                     Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso diretto contro l’autore dell’atto impugnato – Eccezioni – Atti adottati in forza di poteri delegati imputabili all’istituzione delegante – Decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di pubblicare determinate informazioni fornite da un’impresa che ha richiesto un trattamento riservato – Competenza dell’EFSA a adottare tale decisione – Ricorso proposto contro la Commissione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 12 e 63; regolamento della Commissione n. 188/2011, art. 7, § 2) (v. punti 53, 67, 69, 73, 80, 83)

3.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 54)

4.                     Ricorso di annullamento – Qualità di convenuto – Autorità europea per la sicurezza alimentare – Qualità di organo o di organismo dell’Unione (Art. 263, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002) (v. punto 56)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione, notificata con la lettera dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dell’8 ottobre 2013, di pubblicare alcune parti dei documenti di cui le ricorrenti avevano chiesto la riservatezza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd e la Luxembourg Industries Ltd sono condannate alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.