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Causa C483/17

Neculai Tarola

contro

Minister for Social Protection

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal (Irlanda)]

 Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 aprile 2019

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Lavoratori subordinati e autonomi – Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un’attività subordinata in un altro Stato membro per un periodo di quindici giorni – Stato di disoccupazione involontaria – Conservazione della qualità di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi – Diritto all’assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker’s allowance)»

1.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Lavoratori subordinati e autonomi – Conservazione della qualità di lavoratore – Lavoratore che si trova in stato di disoccupazione involontaria al termine del suo contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi – Portata – Irrilevanza della natura dell’attività esercitata e del tipo di contratto di lavoro

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 7, § 1, a), e 3]

(v. punti 26, 29‑31, 33‑35, 39, 45‑48)

2.        Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica – Ricorso alla genesi di una disposizione – Ammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 7, § 1, a), e 3, b)]

(v. punto 37)

3.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Lavoratori subordinati e autonomi – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un’attività in un altro Stato membro per un periodo di due settimane prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria – Conservazione della qualità di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi – Presupposto

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 7, § 1, a), e 3, b)]

(v. punti 54, 58 e dispositivo)

4.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Principio della parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude dal beneficio del diritto alle prestazioni sociali le persone che hanno esercitato un’attività per un breve periodo – Applicabilità di detta esclusione ai lavoratori di altri Stati membri che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, considerando 20 e artt. 7, § 3, b), e 24, § 1]

(v. punti 55‑57)

Sintesi

Nella sentenza Tarola (C‑483/17), emessa l’11 aprile 2019, la Corte, interpretando la direttiva relativa al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri (1), ha dichiarato che un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, che abbia acquisito in un altro Stato membro la qualità di lavoratore in virtù dell’attività da esso esercitata, su base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due settimane, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva lo status di lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi. Ciò è tuttavia subordinato alla condizione che sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro.

La controversia di cui al procedimento principale riguardava un cittadino rumeno che aveva lavorato in Irlanda, a più riprese per brevi periodi, e segnatamente per un periodo di due settimane nel luglio del 2014. Successivamente, egli aveva presentato al ministro della Protezione sociale una domanda di concessione di un assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker’s allowance). Il ministro aveva respinto tale domanda, in sostanza, con la motivazione che l’interessato non aveva fornito la prova della sua residenza abituale in Irlanda, rilevando che il breve periodo di lavoro da lui compiuto nel mese di luglio del 2014 non era tale da rimettere in discussione tale constatazione. Dinanzi ai giudici irlandesi, l’interessato ha fatto valere che, in forza della direttiva, egli aveva il diritto di risiedere in Irlanda come lavoratore per un periodo di sei mesi successivo alla cessazione della sua attività professionale, avvenuta nel luglio del 2014.

Infatti, la direttiva prevede (2) che ciascun cittadino dell’Unione abbia il diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza per un periodo superiore a tre mesi, purché abbia la qualità di lavoratore nello Stato membro ospitante. Essa garantisce (3) inoltre a qualsiasi cittadino dell’Unione che si trovi in una situazione di inattività temporanea il mantenimento del suo status di lavoratore e, di conseguenza, del suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, e segnatamente qualora egli si trovi in stato di disoccupazione involontaria. Il ricorrente nel procedimento principale invocava una disposizione della direttiva che prevede segnatamente il mantenimento dello status di lavoratore «venutosi a trovare in [stato di disoccupazione involontaria] durante i primi dodici mesi» (4).

La Corte ha apportato talune precisazioni in merito a tale disposizione, segnalando che essa si applica qualora un cittadino dell’Unione si trovi in stato di disoccupazione, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, prima di aver potuto compiere un anno di attività. Ciò si verifica, segnatamente, in tutte le situazioni in cui un lavoratore sia stato costretto a cessare la sua attività nello Stato membro ospitante prima che sia trascorso un anno, a prescindere dalla natura dell’attività esercitata e dal tipo di contratto di lavoro concluso a tal fine, vale a dire indipendentemente dal fatto che egli abbia concluso un contratto a tempo determinato di durata superiore a un anno, un contratto a tempo indeterminato o qualsiasi altro tipo di contratto.

Inoltre, la conservazione della qualità di lavoratore in applicazione di detta disposizione presuppone, da un lato, che il cittadino interessato abbia effettivamente avuto, prima del suo periodo di disoccupazione involontaria, la qualità di lavoratore e, dall’altro, che si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare lavoro. Inoltre, egli conserva tale qualità solo per un periodo di tempo che lo Stato membro ospitante è libero di fissare, purché non sia inferiore a sei mesi

Infine, la Corte ha rilevato che, in forza della direttiva (5), ogni cittadino dell’Unione che soggiorna nel territorio dello Stato membro ospitante gode della parità di trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, quando il diritto nazionale esclude dal beneficio del diritto alle prestazioni sociali le persone che hanno esercitato un’attività solo per un breve periodo, tale esclusione si applica allo stesso modo ai lavoratori di altri Stati membri. Per quanto riguarda il procedimento principale, la Corte ha osservato che spetta al giudice del rinvio stabilire se, in applicazione del diritto nazionale e in conformità al principio della parità di trattamento, il ricorrente nel procedimento principale abbia diritto all’assegno per persone in cerca di impiego da lui richiesto.


1      Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).


2      Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38.


3      Articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38.


4      Articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38.


5      Articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.