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Ricorso proposto il 20 settembre 2013 – Stichting Sona en Nao / Commissione

(Causa T-505/13)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Sona (Curaçao, ex Antille olandesi) e Nao NV (Curaçao) (rappresentanti : R. Martens, K. Beirnaert e A. Van Vaerenbergh, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 28 giugno 2013, di cui le ricorrenti sono venute a conoscenza solo fine luglio 2013, di non designare la Stichting SONA organismo delegato per l’esecuzione del documento unico di programmazione per le Antille olandesi conformemente al 10° Fondo europeo di sviluppo;

annullare la decisione della Commissione europea di trasferire i compiti relativi all’esecuzione di detto documento di programmazione all’International Management Group (IMG).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di presunzione di innocenza , dei diritti della difesa, del diritto alla tutela dei dati personali e del segreto istruttorio o della riservatezza dell’indagine, come tutelati dagli articoli 8 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dagli articoli 6 e 8 CEDU e dall’articolo16 TFUE.

Le ricorrenti fanno valere che la convenuta ha fatto pervenire al governo olandese lettere relative ad un procedimento pendente dinanzi all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) non ancora contenenti un rapporto (definitivo) ma in cui le ricorrenti sarebbero state esplicitamente nominate e in cui la Commissione rileverebbe, o perlomeno desterebbe chiaramente l’impressione, che le ricorrenti avrebbero partecipato ad irregolarità nell’ambito della gestione del 9° progetto del Fondo europeo di sviluppo e in cui al Commissione avrebbe deciso di conseguenza, basandosi su tale asserzione, che la gestione del 10° Fondo europeo di sviluppo per i progetti nelle ex Antille olandesi non possa essere affidata alle ricorrenti. Le ricorrenti non sarebbero invece state mai indicate come “interessate” dall’OLAF, per cui non sarebbero mai state a conoscenza del fatto di doversi difendere in quanto “interessate”. Sarebbe dunque stato loro impossibile difendersi poiché sino ad oggi non sarebbero state informate da quali censure concrete mosse asseritamente contro di loro dovrebbero difendersi.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto nelle ricorrenti sarebbe insorta l’aspettativa giustificata di essere incaricate dell’esecuzione del 10° Fondo europeo di sviluppo in relazione alle ex Antille olandesi

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, poiché la Commissione escluderebbe le ricorrenti solo perché in un’indagine dell’OLAF sussisterebbero “accertamenti provvisori” che rinvierebbero a “possibili problemi”.

Quarto motivo vertente sulla violazione contro l’obbligo di consultazione.

Quinto motivo vertente sulla violazione del principio di trasparenza, sancito dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 215/2008 1 e dell’obbligo di motivazione.

Sesto motivo vertente sulla violazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2304/2002 2 e del documento unico di programmazione per il 10° Fondo europeo di sviluppo.

Settimo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 215/2008, in quanto non sono soddisfatti i presupposti per assegnare all’IMG il finanziamento nell’ambito della gestione comune. La seconda decisione impugnata sarebbe pertanto parimenti illegittima.



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1 Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008 , recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (GU L 78, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'Oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'Oltremare") ( GU L 348, pag. 82).