Language of document : ECLI:EU:T:2014:89

Causa T‑509/12

Advance Magazine Publishers, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Demanda di marchio comunitario denominativo TEEN VOGUE – Marchio nazionale denominativo anteriore VOGUE – Ricevibilità – Qualificazione delle conclusioni – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Identità o somiglianza dei prodotti – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Diniego parziale di registrazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2014

1.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riforma di una decisione dell’Ufficio – Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 64, § 1, seconda frase, e 65, § 3)

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti – Articoli di abbigliamento, calzature, articoli di cappelleria e di maglieria

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi TEEN VOGUE e VOGUE

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, la commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può, dopo aver annullato la decisione dinanzi ad essa impugnata, esercitare le competenze dell’organo dell’UAMI che ha adottato questa decisione, nella fattispecie pronunciarsi sull’opposizione e respingerla. Di conseguenza, tale provvedimento rientra fra quelli che il Tribunale può ordinare in base al suo potere di riforma, sancito dall’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

(v. punto 15)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 23, 24)

3.      Per valutare la somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati.

Riguardo alla somiglianza tra gli articoli di abbigliamento, in generale, e le calzature, i rapporti sufficientemente stretti esistenti tra le rispettive destinazioni d’uso di tali prodotti, individuabili in particolare nel fatto che appartengono alla stessa classe di prodotti ai sensi dell’Accordo di Nizza, e la concreta eventualità che possano essere fabbricati dagli stessi operatori o venduti assieme permettono di concludere che tali prodotti possono essere associati nella mente del pubblico destinatario. Tale considerazione vale a maggior ragione con riferimento alla maglieria.

Infine, gli indumenti, le calzature e i prodotti di cappelleria, appartenenti alla classe 25, servono una finalità comune, poiché sono fabbricati per coprire il corpo umano, nasconderlo, proteggerlo e ornarlo.

(v. punti 28, 32, 33)

4.      Esiste, per il grande pubblico in Svezia, un rischio di confusione tra il segno denominativo TEEN VOGUE, di cui è chiesta la registrazione per «Abbigliamento; calzature; cappelleria; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati» rientranti nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo VOGUE precedentemente registrato in Svezia, il cui uso è stato dimostrato rispetto agli articoli di maglieria, tenuto conto della somiglianza visiva e fonetica dei segni in conflitto e del fatto che i prodotti designati da tali segni sono in parte identici e in parte simili.

(v. punto 49)