Language of document : ECLI:EU:T:2013:424

Causa T‑320/10

(pubblicazione per estratto)

Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo CASTEL – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Ricevibilità – Impedimento assoluto alla registrazione che non è stato dedotto dinanzi alla commissione di ricorso – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013

Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità concernente gli impedimenti assoluti alla registrazione – Esame limitato ai motivi dedotti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, 52, 55 e 76, § 1)

Conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, nell’ambito dell’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, gli esaminatori dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell’Ufficio devono procedere all’esame d’ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi, o meno, uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all’articolo 7 del medesimo regolamento. Ne consegue che gli organi competenti dell’Ufficio possono essere portati a fondare le loro decisioni su fatti che non siano stati rivendicati dal richiedente. L’Ufficio è tenuto ad esaminare d’ufficio i fatti pertinenti dai quali potrebbe derivare l’applicazione di un impedimento assoluto alla registrazione.

Tuttavia, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l’Ufficio non può essere obbligato ad effettuare nuovamente l’esame d’ufficio dei fatti pertinenti – condotto dall’esaminatore – che possono portarlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione. Dagli articoli 52 e 55 del regolamento n. 207/2009 discende che il marchio comunitario è considerato valido fino a quando non venga dichiarato nullo dall’Ufficio a seguito di un procedimento di dichiarazione di nullità. Esso beneficia quindi di una presunzione di validità, che costituisce la conseguenza logica del controllo effettuato dall’Ufficio nell’ambito dell’esame di una domanda di registrazione.

Tale presunzione di validità limita l’obbligo dell’Ufficio, risultante dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di esaminare d’ufficio i fatti pertinenti che potrebbero portarlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione all’esame della domanda di un marchio comunitario effettuato dagli esaminatori dell’Ufficio e, in sede di ricorso, dalle commissioni di ricorso durante la procedura di registrazione di detto marchio. Orbene, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, poiché si presume la validità del marchio comunitario registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere dinanzi all’Ufficio gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità.

(v. punti 26-28)