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Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2015 – Skype / UAMI – Sky e Sky IP International (SKYPE)

(Causa T-184/13)1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SKYPE – Marchio comunitario denominativo anteriore SKY – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skype Ultd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialemente I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avvocato, e J. Mellor, QC, successivamente A. Carboni e M. Browne, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito); e Sky IP International Ltd (Isleworth) (rappresentanti: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, e T. Moody-Stuart, barrister, successivamente R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart e J. Curry, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 30 gennaio 2013 (procedimento R 121/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Skype Ultd, dall’altro.

Dispositivo

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La Skype Ultd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dalla Sky plc e dalla Sky IP International Ltd.

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1     JO C 171 del 15.6.2013.