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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 4 marzo 2004 dal sig. Theodoros Kallianos contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T- 93/04)

(lingua processuale: il francese)

Il 4 marzo 2004 il sig. Theodoros Kallianos, residente in Kraainem (Belgio), rappresentato dall'avv. Guy Archambeau, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

--    annullare la decisione dell'APN 2 dicembre 2003, che risponde al reclamo del sig. Kallianos n. R/335/03 del 2 luglio 2003;

--    invitare la Commissione a rimborsare al sig. Kallianos tutti i pagamenti e prelievi che essa ha effettuato senza titolo né diritto sugli importi delle remunerazioni del sig. Kallianos successivamente alla data della sentenza di divorzio n. 2179/1999 pronunciata dal Tribunale di primo grado di Atene l'8 marzo 1999, compresa l'indicizzazione dell'assegno alimentare non dovuto decisa unilateralmente il 18 settembre 2002 dai servizi della Commissione (PMO), o quanto meno dopo la sentenza della Corte di cassazione di Grecia n. 203/2003 e emanata il 7 febbraio 2003, della quale la Commissione aveva conoscenza;

--    condannare la Commissione a pagare alla ricorrente la somma pari al 20% dell'importo del rimborso supra menzionato a titolo di risarcimento dei danni morali, pecuniari e patrimoniali, comprese le spese di difesa;

--    condannare la Commissione a pagare le spese del procedimento di notifica mediante ufficiale giudiziario, comprese le spese di traduzione in francese delle sentenze greche, documenti già messi a sua disposizione in tempo utile, ovvero la somma di EUR 1500;

--    condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi principali argomenti:

Il ricorrente è dipendente della Commissione. A seguito di un'ordinanza del Tribunale di primo grado di Bruxelles che stabilisce un assegno alimentare a favore della moglie del ricorrente, i servizi competenti della Commissione hanno proceduto a prelievi sulle remunerazioni di quest'ultimo. Con il suo ricorso il ricorrente contesta i detti prelievi deducendo un errore di diritto e di fatto, l'assenza di un titolo esecutivo per giustificare i detti prelievi, nonché una violazione del regolamento n. 1347/2000 1

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19)