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Impugnazione proposta il 19 settembre 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2013 causa F-32/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-503/13 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento : Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza emessa dal Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea in data 12 luglio 2013, nella causa F-32/12, Marcuccio/Commissione;

Rinviare la causa da qua al giudice di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’art. 14 del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica per tautologia ed irragionevolezza, e comunque errate, erronee, fallaci ed irragionevoli interpretazione ed applicazione dell’art. 14 medesimo, con conseguente grave e palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui inter alia, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Secondo motivo, vertente su di un difetto assoluto di motivazione per carenza d’istruttoria, apoditticità, tautologia, arbitrarietà, snaturamento e travisamento di fatto, errore di diritto anche per manifesto fallace apprezzamento di un fatto processuale.