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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Deutsche Post AG e della DHL International N.V./S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 novembre 2003

(Causa T-388/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 27 novembre 2003, la Deutsche Post AG, Bonn (Germania e la DHL International N.V./S.A., Diegem (Belgio), rappresentate dai sigg. J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

--    annullare la decisione della Commissione europea 23 luglio 2003 (aiuto n. N 763/02) e

--    condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la decisione della Commissione europea, nel procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, di non sollevare obiezioni sulla compatibilità di un apporto di capitali a favore dell'operatore postale belga La Poste per un importo di EUR 297,5 milioni nonché sull'esenzione della La Poste dall'imposta sulle società e dall'imposta fondiaria per le operazioni immobiliari effettuate nell'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, sulla possibilità della La Poste di avvalersi di garanzie statali per i crediti che essa si è fatta concedere, sulla cancellazione di un fondo pensioni, su una compensazione eccessiva effettuata a favore della La Poste per i servizi di interesse generale e su due apporti di capitali non notificati alla Commissione per un importo complessivo di EUR 62 milioni.

Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non è compatibile con gli artt. 87, n. 1 e 253 CE.

La Commissione non avrebbe qualificato l'esenzione della La Poste dall'imposta sulle società come aiuto solo perché la La Poste, negli anni 1992-2002 ha registrato perdite nette per cui non avrebbe dovuto pagare l'imposta sulla società anche senza l'esenzione. In tal modo la Commissione avrebbe omesso di valutare la circostanza che l'esenzione fiscale, come normativa astratta garantirebbe automaticamente un vantaggio finanziario rispetto ad alte imprese almeno nel caso in cui la La Poste ottenesse profitti soggetti ad imposta, con la conseguenza che in tal modo potrebbe essere aggirato l'obbligo di notifica.

La Commissione, nella sua decisione, non avrebbe preso in considerazione il fatto che la La Poste, nonostante l'eliminazione di un fondo per la copertura degli obblighi pensionistici ad essa incombenti nei confronti degli impiegati postali per gli anni 1972-1992, può conservare, senza controprestazione, i terreni ad essa concessi a titolo di compensazione per la creazione del fondo.

La Commissione avrebbe erroneamente considerato che la possibilità prevista per legge di avvalersi di garanzie statali per determinati crediti non costituisce un aiuto a favore della La Poste fin quando questa non si avvalga di tale possibilità.

La decisione impugnata sarebbe illegittima perché la Commissione nella liquidazione dei vantaggi finanziari concessi alla La Poste con i costi aggiuntivi netti del servizio universale non ha preso in considerazione le misure citate.

La Commissione avrebbe calcolato forfettariamente i costi aggiuntivi netti per l'effettuazione di prestazioni nell'interesse pubblico e la compensazione corrispondente, senza esaminare se la compensazione sia avvenuta proprio per il periodo in cui sono sorti i costi supplementari netti in questione.

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