Language of document : ECLI:EU:T:2002:320

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

13 dicembre 2002 (1)

«Ricorso di annullamento - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a provvedere - Decisione sulle spese»

Nella causa T-81/01,

Marc Oscar Henri Verdoodt e Ingrid Edmondus Malvina Rademakers-Verdoodt, residenti a Schoten (Belgio), rappresentati dall'avv. M. van Dam,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. van Vliet e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 2001, SG (2001) D/286098, con cui quest'ultima ha respinto la domanda, presentata dai ricorrenti, di escludere il battello Arizona dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1.
    Con ricorso depositato alla cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2001, il sig. Verdoodt e la sig.ra Rademakers-Verdoodt hanno chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 2001, SG (2001) D/286098, con cui quest'ultima ha respinto la domanda, presentata dai ricorrenti, di escludere il battello Arizona dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2.
    Con decisione 18 luglio 2002 la Commissione ha revocato la decisione impugnata e ha concesso l'esclusione domandata, in forza dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 718/1999.

3.
    Il 30 luglio 2002 la Commissione ha presentato domanda di non luogo a provvedere. Il 5 settembre 2002 i ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni in proposito, affermando che il loro ricorso era divenuto privo di oggetto.

4.
    Alla luce di quanto precede, il Tribunale constata che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a provvedere.

Sulle spese

5.
    Nella sua domanda di non luogo a provvedere, la convenuta ha chiesto al Tribunale di tener conto, in sede di decisione sulle spese, del fatto che la decisione 18 luglio 2002 era fondata su un fatto nuovo, scoperto nel corso del procedimento giudiziario, e cioè che il battello Arizona era destinato non al trasporto di gesso ordinario, bensì al trasporto di gesso calcinato e poteva pertanto essere considerato un battello specializzato ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 718/1999. Tale circostanza non sarebbe stata menzionata nella domanda di esclusione che aveva dato inizialmente luogo alla decisione impugnata.

6.
    I ricorrenti contestano l'argomento della convenuta attirando l'attenzione sul fatto che, nell'allegato 2 alla domanda di esclusione iniziale, essi avevano già fornito una specifica tecnica del gesso di cui trattasi (in particolare per quanto riguarda la densità del gesso, la quale differirebbe secondo che si tratti di gesso ordinario o di gesso calcinato). Secondo i ricorrenti, sebbene essi abbiano sempre utilizzato, nella loro domanda di esclusione, il termine «gesso» e non il termine «gesso calcinato», ciò non toglie che la specifica tecnica allegata alla domanda di esclusione indicava chiaramente e con tutta la precisione necessaria di quale tipo di gesso si trattava. Di conseguenza ritengono che la convenuta debba essere condannata alle spese.

7.
    In forza dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

8.
    A seguito di un quesito scritto del Tribunale, la convenuta ha confermato che la specifica tecnica fornita dai ricorrenti in allegato alla loro domanda di esclusione corrispondeva a quella del gesso calcinato e non a quella del gesso ordinario. Pertanto, tenuto conto dell'obbligo che incombe alla convenuta in una causa come quella di specie di valutare con cura tutti gli elementi pertinenti prima di prendere una decisione in merito, la Commissione doveva essere in grado di comprendere, sulla base della detta specifica tecnica fornita dai ricorrenti, che il battello Arizona era destinato al trasporto di gesso calcinato.

9.
    Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, la sua decisione 18 luglio 2002 non è fondata su un fatto nuovo.

10.
    In una situazione del genere, è giustificato che la Commissione sopporti le spese di giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)    Non v'è più luogo a statuire.

2)    La Commissione sopporterà le spese.

Lussemburgo, 13 dicembre 2002

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: l'olandese.