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Ricorso presentato il 26 marzo 2007 - EREF / Commissione

(Causa T-94/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Renewable Energies Federation (EREF) ASBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. D. Fouquet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 24 ottobre 2006, K(2006) 4963 def.;

dichiarare lo strumento finanziario di cui trattasi, nella sua forma e struttura attuale, quale aiuto di Stato illegittimo.

In subordine, ordinare alla Commissione l'avvio di un'indagine formale ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE per la pratica NN 62/B/2006.

Condannare la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese del procedimento, ivi incluse quelle sostenute dal denunciante.

Motivi e principali argomenti

Nel 2004 la ricorrente sporgeva denuncia presso la Commissione rilevando, inter alia, che vari aspetti del finanziamento di una centrale nucleare in costruzione in Finlandia costituivano, a suo parere, aiuti di Stato non notificati. Nel corso del 2006 la Commissione suddivideva la pratica in due pratiche separate recanti i numeri di ruolo NN 62/A/2006 e NN 62/B/2006.

Nella specie, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione C(2006) 4963 def., attinente alla pratica di aiuti di Stato NN 62/B/2006, nell'ambito della quale la Commissione ha accertato che un'agevolazione di credito concessa da un consorzio di cinque banche ed un ulteriore finanziamento concesso dalla AB Svensk Exportkredit ("SEK") non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

La ricorrente deduce che la suddivisione, operata dalla Commissione, in due pratiche separate è illegittima da un punto di vista sia procedurale sia sostanziale. Secondo la ricorrente, sarebbe stato possibile concedere le agevolazioni creditizie ed il finanziamento ad un tasso di interesse così basso unicamente in quanto sarebbe stata concessa relativa garanzia dalla compagnia francese di assicurazioni sul credito e sull'esportazione COFACE. Tuttavia, l'implicazione della COFACE intesa quale aiuto di Stato sarebbe stata trattata unicamente nell'ambito della pratica NN 62/A/2006. Conseguentemente, la ricorrente sostiene che la suddivisione in due pratiche separate, escludendo l'elemento della garanzia dalla pratica NN 62/B/2006, abbia indotto la Commissione a ritenere erroneamente che la concessione delle agevolazioni creditizie e del mutuo da parte della SEK ad un tasso di interesse così basso non costituissero aiuti di Stato semplicemente in quanto le banche partecipanti erano, come affermato dalla Commissione, enti privati.

Inoltre, la ricorrente sostiene che, a prescindere dalla garanzia concessa dalla COFACE, le agevolazioni creditizie ed il mutuo concesso dalla SEK costituiscono aiuti di Stato, atteso che:

le agevolazioni creditizie sono state concesse ad un tasso di interesse basso per effetto della partecipazione delle banche BLB e BNP Paribas, che, a parere della ricorrente, costituiscono banche pubbliche;

il credito della SEK è stato concesso da una banca controllata al 100% dallo Stato ad un tasso di interesse inferiore alle condizioni di mercato.

Infine, la ricorrente deduce vizio logico e manifesto errore di valutazione.

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