Language of document :

Ricorso proposto l'11 marzo 2011 - Telefónica de España e Telefónica Móviles España / Commissione

(Causa T-151/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Telefónica de España, SA (Madrid, Spagna), Telafónica Móviles España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz, F. Salerno)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione europea 20 luglio 2010;

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9), con la quale si dichiarano compatibili con il mercato interno, in base all'art. 106, n. 2, TFUE, le nuove modalità di finanziamento dell'organismo pubblico di radiodiffusione Corporación de Radio y Televisión Española introdotte con la legge 28 agosto 2009, n. 8/2009.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

Il primo motivo si basa sulla violazione dell'art. 108, n. 2, TFUE, in quanto la Commissione non ha avviato il procedimento previsto in tale disposizione, in relazione alla separabilità del finanziamento dalla misura di aiuto nel suo complesso.

Il secondo motivo si basa sulla violazione dell'art. 108 TFUE, nella misura in cui la Commissione stabilisce la separabilità del finanziamento dalla misura nel suo complesso e definisce erroneamente come aiuto nuovo unicamente il finanziamento aggiuntivo. Procedendo in tal modo la Commissione non si conforma né alla giurisprudenza né alla propria prassi decisionale.

Il terzo motivo si basa sulla violazione dell'art. 256 TFUE, poiché la decisione non fornisce alcuna spiegazione su come si giunge alla conclusione che le tre misure fiscali che si introducono o modificano mediante gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 8/2009 siano separabili dall'attuale regime di finanziamento del RTVE.

Il quarto motivo si basa su un errore di diritto nello svincolare la fonte di finanziamento dalla misura, dal momento che l'incompatibilità delle fonti di finanziamento con il diritto comunitario deve comportare necessariamente la loro incompatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato. Si afferma al riguardo chela decisione impugnata dichiara compatibile un aiuto vincolato a un finanziamento che la stessa Commissione, in un procedimento parallelo, ha considerato contrario al diritto dell'Unione.

Il quinto motivo si basa sulla violazione dell'art. 106, n. 2, TFUE e/o dell'art. 256 TFUE per mancanza di adeguata motivazione in ordine all'assenza di sovracompensazione e all'impatto della misura sulla concorrenza nel mercato interno. In concreto, la decisione, da un lato, non ha tenuto conto del fatto che i costi effettivi futuri della Corporación RTVE saranno inferiori ai costi sostenuti in passato e, dall'altro, dichiara compatibile con il mercato interno una misura che garantisce una protezione "dalle variazioni degli introiti sul mercato della pubblicità", nonostante non sussista nessun rischio commerciale.

____________