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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso dell'Ufficio europeo dell'ambiente, della PAN-Europe, dell'Unione internazionale delle Associazioni di lavoratori nei settori alimentazione, agricoltura, alberghi, ristoranti, catering, tabacco ed affini (IUTA), del Sindacato Europeo Agroindustria Turismo (EFFAT), della Stichting Natuur en Milieu e della Svenska Naturskyddföreningen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 febbraio 2004

(Causa T-94/04)

(lingua processuale: l'inglese)

Il 27 febbraio 2004 l'Ufficio europeo dell'ambiente, con sede a Bruxelles, la PAN-Europe, con sede a Londra, l'Unione internazionale delle Associazioni di lavoratori nei settori alimentazione, agricoltura, alberghi, ristoranti, catering, tabacco ed affini (IUTA), con sede in Ginevra, il Sindacato Europeo Agroindustria Turismo (EFFAT), con sede a Bruxelles, la Stichting Natuur en Milieu, con sede a Utrecht (Paesi Bassi), e la Svenska Naturskyddföreningen, con sede a Stoccolma, rappresentati dagli avv.ti P. van den Biesen e B. Arentz, hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la direttiva della Commissione 2003/112/CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La misura controversa, vale a dire la direttiva della Commissione 2003/112 1, ha modificato la direttiva 91/414/CEE 2 iscrivendo un erbicida chiamato "paraquat" nell'allegato I di quest'ultima. Ai sensi dell'art. 4 della direttiva 91/414 gli Stati membri possono autorizzare soltanto i prodotti fitosanitari contenenti sostanze elencate nell'allegato I. Così, per effetto della misura controversa, gli Stati membri non mancheranno di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti il "paraquat".

I ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare la direttiva impugnata lamentando che con la sua adozione la Commissione abbia violato sia la direttiva 91/414 sia il principio di precauzione in materia ambientale, sancito all'art. 174, n. 2, CE. Essi lamentano inoltre che la direttiva impugnata abbia violato altresì la direttiva 79/409 3, poiché non ha tenuto conto degli effetti del "paraquat" sugli uccelli.

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1 - Direttiva della Commissione 1° dicembre 2003, 2003/112/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 32-35).

2 - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1-32).

3 - Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1-18).