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Sentenza del Tribunale 4 febbraio 2014 – Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio

(Cause T-174/12 e T-80/13)1

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi – Adattamento delle conclusioni – Termine – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione– Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritti della difesa»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syrian Lebanese Commercial Bank SAL (Beirut, Libano) (rappresentanti: P. Vanderveeren, L. Defalque e T. Bontinck, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e S. Cook, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, in primo luogo del regolamento di esecuzione n. 55/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012, che attua l’articolo [32], paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 19, pag. 6), in secondo luogo, la decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 19, pag. 33), in terzo luogo, della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 330, pag. 9), in quinto luogo, delle «lettere-decisione» del Consiglio del 24 gennaio 2012 e del 30 novembre 2012, che notificano alla ricorrente le misure restrittive che la riguardano, in sesto luogo, della decisione 2013/109/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2013, che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 58, pag. 8), in settimo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 111, pag. 1), in ottavo luogo, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nella parte in cui tali atti incidono sulla situazione della ricorrente.

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

La Syrian Lebanese Commercial Bank SAL è condannata alle spese

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1 GU C 184 del 23.6.2012