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Ricorso proposto il 29 ottobre 2009 - Dufour / BCE

(Causa T-436/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Julien Dufour (Jolivet, Francia) (rappresentante: I. Schoenacker Rossi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni del ricorrente

annullare il rifiuto opposto dal Comitato esecutivo della Banca centrale europea al sig. Dufour, trasmesso a quest'ultimo con missiva del 2 settembre 2009, relativamente all'accesso alle banche dati che hanno consentito la realizzazione di rapporti sull'assunzione e sulla mobilità del personale;

condannare la Banca centrale europea, di conseguenza, a dare accesso al sig. Dufour a tutte le banche dati che hanno consentito la realizzazione di rapporti sull'assunzione e sulla mobilità del personale;

condannare la Banca centrale europea a versare al ricorrente l'importo di EUR 5 000 a titolo di interessi e di risarcimento del danno da esso subito;

condannare la Banca centrale europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente istanza, il ricorrente domanda, da un lato, l'annullamento della decisione della Banca centrale europea 2 settembre 2009, con cui si rifiuta di dare accesso al ricorrente alle banche dati che hanno consentito la realizzazione di rapporti sull'assunzione e sulla mobilità del personale tra il 1999 e il 2009 - accesso da egli richiesto nell'ambito della redazione della sua tesi di dottorato - e, dall'altro, il risarcimento dei danni unitamente agli interessi per il ritardo causato alla redazione della sua tesi.

A sostegno del suo ricorso, egli fa valere che la motivazione del rifiuto di accesso ai documenti di cui trattasi sarebbe viziata da illegittimità, in quanto invocherebbe eccezioni non circostanziate e non previste dalla decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004, BCE/2004/3, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea 1, adottata ai fini dell'attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 2, e sarebbe fondato sull'errata ipotesi che la versione informatica non stampata di tali banche dati priverebbe queste ultime della loro natura di "documento". Infine, la Banca centrale europea non sarebbe legittimata ad opporgli le difficoltà da essa incontrate nel rendere disponibili i documenti.

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1 - GU L 80, pag. 42.

2 - GU L 145, pag. 43.