Comunicazione sulla GU
Ricorso della Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 24 novembre 2003
(Causa T-389/03)
Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura - Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Il 24 novembre 2003 la Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd, con sede in Tokio (Giappone), rappresentata dall'avv. J. Hofmann, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
L'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la Pelikan Vertriebgesellschaft mbH & Co. KG.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 18 settembre 2003 nel procedimento R 191/2002-2;
respingere in toto l'opposizione;
dichiarare che il segno di cui si chiede la registrazione, domanda registrata con il n. 1 005 628, per le merci appartenenti alle classi 1, 2 e 17 oggetto della domanda di registrazione 25 novembre 1998 va integralmente registrato come marchio comunitario;
condannare l'opponente a tutte le spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso;
condannare l'opponente alle spese di questo procedimento.
Motivi e principali argomenti:
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente
Marchio comunitario in oggetto: Marchio figurativo per merci appartenenti alle classi 1 (prodotti chimici etc.), 2 (materie tintorie etc.) e 17 (Prodotti in materie plastiche etc.) - Domanda di registrazione n. 1 005 826
Titolare del diritto di marchio o di segno
fatto valere nel procedimento di
opposizione: Pelikan Vertriebgesellschaft mbH & Co. KG.
Diritto di marchio o di segno fatto valere: Marchio comunitario e nazionale "Pelikan"
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso della ricorrente è stato respinto
Motivi del ricorso: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
1.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).