Language of document : ECLI:EU:T:2005:425

Causa T-94/04

European Environmental Bureau (EEB) e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Eccezione di irricevibilità — Direttiva 2003/112/CE — Legittimazione ad agire»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Ricorso di associazioni aventi uno statuto di consulenti presso istituzioni comunitarie e/o presso autorità nazionali o sovranazionali — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva della Commissione 2003/112)

2.      Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di utilizzare il rimedio dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale per la valutazione di validità

(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)

1.      È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da associazioni il cui oggetto consiste nella promozione e nella tutela dell’ambiente e da una società il cui oggetto consiste nel promuovere soluzioni sostenibili alternative all’utilizzo dei pesticidi contro la direttiva 2003/112, che modifica la direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, al fine di iscrivervi la sostanza attiva paraquat.

Infatti, gli effetti negativi dell’atto impugnato sugli interessi difesi dalle associazioni e sui diritti di proprietà di una di esse non consentono di dimostrare che esse sono individualmente interessate da detto atto, in quanto le disposizioni di quest’ultimo le riguardano nella loro oggettiva qualità di enti volti a tutelare l’ambiente, alla stessa stregua di qualsiasi altro soggetto che si trovi nella stessa situazione.

Peraltro, il fatto che i ricorrenti abbiano uno statuto speciale di consulenti presso le istituzioni comunitarie, e/o presso autorità nazionali o sovranazionali, non consente, di per sé, di considerare che essi siano individualmente interessati dall’atto impugnato. Infatti, la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all’emanazione di un atto comunitario costituisce un elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto rispetto all’atto di cui trattasi solamente qualora talune garanzie procedurali siano state previste per lo stesso soggetto dalla pertinente normativa comunitaria.

Del pari, il fatto che la legittimazione ad agire sia riconosciuta ai ricorrenti in taluni ordinamenti giuridici degli Stati membri è irrilevante al fine della valutazione della loro legittimazione ad agire per l’annullamento di un atto comunitario, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

Inoltre, il fatto che, nella motivazione di una proposta di regolamento, la Commissione indichi che i ricorrenti hanno legittimazione ad agire non li dispensa dal dimostrare di essere individualmente interessati dall’atto impugnato. Infatti, i principi che disciplinano la gerarchia delle norme ostano a che un atto di diritto derivato conferisca la legittimazione ad agire ai privati che non soddisfano i requisiti dell’art. 230, quarto comma, CE. A maggior ragione ciò vale per la motivazione di una proposta di atto di diritto derivato.

(v. punti 53, 55-58, 66-68)

2.      Il Trattato, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema le persone fisiche o giuridiche, non potendo impugnare direttamente atti comunitari di portata generale a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.

(v. punto 62)