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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 24 novembre 2003

(Causa T-389/03)

Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura - Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Il 24 novembre 2003 la Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd, con sede in Tokio (Giappone), rappresentata dall'avv. J. Hofmann, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

L'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la Pelikan Vertriebgesellschaft mbH & Co. KG.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 18 settembre 2003 nel procedimento R 191/2002-2;

respingere in toto l'opposizione;

dichiarare che il segno di cui si chiede la registrazione, domanda registrata con il n. 1 005 628, per le merci appartenenti alle classi 1, 2 e 17 oggetto della domanda di registrazione 25 novembre 1998 va integralmente registrato come marchio comunitario;

condannare l'opponente a tutte le spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso;

condannare l'opponente alle spese di questo procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:        La ricorrente

                        

Marchio comunitario in oggetto:        Marchio figurativo per merci                                 appartenenti alle classi 1 (prodotti                             chimici etc.), 2 (materie tintorie etc.) e                         17 (Prodotti in materie plastiche etc.) -                         Domanda di registrazione n. 1 005 826

Titolare del diritto di marchio o di segno

fatto valere nel procedimento di

opposizione:                    Pelikan Vertriebgesellschaft mbH & Co.                         KG.

Diritto di marchio o di segno fatto valere:    Marchio comunitario e nazionale                             "Pelikan"

Decisione della divisione di opposizione:    Rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:    Il ricorso della ricorrente è stato respinto                         

Motivi del ricorso:                Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del                         regolamento n. 40/941.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).