Language of document : ECLI:EU:T:2015:148





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 marzo 2015 –
Deutsche Börse / Commissione

(causa T‑175/12)

«Concorrenza – Concentrazioni – Settore degli strumenti finanziari – Mercato europeo dei derivati – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Incrementi di efficienza – Impegni»

1.                     Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione che si basa su vari punti della motivazione, ciascuno sufficiente a giustificare il suo dispositivo – Decisione in materia di controllo delle operazioni di concentrazione – Motivi di ricorso che contestano esplicitamente solo un pilastro del ragionamento – Motivi operanti – Presupposti (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2, § 3) (v. punti 46‑48, 50, 52‑57, 393, 394, 402‑405)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 59)

3.                     Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Analisi prospettica – Onere della prova – Obbligo per la Commissione di basarsi su prove solide (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, § 3, e 8, § 3) (v. punti 61‑63)

4.                     Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Impegni delle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Obbligo della Commissione di esaminare la concentrazione come modificata dagli impegni (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, § 3, e 8, §§ 2 e 3) (v. punti 64, 378)

5.                     Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2) (v. punti 65‑67)

6.                     Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Potere contrattuale che costituisce una pressione esterna al mercato – Esclusione – Considerazione in quanto fattore tale da controbilanciare gli effetti anticoncorrenziali (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03) (v. punto 126)

7.                     Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Criteri – Valutazione d’insieme – Valutazione basata su indizi – Obbligo di privilegiare l’utilizzo di elementi di prova tecnici – Insussistenza – Obbligo della Commissione di effettuare analisi quantitative – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2) (v. punti 132‑134)

8.                     Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Considerazione di incrementi di efficienza – Criteri – Carattere cumulativo (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 29; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 76‑88) (v. punti 236‑239, 275, 357)

9.                     Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Comunicazione degli addebiti – Natura provvisoria – Obbligo per la Commissione di spiegare nella decisione finale le differenze che sussistono tra quest’ultima e le proprie valutazioni provvisorie – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 18, § 3; regolamento della Commissione n. 802/2004, art. 13, § 2) (v. punti 247‑251, 258, 344)

10.                     Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Incidenza della constatazione, posteriormente alla comunicazione degli addebiti, della sussistenza di un problema di concorrenza omesso o non sufficientemente enunciato in tale comunicazione (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 18, § 3; regolamento della Commissione n. 802/2004, art. 13, § 2) (v. punto 252)

11.                     Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Considerazione di incrementi di efficienza – Criteri – Verificabilità – Prova – Obbligo di produrre dati verificabili da un terzo in maniera indipendente – Obbligo di produrre documenti anteriori alla concentrazione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 139/2004; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 86 e 87) (v. punti 262, 275, 361‑363, 372)

12.                     Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Considerazione di incrementi di efficienza – Criteri – Vantaggio per i consumatori – Considerazione della possibilità per le parti di una concentrazione di recuperare gli incrementi di efficienza – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 29; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 79, 80 e 84) (v. punti 267‑269, 273, 276)

13.                     Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Considerazione di incrementi di efficienza – Criteri – Carattere proprio della concentrazione – Incrementi di efficienza che possono essere ottenuti per mezzo di alternative meno anticoncorrenziali – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 29; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 85) (v. punti 282, 285, 287)

14.                     Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Imprese messe in condizione di far conoscere il loro punto di vista sui fatti, le censure e le circostanze allegate dalla Commissione – Indicazione sufficiente sotto il profilo del diritto al contraddittorio – Obbligo di comunicare i dettagli delle modalità del quadro analitico da attuare da parte della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 18, § 3; regolamento della Commissione n. 802/2004, art. 13, § 2) (v. punti 309, 314)

15.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 354)

16.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Censure non esposte nell’atto introduttivo – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 399, 409)

17.                     Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, § 4) (v. punto 417)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 440 della Commissione, del 1º febbraio 2012, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e l’accordo SEE (caso COMP/M.6166- Deutsche Börse/NYSE Euronext).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Börse AG sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione europea e dell’Icap Securities Ltd.