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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso proposto il 25 febbraio 2005 contro la Commissione delle Comunità europee dalla EDP-Energias de Portugal S.A.

(Causa C-87/05)

(lingua processuale: l'inglese)

Il 25 febbraio 2005 la EDP-Energias de Portugal S.A., con sede in Lisbona (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti C. Botelho Moniz, R. García-Gallardo, A. Weitbrecht e J. Ruiz Calzado, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la decisione della Commissione 9 dicembre 2004 nel procedimento COMP/M.3440 EDP/GNI/GDP, che dichiara incompatibile con il mercato comune la concentrazione con cui la Energias de Portugal SA e la ENI Portugal Investment S.p.A. acquisiscono il controllo congiunto della Gás de Portugal SGPS S.A.

2. condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali, comprese le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune la concentrazione con cui la ricorrente e la ENI Portugal Investment S.p.A. hanno acquisito il controllo congiunto della Gás de Portugal SGPS S.A., una società le cui attività nel settore del gas coprono tutti i livelli della catena di distribuzione e fornitura in Portogallo.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere anzitutto che, nel procedimento che ha condotto alla decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e requisiti procedurali essenziali, non garantendo alla ricorrente un accesso sufficiente ai risultati dell'indagine di mercato degli impegni proposti dalle parti della concentrazione e non svolgendo un'analisi accurata ed imparziale degli impegni proposti in sede di valutazione dell'indagine di mercato.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha altresì violato l'obbligo, previsto all'art. 253 CE, di fornire una motivazione adeguata per la sua decisione, in quanto ha fatto riferimento ad informazioni ritenute riservate e non accessibili alla ricorrente.

La ricorrente fa valere anche il fatto che il mercato portoghese del gas è "emergente" ai sensi dell'articolo 28, n. 2, della direttiva 2003/551 e beneficia di una deroga, secondo tale direttiva, fino all'aprile 2007. La ricorrente considera che, analizzando gli effetti della concentrazione su un mercato del gas non aperto alla concorrenza, la Commissione ha violato il diritto del governo portoghese alla ristrutturazione del settore del gas durante il periodo di deroga. Essa sostiene inoltre che la Commissione ha erroneamente applicato l'indagine sostanziale di cui all'articolo 2 del regolamento 4064/892 riportando alla fine del periodo di deroga, diversi anni più tardi, la valutazione degli effetti della concentrazione proposta.

Un ulteriore violazione di tale articolo, nonché dell'obbligo di motivazione, consiste, secondo la ricorrente, nel mancato accertamento, da parte della Commissione, dell'effettivo impedimento alla concorrenza eventualmente derivante dal potenziamento della posizione dominante della ricorrente e della Gás de Portugal sui mercati dell'elettricità e del gas.

Infine, la ricorrente sostiene che, concludendo che, nonostante gli impegni proposti dalle parti, la tassazione proposta dovesse essere dichiarata incompatibile con il mercato comune, la Commissione ha violato l'articolo 8, nn. 2 e 3, del regolamento 4064/89.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57)

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 257/90, pag. 13)