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Ricorso presentato il 22 ottobre 2010 - TI Media Broadcasting e TI Media/Commissione

(Causa T-501/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Telecom Italia Media Broadcasting Srl (TI Media Broadcasting) (Roma, Italia), Telecom Italia Media SpA (TI Media) (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Caravita di Toritto, avvocato, L. Sabelli, avvocato, F. Pace, avvocato, A. d'Urbano, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare l'illegittimità della Decisione impugnata e annullarla nella parte in cui ha autorizzato SKY a partecipare alla gara del digital dividend;

In via subordinata alla richiesta di cui al punto 1), ordinare alla Commissione di: (i) indicare il Lotto di gara per il quale SKY può essere ammessa a concorrere; (ii) estendere il divieto quinquennale di utilizzo delle frequenze per finalità Pay anche a quelle acquisite in virtù di accordi con operatori esistenti o nuovi entranti;

Ordinare alla parte resistente di pagare i costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le società ricorrenti nella presente causa chiedono l'annullamento della Decisione della Commissione n. C(2010) 4976 del 20 luglio 2010 (Decisione), relativa alla modifica della clausola 9.1 degli Impegni allegati alla Decisione del 2 aprile 2003 (Caso COMP/M.2876) con cui la Commissione ha dichiarato l'operazione di concentrazione posta in essere per la costituzione di "SKY Italia" (di seguito "SKY") compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

Viene precisato a questo riguardo che tale clausola prevedeva l'obbligo per SKY di dimettere frequenze analogiche e digitali e di non intraprendere alcuna attività sulla piattaforma digitale terrestre, né come operatore di rete né come fornitore di contenuti sino al 31 dicembre 2011. Con la Decisione impugnata la Commissione ha accolto la richiesta di SKY permettendo a quest'ultima di partecipare alla gara per l'assegnazione del digital dividend presentando un'offerta per l'aggiudicazione di un solo multiplex, destinato a diffondere contenuti in chiaro per un periodo di cinque anni dall'adozione della decisione stessa.

A sostegno delle proprie pretensioni, le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi: la violazione degli articoli 2, 6 e 8 paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese1, del punto 74, della Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione2, della clausola n. 14.1 contenuta negli impegni allegati alla Decisione del 2 aprile 2003 (Caso COMP/M.2876), nonché dell'art. 102 del TFUE.

La decisione impugnata sarebbe, in concreto, viziata di sviamento di potere e difetto di motivazione nella parte in cui, accogliendo una richiesta dal contenuto esorbitante rispetto all'ambito oggettivo di applicazione della clausola 9.1 allegata alla Decisione del 2003 (Caso COMP/M.2876), ammette SKY a partecipare alla gara pubblica per l'assegnazione del digital dividend.

Le ricorrenti affermano inoltre che la convenuta, violando le forme procedurali essenziali e travisando i fatti, avrebbe erroneamente individuato le circostanze eccezionali idonee a giustificare la modifica degli impegni inizialmente posti in capo a SKY. In particolare, la Commissione, argomentando in ordine agli elementi di anomalia che contraddistinguono il contesto competitivo di riferimento, ha equiparato TI Media agli incumbent RAI e Mediaset, ancorché essa non sia stata mai notificata in posizione di dominanza. Per corroborare tale obiter dictum relativo all'asserita "strong position" di TI Media sul mercato, la Commissione ha fatto leva su un'erronea interpretazione della Delibera 544/07/CONS, omettendo completamente di considerare le risultanze del market test.

Infine, le ricorrenti lamentano l'illegittimità della Decisione per difetto di istruttoria e carenza di motivazione nella parte in cui, con riguardo all'individuazione dei criteri relativi all'espletamento della gara, si fonda su una fuorviante ed erronea rappresentazione dei contenuti delle delibere 181/09/CONS e 427/09/CONS. Queste ultime infatti, diversamente da quanto affermato dalla Commissione, hanno definito i criteri di gara con riguardo ai lotti frequenziali (A, B e opzionalmente C), senza distinguere gli operatori nazionali per categorie e soprattutto senza definire TI Media operatore verticalmente integrato.

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1 - GU L 24, pag. 1

2 - GU C267, del 22.10.2008, pag. 1