Language of document : ECLI:EU:T:2014:596

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 giugno 2014 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica – Principio del giudice naturale precostituito per legge – Rigetto del ricorso in primo grado per manifesta irricevibilità – Atto introduttivo presentato tramite telefax recante una sottoscrizione non autografa dell’avvocato – Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato tramite telefax e l’originale depositato successivamente – Tardività del ricorso – Domanda intesa al pagamento di una determinata somma corrispondente ad un quarto delle spese sostenute ai fini della causa F‑56/09 – Impugnazione manifestamente infondata»

Nella causa T‑503/13 P,

avente ad oggetto un ricorso di impugnazione diretto all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 12 luglio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑32/12),

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con l’impugnazione da lui proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 12 luglio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑32/12; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha dichiarato irricevibile perché tardivo il suo ricorso inteso ad ottenere l’annullamento della decisione implicita della Commissione europea di non rimborsargli un quarto delle spese da lui sostenute nell’ambito della causa F‑56/09, Marcuccio/Commissione, somma al cui pagamento detta istituzione è stata condannata dalla sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica in questa causa il 9 giugno 2010.

 Fatti all’origine della controversia, procedimento in primo grado e ordinanza impugnata

2        Un documento presentato come la copia dell’atto introduttivo del giudizio è pervenuto nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica a mezzo telefax il 7 marzo 2012. Il 14 marzo 2012 la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica ha ricevuto per posta l’atto introduttivo.

3        Il 12 luglio 2013 il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto irricevibile con la seguente motivazione:

«27      Allo stato attuale del diritto processuale, successivamente all’entrata in vigore, il 2 ottobre 2011, della decisione del Tribunale n. 3/2011, del 20 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e‑Curia (GU C 289, pag. 11), la sottoscrizione apposta di proprio pugno dall’avvocato sull’originale dell’atto introduttivo del giudizio ovvero il deposito elettronico dell’atto introduttivo da parte del rappresentante della parte con utilizzo del suo nome utente e della sua password costituiscono gli unici mezzi che consentono al Tribunale di assicurarsi che la responsabilità del compimento e del contenuto di detto atto processuale sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, punto 50).

28      Pertanto, l’obbligo di sottoscrizione autografa ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura mira, in un intento di certezza del diritto, a garantire l’autenticità dell’atto introduttivo e ad escludere il rischio che tale atto non sia, in realtà, opera dell’autore abilitato a tal fine. Detto obbligo deve pertanto essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso. Per quanto riguarda l’apposizione, sull’atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la sottoscrizione dell’avvocato incaricato dal ricorrente, è giocoforza constatare che tale modalità indiretta e meccanica di “sottoscrivere” non permette, di per sé sola, di concludere che l’atto processuale in questione sia stato necessariamente firmato dall’avvocato in persona (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Eistrup, cit., punti 51 e 52).

29      Nel caso di specie, risulta dall’esame dell’atto introduttivo depositato per telefax il 7 marzo 2012 che la sottoscrizione dell’avvocato del ricorrente non è autografa, bensì è stata apposta per mezzo di un timbro che la riproduce o mediante una diversa modalità di riproduzione. Date tali circostanze, occorre constatare che detto atto introduttivo non reca la sottoscrizione originale dell’avvocato del ricorrente, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, e deve per tale motivo essere dichiarato irricevibile. Ne consegue che la data di ricevimento del suddetto documento inviato per telefax non può essere presa in considerazione per valutare se il termine di ricorso, previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, sia stato rispettato.

30      Nella presente causa, in data 14 marzo 2012 è pervenuto a mezzo posta nella cancelleria del Tribunale un secondo documento intitolato “Ricorso”, sul quale figura la sottoscrizione autografa dell’avvocato del ricorrente. Per statuire sulla ricevibilità di questo secondo documento, occorre verificare se esso sia stato depositato entro i termini di ricorso.

31      A questo proposito, come è stato illustrato al punto 11 della presente ordinanza, a dire del ricorrente, non contraddetto sul punto dalla Commissione, il reclamo, diretto contro il rigetto della domanda del 4 gennaio 2011, è stato trasmesso alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è pervenuto all’istituzione il 27 luglio 2011. Poiché la Commissione non ha risposto al reclamo, il 27 novembre 2011 si è formata una decisione implicita di rigetto. Pertanto, il termine di tre mesi, aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, previsto per la presentazione di un ricorso contro quest’ultima decisione, è scaduto l’8 marzo 2012.

32      Poiché l’atto introduttivo presentato per telefax il 7 marzo 2012 non è ricevibile, come risulta dal punto 29 della presente ordinanza, ne consegue che il solo atto introduttivo che possa essere preso in considerazione nella presente causa è quello sul quale figura la sottoscrizione autografa del rappresentante del ricorrente. Poiché tale atto introduttivo è pervenuto in cancelleria il 14 marzo 2012, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso, esso deve essere considerato tardivo.

33      Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile».

 Sull’impugnazione

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

4        Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2013, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

5        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

6        La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

7        Ai sensi dell’articolo 145 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, e ciò anche quando una delle parti gli abbia chiesto lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi dell’articolo sopra citato, di statuire senza proseguire il procedimento.

8        A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, riguardanti, in primo luogo, l’illegittimità dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e, in secondo luogo, un’inesatta constatazione di fatto da parte del Tribunale della funzione pubblica.

 Sul primo motivo di impugnazione, relativo all’illegittimità dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e alla violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge

9        Il primo motivo di impugnazione, relativo all’illegittimità dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e alla violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, è suddiviso in due parti.

10      Con la prima parte del motivo, il ricorrente fa valere che l’articolo 14 del citato regolamento è illegittimo, in quanto viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, da un lato, non precisando le condizioni che giustificano la rimessione di una causa precedentemente assegnata ad una sezione composta da tre giudici al giudice relatore della sezione statuente in veste di giudice unico e, dall’altro, non prevedendo la possibilità per le parti di esercitare un controllo sulla decisione di rimessione della causa al giudice unico.

11      Con la seconda parte del motivo, il ricorrente fa valere che, anche ammettendo che l’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non sia illegittimo, la sua applicazione nel caso di specie costituisce comunque una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. A questo proposito il ricorrente sostiene che, conformemente all’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il giudice unico designato non può essere persona differente da colui che è stato previamente investito della funzione di giudice relatore nella sezione a tre giudici. Orbene, dal momento che il fascicolo del primo grado di giudizio non contiene alcuna traccia della designazione di un giudice relatore nella sezione a tre giudici prima dell’attribuzione della causa al giudice unico, il ricorrente conclude che quest’ultimo non è stato designato nella persona del giudice relatore della sezione a tre giudici. Secondo il ricorrente, è legittimo sospettare che il giudice unico chiamato a giudicare la causa in primo grado lo sia stato sulla base delle circostanze specifiche di quest’ultima e che non si possa escludere che la causa si sarebbe potuta concludere in modo più favorevole ai suoi interessi se il giudice unico designato fosse stato il giudice relatore della sezione a tre giudici.

12      La Commissione sostiene che gli argomenti del ricorrente devono essere respinti.

13      Per quanto riguarda la prima parte del motivo, è sufficiente constatare come la giurisprudenza abbia statuito che l’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica è conforme al principio del giudice naturale precostituito per legge, là dove prevede la possibilità di rimettere la causa a un giudice unico (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012, Strack/Commissione, T‑199/11 P, punti da 22 a 25).

14      Inoltre, quanto alle condizioni per la rimessione al giudice unico previste dall’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e ai diritti delle parti in sede di applicazione di tali condizioni, occorre rilevare, da un lato, che il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica stabilisce le condizioni che giustificano la rimessione suddetta, in base alle quali una causa assegnata a una sezione può essere giudicata da un giudice unico «tenuto conto dell’insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell’importanza limitata della causa e dell’insussistenza di altre circostanze particolari». Dall’altro lato, il procedimento previsto dall’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica consente alle parti di pronunciarsi prima che venga adottata la decisione di rimessione al giudice unico. Inoltre, occorre constatare come dal punto 25 dell’ordinanza impugnata risulti che le parti si sono viste concedere un termine, scadente il 1° febbraio 2013, per presentare le loro osservazioni su un’eventuale rimessione della causa al giudice unico e che il ricorrente non ha risposto. Orbene, il silenzio del ricorrente in tale occasione può essere ragionevolmente interpretato come una mancanza di obiezioni alla rimessione al giudice unico. Pertanto, la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

15      Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, è sufficiente constatare che, se è pur vero che il nome del giudice relatore facente parte della sezione a tre giudici prima della decisione di rimessione al giudice unico non risulta dagli atti del fascicolo di primo grado, tale omissione però non significa – come sostiene il ricorrente – che, in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, il giudice unico non sia stato designato nella persona del giudice relatore della sezione a tre giudici. Infatti, l’argomento del ricorrente non trova riscontro nei fatti, in quanto si fonda sulla presunzione, priva di qualsiasi fondamento nel fascicolo di primo grado, secondo cui il giudice relatore della sezione a tre giudici sarebbe stato differente dal giudice unico. Anche l’argomento del ricorrente secondo cui un altro giudice unico avrebbe potuto concludere la causa in primo grado in modo più favorevole agli interessi di esso ricorrente deve essere considerato ipotetico, in quanto si fonda sulla presunzione non dimostrata che il giudice unico non fosse il giudice relatore nella sezione a tre giudici.

16      Pertanto, la seconda parte del primo motivo di impugnazione e il primo motivo di impugnazione nel suo insieme devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.

 Sul secondo motivo di impugnazione, relativo ad una constatazione di fatto inesatta

17      Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha compiuto una constatazione di fatto inesatta. Infatti, il ricorrente fa valere che erroneamente detto tribunale ha concluso che la sottoscrizione del documento del 7 marzo 2012 non fosse autografa, bensì fosse stata apposta per mezzo di un timbro che la riproduceva o mediante una diversa modalità di riproduzione. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto considerare il documento inviato per telefax il 7 marzo 2012 come un atto introduttivo del giudizio, il cui originale è stato ricevuto dalla cancelleria del medesimo tribunale il 14 marzo 2012, a norma dell’articolo 34, paragrafo 6, del suo regolamento di procedura, il quale stabilisce che «la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale».

18      Quanto al rapporto tra la sottoscrizione dell’avvocato che rappresenta un ricorrente contenuta in un atto introduttivo inviato tramite telefax e quella apposta sull’originale depositato entro i dieci giorni successivi, occorre ricordare quanto segue.

19      In primo luogo, secondo una giurisprudenza consolidata, quando la sottoscrizione che compare in calce all’atto introduttivo depositato a mezzo telefax non è identica a quella figurante sull’originale dell’atto introduttivo successivamente trasmesso, l’atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di ricorso [v. ordinanze del Tribunale del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, punti da 15 a 17, e del 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER‑CLICK), T‑360/10, punti da 15 a 17 e la giurisprudenza ivi citata; ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P, punti 14 e 15].

20      In secondo luogo, per quanto riguarda l’apposizione, su un atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la firma dell’avvocato incaricato dal ricorrente, una giurisprudenza del pari consolidata riconosce che tale modalità indiretta e meccanica di «sottoscrivere» non permette, di per sé sola, di concludere che l’atto processuale in questione sia stato necessariamente firmato dall’avvocato in persona. Infatti, l’obbligo di sottoscrizione autografa dell’atto introduttivo del giudizio, che mira, in un intento di certezza del diritto, a garantire l’autenticità del medesimo e ad escludere il rischio che tale atto non sia, in realtà, opera dell’autore abilitato a tal fine, deve essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (sentenza del Tribunale del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, Racc. pag. II‑1581, punti da 50 a 52, e ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑203/13 P, punto 15).

21      Nel caso di specie, il ricorrente non mette in discussione la giurisprudenza secondo cui l’apposizione, su un atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la sottoscrizione dell’avvocato incaricato rende tale atto irricevibile. Infatti, egli si limita ad imputare al Tribunale della funzione pubblica di aver erroneamente concluso che le firme apposte sul documento del 7 marzo 2012 inviato per telefax e sull’originale dell’atto introduttivo ricevuto il 14 marzo 2012 erano differenti. In sostanza, il ricorrente sostiene che la sottoscrizione apposta nel documento del 7 marzo 2012 inviato per telefax è autografa e identica a quella apposta sull’atto introduttivo del 14 marzo 2012.

22      Orbene, è sufficiente constatare che, come risulta chiaramente dal fascicolo del procedimento di primo grado, la sottoscrizione apposta sul documento del 7 marzo 2012 inviato per telefax non è identica a quella apposta sull’atto introduttivo depositato il 14 marzo 2012. Ne consegue che il ricorrente non può addebitare al Tribunale della funzione pubblica di non aver tenuto conto del documento del 7 marzo 2012 al fine di stabilire se fosse stato rispettato il termine di ricorso previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, e di aver dunque considerato tardivo l’atto introduttivo depositato il 14 marzo 2012, in quanto presentato dopo la scadenza del suddetto termine dell’8 marzo 2012. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di cui sopra, quando la sottoscrizione di un documento inviato per telefax – si tratti di sottoscrizione apposta mediante un timbro oppure, come sostenuto dal ricorrente nella sua impugnazione, di sottoscrizione autografa – non corrisponde alla sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo successivamente depositato, tale differenza determina identiche conseguenze giuridiche, ossia l’impossibilità di prendere in considerazione il documento ricevuto per telefax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso.

23      Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di impugnazione e l’impugnazione nella sua interezza devono essere respinti in quanto manifestamente infondati, senza che sia necessario pronunciarsi sulle questioni di ricevibilità sollevate dalla Commissione.

 Sulle spese

24      Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

25      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del citato regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 144 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

26      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente in sede d’impugnazione, è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Lussemburgo, 19 giugno 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.