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Ricorso proposto il 17 aprile 2012 - Syrian Lebanese Commercial Bank / Consiglio

(Causa T-174/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syrian Lebanese Commercial Bank S.A. L. (Beirut, Libano) (rappresentanti: avv.ti P. Vanderveeren, L. Defalque e T. Bontinck)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 55/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012 ed il punto 27 dell'allegato a tale regolamento nella parte in cui la ricorrente è inserita nell'allegato II del regolamento n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012;

annullare l'articolo 1 della decisione di esecuzione 2012/37/PESC ed il punto 27 dell'allegato a tale decisione nella parte in cui la ricorrente è inserita nell'allegato II della decisione 2011/273;

annullare, se necessario, la lettera - decisione del Consiglio del 24 gennaio 2012;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l'implicazione della ricorrente nel finanziamento del regime siriano, dal momento che il Consiglio non ha apportato, precedentemente ovvero successivamente all'adozione degli atti impugnati, la prova della partecipazione della parte ricorrente al finanziamento di tale regime.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un equo processo e ad una tutela giurisdizionale effettiva dovuta all'assenza di contraddittorio nel corso del procedimento di adozione degli atti impugnati ed al rifiuto implicito del Consiglio di produrre gli elementi di prova a sostegno della natura e dell'entità della sanzione.

Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione sufficiente e precisa, in quanto il Consiglio si è limitato ad esporre considerazioni vaghe e generali senza indicare le ragioni specifiche e concrete per le quali esso ritiene che la ricorrente debba essere assoggettata a misure restrittive.

Quarto motivo, vertente su carenze sottese all'adozione degli atti impugnati in quanto il Consiglio avrebbe omesso di indicarvi i diritti e i principi fondamentali che il diritto dell'Unione riconosce ai destinatari di tali atti e laddove tali atti sarebbero stati adottati sulla base dell'articolo 215 TFUE che la ricorrente ritiene destituito di qualunque garanzia democratica.

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