Language of document : ECLI:EU:T:2009:74

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

19 marzo 2009 (*)

«Aiuti di Stato – Contributi all’acquisto di decoder digitali – Telecomunicazioni – Decisione della Commissione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune – Decisione, adottata in pendenza di causa da parte dello Stato membro, di non procedere al recupero dell’aiuto presso l’impresa che ha impugnato la decisione della Commissione nell’ambito di un ricorso di annullamento – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a provvedere»

Nella causa T‑96/07,

Telecom Italia Media (TI Media) SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti F. Bassan e S. Venturini,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra E. Righini, dal sig. G. Conte e dal sig. B. Martenczuk, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Sky Italia Srl, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti F. González Díaz e D. Gerard,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all’aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all’acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        La Telecom Italia Media, ricorrente, è una società che opera principalmente nel settore delle telecomunicazioni.

2        Il 24 gennaio 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/374/CE, relativa all’aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all’acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), che dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato rappresentato dal regime istituito dalla Repubblica italiana a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi di televisione a pagamento e degli operatori via cavo di televisione a pagamento.

3        All’art. 2 della decisione impugnata, la Commissione ha imposto alla Repubblica italiana di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’art. 1 di tale decisione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

4        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2007, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

5        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2007, la Sky Italia Srl ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

6        Con ordinanza 15 ottobre 2007 è stata accolta l’istanza di intervento della Sky Italia a sostegno delle conclusioni della Commissione.

7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione impugnata e gli atti a questa connessi, presupposti e conseguenti;

–        in via subordinata, annullare la decisione impugnata nella parte in cui impone allo Stato italiano il recupero dell’aiuto secondo le modalità ivi indicate;

–        condannare la Commissione alle spese.

8        La Commissione e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile ed in parte infondato;

–        in via subordinata, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

9        In pendenza della presente causa, le autorità italiane hanno avviato le iniziative necessarie per conformarsi alla decisione impugnata e, in particolare, per determinare l’ammontare degli importi da recuperare presso le imprese qualificate dalla Commissione come beneficiarie indirette dell’aiuto, ivi compresa la ricorrente.

10      Nel far ciò, le autorità italiane hanno cercato di seguire i criteri enunciati dalla Commissione ai punti 193-205 della decisione impugnata, informando costantemente la Commissione delle analisi svolte e sottoponendo alla sua valutazione e approvazione le conclusioni relative alla determinazione degli importi da recuperare.

11      A conclusione di tale iter, le autorità italiane hanno preso posizione ed hanno informato la ricorrente che, alla luce delle informazioni e dei dati forniti nel corso dell’indagine svolta per dare esecuzione alla decisione impugnata, la posizione della ricorrente era tale da non richiedere alcuna restituzione.

12      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2009, la ricorrente ha informato il Tribunale di tali sviluppi. Considerato che si trova in una situazione in cui non le è richiesta alcuna restituzione sulla base della decisione impugnata, la ricorrente ritiene di non conservare alcun interesse personale all’annullamento della decisione impugnata.

13      La ricorrente sostiene altresì di non poter essere censurata per aver proposto il ricorso in esame, poiché la situazione che può essere considerata di carenza di interesse ad agire è sopravvenuta molto tempo dopo l’avvio della controversia. Per queste ragioni, la ricorrente chiede, in via equitativa, la compensazione delle spese.

14      Tale lettera è stata notificata alla Commissione, nonché all’interveniente, con lettera della cancelleria del Tribunale 13 gennaio 2009.

15      Con lettera depositata in cancelleria il 16 gennaio 2009, la Commissione ha informato il Tribunale di non avere obiezioni per quanto riguarda la domanda di non luogo a provvedere da parte della ricorrente. Quanto alla ripartizione delle spese, la Commissione ha chiesto al Tribunale che ciascuna delle parti sia condannata a sopportare le proprie spese.

16      Conformemente all’art. 113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, dichiarare, sentite le parti, che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire.

 In diritto

17      Il ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Siffatto interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2005, causa T‑28/02, First Data e a./Commissione, Racc. pag. II‑4119, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

18      A tal riguardo, occorre rammentare che la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata, salvo la diversa questione del venir meno dell’interesse ad agire, riferendosi al momento in cui è depositato l’atto introduttivo (v. sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑131/99, Shaw e Falla/Commissione, Racc. pag. II‑2023, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

19      Tuttavia, nell’interesse di un’equa amministrazione della giustizia, tale considerazione relativa al momento della valutazione della ricevibilità del ricorso non può impedire al Tribunale di dichiarare che non vi è più luogo a provvedere sul ricorso qualora un ricorrente che inizialmente aveva interesse ad agire abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del detto ricorso (ordinanza First Data e a./Commissione, cit., punto 36).

20      Affinché un ricorrente possa proseguire un ricorso diretto all’annullamento di una decisione, infatti, occorre che conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑159/98, Torre e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑395, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

21      Occorre pertanto valutare se l’eventuale annullamento della decisione impugnata possa produrre conseguenze giuridiche favorevoli alla ricorrente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 giugno 2000, cause riunite T‑204/97 e T‑270/97, EPAC/Commissione, Racc. pag. II‑2267, punto 154).

22      Nel caso di specie, occorre constatare che lo Stato membro interessato – cui spetta il compito di dare esecuzione alla decisione impugnata sotto il controllo del giudice nazionale e, se del caso, della Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – ritiene, d’accordo con la Commissione, che la decisione impugnata non imponga alcun obbligo di procedere al recupero dell’aiuto di cui trattasi presso la ricorrente.

23      Di conseguenza, l’interesse ad agire della ricorrente, nei limiti in cui esso fosse sussistente, è venuto meno per via della decisione di non procedere al recupero dell’aiuto di cui trattasi presso la ricorrente. Infatti, in assenza di un obbligo per la Repubblica italiana, in forza della decisione impugnata, di procedere ad un recupero presso la ricorrente, quest’ultima non potrebbe trarre alcun beneficio da un’eventuale sentenza del Tribunale che annullasse detta decisione.

24      Considerato che, di conseguenza, la decisione impugnata non conserva alcun carattere pregiudizievole nei confronti della ricorrente, si deve constatare che quest’ultima non ha più interesse a proseguire il ricorso in esame. In mancanza di un interesse attuale e certo, non vi è quindi più luogo a provvedere sul ricorso.

 Sulle spese

25      Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Nel caso di specie, poiché le circostanze che hanno condotto al non luogo a provvedere sono state causate da un evento indipendente dal comportamento della ricorrente, ciascuna parte principale dev’essere condannata a sopportare le proprie spese.

26      Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, la parte intervenuta a sostegno della Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso in esame.




2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 19 marzo 2009

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


* Lingua processuale: l’italiano.