Language of document : ECLI:EU:T:2013:658

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELL’OTTAVA SEZIONE DEL TRIBUNALE

28 novembre 2013 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-511/12,

Refrigue-confecções para o frio, Lda, con sede in Pinhal Novo, (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti C. Bacchini e M. Mazzitelli,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Sixty International SA, con sede in Lussemburgo, (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti A. Vanzetti, G. Sironi e A. Colmano,

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione de la seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 1° agosto 2012 (procedimento R 2353/2010-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Sixty International SA et la Refrigue-confecções para o frio, Lda.


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2013, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che rinunciava agli atti. Essa non ha concluso sulle spese.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2013, la parte convenuta ha comunicato al Tribunale che essa non aveva osservazioni in merito alla rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente e ha chiesto che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

3        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 5 novembre 2013, l’interveniente ha comunicato al Tribunale che essa non aveva nessuna osservazione in merito alla rinuncia agli atti e che essa richiedeva che la ricorrente sia condannata alle spese.

4        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti.

5        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto e dall’ interveniente.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELL’OTTAVA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-511/12 è cancellata dal ruolo.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto e dall’interveniente.

Lussemburgo, 28 novembre 2013.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        D. Gratsias


1 Lingua processuale: l’italiano.