Language of document : ECLI:EU:T:2015:997

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

17 dicembre 2015 (*)

«Regime linguistico – Rettifiche a bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori – Procedure di concorso nuove – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità»

Nella causa T‑295/13,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato da M.J. García‑Valdecasas Dorrego, abogado del Estado,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, B. Eggers e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della rettifica apportata al bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori dell’amministrazione pubblica europea, del diritto, dell’economia, dell’audit e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2013, C 82 A, pag. 1), nonché di annullamento della rettifica apportata ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori, rispettivamente, della biblioteconomia e delle scienze dell’informazione nonché delle materie audiovisive (GU 2013, C 82 A, pag. 6),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, M. Kancheva e C. Wetter, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Origini della controversia e contesto fattuale

1        L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) è un organismo interistituzionale, creato in forza della decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l’EPSO (GU L 197, pag. 53). In applicazione dell’articolo 2, terzo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo Statuto (GU L 124, pag. 1), le istituzioni firmatarie della succitata decisione hanno, tramite l’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima, affidato all’EPSO l’esercizio dei poteri di selezione che sono conferiti, in virtù dell’articolo 30, primo comma, e dell’allegato III dello Statuto, alle loro autorità aventi il potere di nomina. L’articolo 4 della medesima decisione prevede che, mentre, in applicazione dell’articolo 91 bis dello Statuto, le domande e i reclami relativi all’esercizio dei poteri conferiti all’EPSO sono presentati a quest’ultimo, i ricorsi in questi settori vengono diretti contro la Commissione europea.

2        Il 9 marzo 2010 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (C 57 A, pag. 1) una Guida per i concorsi generali (in prosieguo: la «guida del 2010»). La parte 3 della guida del 2010, intitolata «Comunicazioni», così recita:

«Per assicurare la chiarezza e la comprensione dei testi a carattere generale e delle comunicazioni indirizzate ai candidati o da questi inviate, le convocazioni ai vari test e prove di esame e tutta la corrispondenza tra l’EPSO e i candidati sono redatte unicamente in francese, inglese o tedesco».

3        Il 16 marzo 2010 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (C 64 A, pag. 1) il bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori dell’amministrazione pubblica europea, del diritto, dell’economia, dell’audit e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

4        Il 29 aprile 2010 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (C 110 A, pag. 1) i bandi dei concorsi generali EPSO/AD/178‑179/10 intesi alla costituzione di elenchi di riserva destinati a coprire posti vacanti di amministratore nei settori, rispettivamente, della biblioteconomia e delle scienze dell’informazione nonché delle materie audiovisive.

5        Nella parte introduttiva del bando EPSO/AD/177/10 e in quella dei bandi EPSO/AD/178‑179/10 (in prosieguo, considerati congiuntamente: i «bandi del 2010») era indicato che la guida del 2010 «[era] parte integrante» dei bandi stessi.

6        Quale parte delle condizioni di ammissione ai concorsi costituenti l’oggetto dei bandi del 2010, questi ultimi richiedevano una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (che all’epoca erano 23), indicata come «lingua 1» del concorso, e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, indicata come «lingua 2» del concorso, da scegliersi, a cura di ciascun candidato, tra le lingue francese, inglese e tedesca, con la precisazione che questa doveva essere obbligatoriamente diversa dalla lingua scelta come lingua 1 (parte III, punto 2.3, del bando EPSO/AD/177/10; parte III, punto 2.2, dei bandi EPSO/AD/178‑179/10).

7        I bandi del 2010 non contenevano alcuna motivazione o giustificazione riguardo alla limitazione della scelta della lingua 2 del concorso che essi prevedevano.

8        Il bando EPSO/AD/177/10 prevedeva tre test di accesso riguardanti il ragionamento verbale, numerico e astratto, nonché un test situazionale. La lingua dei quattro test summenzionati era la lingua 2 del concorso (parte IV, punti 3 e 4, del bando EPSO/AD/177/10).

9        Il bando EPSO/AD/177/10 prevedeva che sarebbero stati ammessi all’ultima fase del concorso, denominata «fase di valutazione», i candidati che avessero ottenuto il punteggio migliore e comunque superiore al minimo richiesto nei test di accesso, e che, secondo quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione elettronica, avessero soddisfatto le condizioni generali e specifiche previste dalla parte III di tale bando.

10      Più precisamente, i candidati ammessi a partecipare alla «fase di valutazione» sarebbero stati esaminati, ai sensi della parte V, punto 2, del bando EPSO/AD/177/10, riguardo alle loro competenze specifiche e alle loro doti generali, come precisate in questo medesimo punto del bando in questione.

11      Nello stesso punto 2 della parte V del bando EPSO/AD/177/10 era previsto che tali competenze fossero verificate mediante quattro prove, vale a dire lo studio di un caso nel settore prescelto, un esercizio in gruppo, una presentazione orale e un’intervista strutturata.

12      Al punto 3 della medesima parte del bando EPSO/AD/177/10 era indicato che la lingua della «fase di valutazione» era la lingua 2 del concorso, con la contestuale precisazione che in occasione della prima prova menzionata al punto 11 supra sarebbe stata esaminata anche la conoscenza della lingua 1.

13      Il punto 4 della medesima parte del bando EPSO/AD/177/10 conteneva le regole disciplinanti l’assegnazione dei punteggi per le diverse prove del concorso in questione.

14      Il bando EPSO/AD/177/10 comprendeva un allegato che riguardava ciascuno dei settori interessati dal concorso e che precisava la natura delle funzioni attinenti ai posti da coprire, nonché il tipo di titoli e diplomi richiesti.

15      Quanto ai bandi EPSO/AD/178‑179/10, essi prevedevano, per il caso in cui il numero di candidati iscritti ai concorsi fosse superiore ad una determinata soglia, tre test di accesso intesi a valutare il ragionamento verbale, numerico e astratto dei candidati. Questi test sarebbero stati organizzati tutti nella lingua 2 del concorso (parte IV, punto 3, dei bandi EPSO/AD/178‑179/10).

16      I bandi EPSO/AD/178‑179/10 contenevano una parte V intitolata «Ammissione al concorso e invito alla fase di valutazione». Ivi si prevedeva, al punto 1, che i candidati rispondenti alle condizioni di ammissione dei concorsi sarebbero stati individuati mediante un vaglio dei requisiti generali e specifici, effettuato «sulla base delle informazioni fornite nell’atto di candidatura elettronica». Nel caso in cui fossero stati previamente organizzati dei test di accesso, tale vaglio sarebbe stato effettuato, per ordine decrescente di punteggio ottenuto in questi test, fino al raggiungimento di una soglia massima stabilita di candidati che, nei test di accesso medesimi, avessero ottenuto i punteggi minimi e, al tempo stesso, i migliori punteggi e che soddisfacessero le condizioni di ammissione.

17      Al punto 2 della medesima parte dei bandi EPSO/AD/178‑179/10 si prevedeva che, al fine di individuare i candidati che potevano essere invitati all’ultima fase dei concorsi, vale a dire la «fase di valutazione», la commissione giudicatrice avrebbe proceduto ad una selezione per titoli, effettuata «sulla scorta delle dichiarazioni dei candidati nei rispettivi atti di candidatura elettronica», al fine di scegliere, «[t]ra i candidati che rispondono alle condizioni di ammissione al concorso, (…) coloro che possiedono le qualifiche più pertinenti (in particolare diplomi, esperienza professionale), per qualità e per livello, rispetto alla natura delle funzioni» descritte nei bandi suddetti. Le regole di assegnazione dei punteggi ai candidati erano fissate nel medesimo punto dei bandi in questione.

18      Come era indicato nella parte VI, punto 1, dei bandi EPSO/AD/178‑179/10, sarebbero stati invitati alla «fase di valutazione» i candidati che avessero ottenuto nei test di accesso – se organizzati – i migliori punteggi, che avessero soddisfatto, sulla scorta delle loro dichiarazioni all’atto dell’iscrizione elettronica, le condizioni di ammissione generali e specifiche dei concorsi, e che avessero ottenuto i migliori punteggi nella selezione per titoli.

19      A mente del punto 2 della medesima parte VI dei bandi EPSO/AD/178‑179/10, i candidati ammessi alla «fase di valutazione» sarebbero stati valutati sotto il profilo della loro attitudine al ragionamento, sempre che quest’ultima non fosse già stata valutata attraverso test di accesso organizzati in precedenza, e detta valutazione sarebbe stata effettuata mediante un test di ragionamento verbale, un test di ragionamento numerico e un test di ragionamento astratto. I candidati sarebbero stati altresì valutati sotto il profilo delle loro competenze specifiche nel settore interessato, nonché sotto quello delle loro capacità generali come precisate dai bandi in questione, mediante tre prove, ossia uno studio di un caso nel settore prescelto, un esercizio in gruppo e un’intervista strutturata.

20      Al punto 3 della medesima parte dei bandi EPSO/AD/178‑179/10 veniva indicato che la lingua della «fase di valutazione» era la lingua 2 dei concorsi per i test di accesso e le prove menzionati al punto 19 supra, e che, nell’ambito dello studio di un caso, sarebbe stata esaminata anche la conoscenza della lingua 1.

21      Il punto 4 della medesima parte dei bandi EPSO/AD/178‑179/10 conteneva le regole disciplinanti l’assegnazione dei punteggi per le diverse prove dei concorsi in questione.

22      I bandi EPSO/AD/178‑179/10 contenevano due allegati, ciascuno dei quali riguardava uno dei settori interessati e precisava la natura delle funzioni attinenti ai posti da coprire, il tipo di titoli e diplomi richiesti, nonché le qualità e le competenze che sarebbero state prese in considerazione dalla commissione giudicatrice al momento della selezione per titoli.

23      Il 23 luglio 2010 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due rettifiche, riguardanti, la prima, il bando di concorso generale EPSO/AD/177/10 (GU C 201 A, pag. 1) e, la seconda, i bandi di concorsi generali EPSO/AD/178‑179/10 (GU C 201 A, pag. 2).

24      Con la prima rettifica menzionata al punto 23 supra, sono stati aggiunti al punto 4 della parte V del bando EPSO/AD/177/10 alcuni elementi riguardanti il punteggio in materia di conoscenza della lingua 1 del concorso (v. punto 13 supra).

25      Con la seconda rettifica menzionata al punto 23 supra, sono stati aggiunti al punto 4 della parte VI dei bandi EPSO/AD/178‑179/10 alcuni elementi, identici a quelli menzionati al punto 24 supra, riguardanti il punteggio in materia di conoscenza della lingua 1 dei concorsi.

26      Il 28 settembre 2010 l’EPSO ha pubblicato una rettifica dei bandi di concorsi generali EPSO/AD/178‑179/10 (GU C 261 A, pag. 1). La modifica apportata mediante tale rettifica riguardava la parte VI, punto 1, dei bandi EPSO/AD/178‑179/10 e concerneva lo svolgimento dell’ultima fase dei concorsi e, segnatamente, l’invito dei candidati alla «fase di valutazione».

27      Risulta dagli elementi presentati dalla Commissione dinanzi al Tribunale che i test d’accesso in ciascun settore interessato dai concorsi EPSO/AD/177/10, EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10 hanno avuto luogo nei mesi da maggio a settembre 2010. Risulta inoltre che i test nella «fase di valutazione» hanno avuto luogo, per i tre concorsi sopra menzionati, da settembre a dicembre 2010.

28      Secondo tali elementi prodotti dalla Commissione, l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 10 marzo 2011, gli elenchi di riserva risultanti dal concorso generale EPSO/AD/177/10 organizzato nel corso dell’anno 2010 (GU C 76 A, pag. 1), il 17 giugno 2011, un elenco di riserva risultante dal concorso generale EPSO/AD/178/10 organizzato nel corso dell’anno 2010 (GU C 177 A, pag. 1) e, il 4 febbraio 2011, un elenco di riserva risultante dal concorso generale EPSO/AD/179/10 organizzato nel corso dell’anno 2010 (GU C 35 A, pag. 1).

29      Il 7 settembre 2012 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 270 A, pag. 1) una Guida per i concorsi generali (in prosieguo: la «guida del 2012»). La parte 3 di tale guida, intitolata «Comunicazioni», ribadisce la regola menzionata al punto 2 supra ed enunciata nella parte 3 della guida del 2010.

30      Il 21 marzo 2013 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una rettifica del bando di concorso generale EPSO/AD/177/10 (GU C 82 A, pag. 1; in prosieguo: la «prima rettifica del 2013») ed una rettifica dei bandi di concorsi generali EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10 (GU C 82 A, pag. 6; in prosieguo: la «seconda rettifica del 2013»).

31      Con la prima e la seconda rettifica del 2013 (in prosieguo, congiuntamente considerate: le «rettifiche impugnate»), il riferimento alla guida del 2010, contenuto nella pagina 1 di ciascuno dei bandi di concorso interessati, è stato sostituito mediante un riferimento alla guida del 2012. Per quanto riguarda più in particolare i punti 6.3 e 6.4 della guida del 2012, le rettifiche impugnate precisano che tali punti sono sostituiti dal testo figurante nella parte VIII del bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, intitolato «Informazioni supplementari», e dal testo figurante nella parte IX dei bandi di concorsi generali EPSO/AD/178‑179/10, intitolato «Informazioni supplementari».

32      Inoltre, mediante le rettifiche impugnate viene sostituita la tabella del rispettivo bando di concorso riguardante le condizioni d’ammissione, e più precisamente le conoscenze linguistiche dei candidati (v. punto 6 supra; parte III, punto 2.3., del bando EPSO/AD/177/10 e parte III, punto 2.2., dei bandi EPSO/AD/178‑179/10), con una nuova tabella che, da un lato, prevede come requisiti la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione («lingua 1» del concorso) e una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco («lingua 2» del concorso, obbligatoriamente diversa dalla lingua 1) e, dall’altro, reca le seguenti precisazioni:

«Conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) nella causa C‑566/10 P, Repubblica italiana/Commissione, le istituzioni dell’Unione sono tenute, nell’ambito della presente selezione, a motivare la limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione.

Si informano pertanto i candidati che l’opzione relativa alla seconda lingua della presente selezione è stata definita in base all’interesse del servizio, secondo cui il personale neoassunto deve essere immediatamente operativo e capace di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano. In caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni potrebbe essere seriamente compromesso.

Secondo una prassi consolidata nelle istituzioni dell’Unione, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate nella comunicazione interna e che meglio rispondono alle esigenze dei servizi anche in termini di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli. Inoltre, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente scelte dai candidati delle selezioni, quando la scelta della seconda lingua è libera. Ciò conferma che la conoscenza di queste lingue corrisponde agli attuali standard professionali e di istruzione e che la padronanza di almeno una di esse può essere considerata un requisito per candidarsi a un posto di lavoro nelle istituzioni dell’Unione. Pertanto, per raggiungere un equilibrio tra l’interesse del servizio e le esigenze e capacità dei candidati, tenendo conto del settore specifico del presente concorso, è legittimo organizzare le prove in francese, inglese e tedesco, per assicurare che, a prescindere dalla loro prima lingua, tutti i candidati padroneggino a livello operativo almeno una di queste tre lingue ufficiali.

Inoltre, ai fini della parità di trattamento, tutti i partecipanti al concorso, quindi anche coloro la cui prima lingua è una delle tre lingue ufficiali suddette, devono sostenere le prove nella loro seconda lingua, scelta tra queste tre lingue. Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni dell’Unione di valutare, in un ambiente assai simile a quello in cui i neoassunti dovranno lavorare, se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi. Ciò non pregiudica la successiva formazione linguistica finalizzata all’apprendimento di una terza lingua di lavoro, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, dello statuto».

33      Per quanto riguarda i test di accesso, le rettifiche impugnate precisano che la commissione giudicatrice determina il loro livello di difficoltà e ne stabilisce il contenuto sulla base delle proposte presentate dall’EPSO. Inoltre, la prima rettifica del 2013 riduce il numero di tali test da quattro a tre, corrispondenti ai primi tre test citati al punto 8 supra (pag. 3 della prima rettifica del 2013; parte IV, punto 3, del bando EPSO/AD/177/10, come rettificato). La lingua di questi tre test continua ad essere la lingua 2 del concorso.

34      Infine, per quanto riguarda l’ultima tappa dei concorsi in questione, occorre segnalare che le rettifiche impugnate aggiungono, al punto dei bandi del 2010 dedicato alle varie prove attraverso le quali sarebbero state valutate le capacità dei candidati (parte V, punto 2, del bando EPSO/AD/177/10, come ripreso nella prima rettifica del 2013, e parte VI, punto 2, dei bandi EPSO/AD/178‑179/10, come ripreso nella seconda rettifica del 2013), una nota a fondo pagina mediante la quale viene precisato che il contenuto di una di queste prove (per i bandi EPSO/AD/178‑179/10) o di più d’una di queste prove (per il bando EPSO/AD/177/10) sarebbe stato convalidato dalla commissione giudicatrice.

35      Risulta dagli elementi presentati dalla Commissione dinanzi al Tribunale che, il 12 febbraio 2014, l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea degli elenchi di riserva contenenti i nomi degli idonei dei concorsi EPSO/AD/178/10 (GU C 41 A, pag. 1) ed EPSO/AD/179/10 (GU C 41 A, pag. 2).

36      Da detti elementi risulta anche che, il 4 luglio 2014, l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea degli elenchi di riserva contenenti i nomi degli idonei del concorso EPSO/AD/177/10 (GU C 209 A, pag. 1).

 Procedimento e conclusioni delle parti

37      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2013, la Repubblica italiana ha proposto il presente ricorso.

38      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2013, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana. Con ordinanza del 28 ottobre 2013, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. Il Regno di Spagna ha depositato la propria memoria di intervento l’8 gennaio 2014.

39      La Repubblica italiana conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare le rettifiche impugnate;

–        di conseguenza, annullare i bandi del 2010, come rettificati;

–        condannare la Commissione alle spese.

40      Il Regno di Spagna sostiene le conclusioni della Repubblica italiana intese all’annullamento delle rettifiche impugnate e dei bandi del 2010 come rettificati e chiede, inoltre, la condanna della Commissione alle spese connesse al suo intervento.

41      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese.

42      Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale, del 17 marzo 2015, la presente causa, la causa T‑275/13, Italia/Commissione, e la causa T‑510/13, Italia/Commissione, sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento, a norma dell’articolo 50 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

43      Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale, del 27 maggio 2015, la causa T‑510/13 è stata separata dalla presente causa e dalla causa T‑275/13 ai fini della fase orale del procedimento, in conformità dell’articolo 50 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

44      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Sulla base dell’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale, da un lato, ha invitato la Commissione a produrre vari documenti e, dall’altro, ha inviato una serie di quesiti alle parti. Queste ultime hanno ottemperato alle richieste del Tribunale, e precisamente, la Repubblica italiana il 27 giugno 2015, e la Commissione ed il Regno di Spagna il 29 giugno 2015.

45      All’udienza del 2 luglio 2015 il Tribunale ha ascoltato le difese delle parti e le risposte fornite da queste ultime ai suoi quesiti orali.

 In diritto

46      A sostegno del suo ricorso, la Repubblica italiana deduce sette motivi, aventi ad oggetto: il primo, la violazione degli articoli 263 TFUE, 264 TFUE e 266 TFUE; il secondo, la violazione dell’articolo 342 TFUE e degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato; il terzo, la violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, UE, dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, 27, secondo comma, e 28, lettera f), dello Statuto, nonché dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto; il quarto, la violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, UE e del principio della tutela del legittimo affidamento; il quinto, uno sviamento di potere e la violazione delle «norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso», e in particolare degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, 27, secondo comma, 28, lettera f), 34, paragrafo 3, e 45, paragrafo 1, dello Statuto, nonché la violazione del principio di proporzionalità; il sesto, la violazione degli articoli 18 TFUE e 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 2 del regolamento n. 1, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto; e infine, il settimo, la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e 28, lettera f), dello Statuto, e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto, la violazione del principio di proporzionalità, nonché un «travisamento dei fatti».

47      Prima di procedere all’esame di questi motivi, occorre, anzitutto, identificare la natura esatta delle rettifiche impugnate. Infatti, tale identificazione costituisce un presupposto necessario per la definizione dell’oggetto della presente controversia nonché per l’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

 Osservazioni preliminari: la natura delle rettifiche impugnate

48      Alla luce delle circostanze della presente causa, occorre identificare, anzitutto, la natura esatta delle rettifiche impugnate.

49      Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto, un bando di concorso deve specificare, nel caso di concorso per esami, il tipo di esami e la loro rispettiva valutazione. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni del bando di concorso costituiscono tanto la cornice di legittimità quanto il quadro di valutazione per la commissione giudicatrice (sentenze del 21 ottobre 2004, Schumann/Commissione, T‑49/03, Racc. FP, EU:T:2004:314, punto 63, e del 13 marzo 2013, Mendes/Commissione, F‑125/11, Racc. FP, EU:F:2013:35, punti 58 e 59). Inoltre, la funzione essenziale di un bando di concorso è di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l’opportunità di presentare la propria candidatura (v. sentenza del 18 marzo 1999, Carbajo Ferrero/Parlamento, C‑304/97 P, Racc., EU:C:1999:152, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

50      Risulta da quanto precede che ciascun bando di concorso disciplina la procedura di svolgimento di uno o più concorsi specifici, dei quali esso definisce la cornice normativa in funzione dell’obiettivo stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina. Dunque, la cornice normativa fissata da un bando di concorso generale organizzato per formare un elenco di riserva per assunzioni in un settore specifico disciplina la procedura di tale concorso, la quale viene avviata al momento della pubblicazione del bando in questione e viene conclusa con la pubblicazione dell’elenco di riserva che contiene i nomi degli idonei del concorso di cui trattasi.

51      Risulta inoltre dalla giurisprudenza che, nell’ambito di una procedura di concorso, non è escluso che l’autorità che ha il potere di nomina possa procedere alla modifica del relativo bando, mediante l’adozione di una rettifica, a condizione che tale modifica non risulti da una violazione del legittimo affidamento dei candidati al concorso, ipotesi questa che può realizzarsi qualora una rettifica siffatta venga adottata dopo lo svolgimento di alcune prove (v., in tal senso, sentenze Mendes/Commissione, punto 49 supra, EU:F:2013:35, punti 77 e 84, e del 21 marzo 2013, Taghani/Commissione, F‑93/11, Racc. FP, EU:F:2013:40, punto 88).

52      La natura esatta delle rettifiche impugnate deve essere identificata tenendo conto di tali constatazioni e alla luce del contesto fattuale specifico della loro adozione.

53      Secondo le risposte fornite dalla Commissione ai quesiti che il Tribunale le ha sottoposto a norma dell’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, le rettifiche impugnate sono state adottate dall’EPSO al fine di tener conto di due sentenze pronunciate dal giudice dell’Unione.

54      In primo luogo, la Commissione sostiene che, mediante l’adozione delle rettifiche impugnate, l’EPSO ha inteso prendere in considerazione la sentenza del 14 dicembre 2011, Commissione/Pachtitis (T‑361/10 P, Racc., EU:T:2011:742).

55      In ordine a tale punto, occorre ricordare che, il 14 marzo 2008, il sig. Pachtitis, candidato al concorso generale EPSO/AD/77/06, ha proposto, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, un ricorso inteso all’annullamento della decisione dell’EPSO che lo aveva informato del mancato superamento, da parte sua, dei test di accesso del concorso di cui sopra, nonché all’annullamento della decisione dell’EPSO di rigetto del reclamo da lui presentato contro questa prima decisione.

56      Mediante la sua sentenza del 15 giugno 2010, Pachtitis/Commissione (F‑35/08, Racc. FP, EU:F:2010:51), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato gli atti in questione. Esso ha, più in particolare, dichiarato che il ricorrente era stato escluso dalla seconda fase delle operazioni del concorso di cui sopra all’esito di una procedura (i «test di accesso») condotta da un organo incompetente (l’EPSO) e mediante una decisione adottata da questo medesimo organo (sentenza Pachtitis/Commissione, cit., EU:F:2010:51, punto 65). Secondo il Tribunale della funzione pubblica, in assenza di una modifica dello Statuto, era la commissione giudicatrice del concorso il soggetto titolare della competenza ad esercitare compiti siffatti (sentenza Pachtitis/Commissione, cit., EU:F:2010:51, punto 70).

57      Risulta infatti dagli elementi prodotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale che, secondo le informazioni pubblicate sul sito dell’EPSO il 9 marzo 2012, in caso di conferma in sede di appello della sentenza Pachtitis/Commissione, punto 56 supra (EU:F:2010:51), tutti i candidati esclusi dai concorsi EPSO/AD/177/10, EPSO/AD/178/10 e EPSO/AD/179/10 sulla base dei loro risultati nei test di accesso sarebbero stati invitati per nuovi test nell’ambito di un successivo concorso.

58      In secondo luogo, la Commissione fa valere che le rettifiche impugnate sono state adottate al fine di tener conto della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, Racc., EU:C:2012:752).

59      Mediante tale pronuncia, la Corte ha annullato la sentenza del 13 settembre 2010, Italia/Commissione (T‑166/07 e T‑285/07, EU:T:2010:393), affermando che una limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della lingua diversa dalla prima lingua del concorso in discussione in quel caso di specie, ai fini delle comunicazioni con l’EPSO nonché delle prove di detto concorso, e, di conseguenza, il requisito della conoscenza di una delle tre lingue suddette, dovevano essere giustificati dall’interesse del servizio (sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punto 87), il quale può costituire un obiettivo legittimo idoneo ad essere preso in considerazione (sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punto 88). La Corte ha inoltre affermato che eventuali norme che limitassero la scelta della seconda lingua dovevano stabilire criteri chiari, oggettivi e prevedibili affinché i candidati potessero sapere, con sufficiente anticipo, quali requisiti linguistici dovevano essere soddisfatti, e ciò al fine di potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni (sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punto 90). Secondo la Corte, una differenza di trattamento in ragione della lingua deve altresì rispettare il principio di proporzionalità (sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punto 93). La Corte ha infine concluso che spetta alle istituzioni effettuare un bilanciamento tra l’obiettivo legittimo che giustifica la limitazione del numero di lingue dei concorsi e le possibilità per i funzionari assunti di apprendere, in seno alle istituzioni, le lingue necessarie all’interesse del servizio (sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punto 97).

60      Per quanto concerne lo svolgimento delle procedure organizzate a seguito dell’adozione delle rettifiche impugnate, occorre rilevare alcuni elementi che emergono dai documenti prodotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale.

61      Anzitutto, occorre sottolineare che le procedure organizzate a seguito della pubblicazione dei bandi del 2010 sono state concluse mediante la pubblicazione degli elenchi di riserva contemplati al punto 28 supra.

62      Dopo la pronuncia della sentenza Commissione/Pachtitis, punto 54 supra (EU:T:2011:742), è stato precisato sul sito Internet dell’EPSO che, per l’anno 2013, il «ciclo generalista AD 5» sarebbe stato sostituito da un concorso AD 5, il quale sarebbe stato organizzato per i candidati esclusi sulla base dei loro risultati nei test di accesso del concorso EPSO/AD/177/10, e avrebbe incluso gli stessi cinque profili che erano previsti in quest’ultimo concorso. È stato inoltre indicato che sarebbero stati organizzati «nuovi concorsi» «per i concorsi EPSO/AD/178/10 (…) ed EPSO/AD/179/10».

63      È stato altresì precisato, secondo il documento di informazione prodotto dalla Commissione a questo proposito, che «il numero di idonei [sarebbe stato] adeguato in modo proporzionale al fine di offrire le medesime opportunità di successo che per i concorsi inizialmente organizzati».

64      Il suddetto documento contiene, infine, informazioni pubblicate sul sito Internet dell’EPSO il 21 dicembre 2012, a mente delle quali alcune rettifiche sarebbero state pubblicate nel corso del mese di marzo 2013, riguardanti tanto il bando di concorso EPSO/AD/177/10 quanto i bandi di concorso EPSO/AD/178‑179/10. Vi è indicato che soltanto i candidati dei suddetti concorsi esclusi dalla selezione sulla base dei loro risultati nei test di accesso, o per non aver ottenuto il minimo richiesto, o per non aver ottenuto uno dei migliori punteggi necessari per passare alla «fase di valutazione», avrebbero potuto partecipare alle nuove procedure di concorso.

65      In base agli elementi prodotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale, questi candidati legittimati a partecipare alle nuove procedure non hanno dovuto presentare una nuova candidatura. Tuttavia, l’EPSO ha comunicato loro una notificazione in cui si precisava che essi dovevano confermare la propria partecipazione alle nuove procedure prima del 25 aprile 2013.

66      Risulta inoltre dagli elementi prodotti dalla Commissione che, a seguito dei nuovi test di accesso, le nuove prove della «fase di valutazione» si sono svolte tra il novembre 2013 e il marzo 2014 per il concorso EPSO/AD/177/10 e tra l’ottobre e il novembre 2013 per i concorsi EPSO/AD/178‑179/10. Le nuove procedure di concorso si sono svolte in conformità delle nuove regole stabilite dalle rettifiche impugnate (v. punti da 31 a 34 supra).

67      Infine, come si è chiarito al punto 35 della presente sentenza, all’esito delle nuove procedure di concorso organizzate sulla base delle rettifiche impugnate, sono stati pubblicati degli elenchi di riserva, indipendenti dagli elenchi pubblicati nel 2011 (v. punto 28 supra), contenenti i nomi dei nuovi candidati dichiarati idonei.

68      Risulta dalle considerazioni poc’anzi esposte che, da un lato, le rettifiche impugnate erano indirizzate ad una cerchia di candidati diversa da quella dei candidati cui erano rivolti i bandi del 2010. Infatti, mentre i bandi del 2010 si indirizzavano a tutte le persone in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dai bandi suddetti, le rettifiche impugnate erano rivolte unicamente alle persone che avevano presentato la loro candidatura ai concorsi organizzati nel 2010 sulla base dei bandi del 2010 e che erano state escluse sin dalla prima fase di questi concorsi. Dall’altro lato, a seguito della pubblicazione delle rettifiche impugnate, sono state organizzate nuove procedure di concorso, che miravano a formare nuovi elenchi di riserva. A questo proposito, occorre ricordare che le procedure di concorso organizzate sulla base dei bandi del 2010 sono state concluse mediante la pubblicazione degli elenchi di riserva menzionati al punto 28 supra e che l’EPSO, secondo le informazioni riferite al punto 62 supra, sembra considerare i concorsi organizzati a seguito della pubblicazione delle rettifiche impugnate quali nuovi concorsi.

69      Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che le rettifiche impugnate costituiscono, in sostanza, bandi di concorso riguardanti procedure di concorso autonome.

70      Occorre nondimeno rilevare che le rettifiche impugnate, così come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 marzo 2013, non contengono l’insieme delle disposizioni costituenti la cornice normativa dei nuovi concorsi di cui trattasi. Tuttavia, alla luce delle constatazioni esposte al punto 68 supra, occorre considerare che ciascuna delle rettifiche impugnate riprende, implicitamente, gli elementi essenziali del corrispondente contenuto normativo dei bandi del 2010, preservando certo la struttura della procedura inizialmente prevista, ma incorporandovi tutte le modifiche che sono state ad essa apportate tra il 2010 e il 2013 e adattando alcune delle disposizioni riprese al fine di tener conto delle sentenze Commissione/Pachtitis, punto 54 supra (EU:T:2011:742), e Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752).

 Sull’oggetto del ricorso

71      Alla luce dell’insieme delle considerazioni appena esposte, e tenuto conto del complesso degli argomenti presentati dalla ricorrente, occorre considerare che, mediante il primo e il secondo capo delle conclusioni formulate col suo ricorso, la Repubblica italiana chiede, in sostanza, l’annullamento delle rettifiche impugnate, così come definite quanto alla loro natura e al loro contenuto ai punti da 68 a 70 supra.

72      Premesso questo, occorre constatare che l’oggetto della presente controversia permane in relazione tanto alla prima quanto alla seconda delle rettifiche impugnate.

73      Se è pur vero che, come ricordato dalla Repubblica italiana nella sua replica, il bando EPSO/AD/177/10, ossia il primo dei bandi del 2010, è stato annullato dalla sentenza del 16 ottobre 2013, Italia/Commissione (T‑248/10, EU:T:2013:534), tale annullamento non ha alcuna incidenza sull’oggetto della presente controversia, dato che la prima rettifica del 2013 ha, in realtà, un’esistenza autonoma rispetto al primo dei bandi del 2010.

 Sulla ricevibilità

74      Mediante il suo controricorso, la Commissione invita il Tribunale a respingere il ricorso della Repubblica italiana in quanto tardivo, sostenendo che gli atti impugnati sono «atti puramente confermativi di quanto stabilito nei bandi di concorso originari». Essa afferma, più specificamente, che le rettifiche impugnate non aggiungono niente a quanto era già stabilito nei bandi del 2010 riguardo al regime linguistico dei concorsi in questione e che pertanto la Repubblica italiana avrebbe dovuto impugnare questi bandi.

75      La Repubblica italiana contesta tale argomentazione. Essa afferma che le rettifiche impugnate non contengono una mera conferma dei bandi del 2010, bensì costituiscono «una nuova emanazione, con un contenuto normativo sostanzialmente diverso». La Repubblica italiana afferma che la Commissione ha «annullat[o] d’ufficio» tali bandi, a seguito della sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752). Essa aggiunge che si tratta di una decisione della Commissione «di non proseguire la procedura iniziata nel 2010 sulla base dei bandi originari», bensì «di avviarla ex novo oggi con bandi che applicano (…) i principi della sentenza della Corte» summenzionata. Per tale motivo, gli atti impugnati nella specie sono «provvedimenti del tutto nuovi, tutt’altro che confermativi di quelli originari».

76      Come enunciato nell’ultimo comma dell’articolo 263 TFUE, il ricorso di annullamento deve essere proposto entro un termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Dai termini stessi di tale disposizione, così come dal suo scopo, che è di garantire la certezza del diritto, risulta che l’atto che non sia stato impugnato entro il termine suddetto diventa definitivo. La definitività riguarda non soltanto l’atto stesso, ma anche qualsiasi atto successivo che abbia carattere meramente confermativo. La soluzione esposta sopra, che si giustifica con l’esigenza di certezza giuridica, vale sia per gli atti individuali sia per gli atti che tali non sono, come un regolamento (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2007, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑299/05, Racc., EU:C:2007:608, punti 28 e 29; del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione, T‑257/04, Racc., EU:T:2009:182, punto 70, e del 4 marzo 2015, Regno Unito/BCE, T‑496/11, Racc., EU:T:2015:133, punto 61) o un bando di concorso.

77      Risulta inoltre da una consolidata giurisprudenza che un atto è considerato meramente confermativo di un atto individuale antecedente qualora esso non contenga alcun elemento nuovo rispetto a quest’ultimo e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del suo destinatario (v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, Racc., EU:T:2001:42, punto 44; del 6 maggio 2009, M/EMEA, T‑12/08 P, Racc. FP, EU:T:2009:143, punto 47, e del 15 settembre 2011, CMB e Christof/Commissione, T‑407/07, EU:T:2011:477, punto 89). Tale giurisprudenza è peraltro trasponibile al caso degli atti che non possono essere considerati come atti individuali.

78      Orbene, nella fattispecie, come si è indicato ai punti da 48 a 70 supra, le rettifiche impugnate costituiscono, in sostanza, bandi di concorso autonomi, costituenti una cornice normativa nuova, riguardante procedure di concorso nuove e indipendenti rispetto a quelle organizzate sulla base dei bandi del 2010. Tali rettifiche non possono dunque essere considerate come atti confermativi dei bandi del 2010.

79      Tutto ciò considerato, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.

 Nel merito

80      Occorre constatare che, mediante i motivi di ricorso da essa dedotti, richiamati al punto 46 supra, la Repubblica italiana contesta due parti distinte delle rettifiche impugnate, vale a dire, da un lato, la limitazione delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO alle sole lingue francese, inglese e tedesca e, dall’altro, la limitazione a favore di queste sole tre lingue della scelta della seconda lingua da parte dei candidati ai concorsi costituenti l’oggetto delle rettifiche suddette.

81      Bisogna dunque esaminare in successione, alla luce dei motivi di ricorso dedotti dalla Repubblica italiana, la legittimità delle due parti delle rettifiche impugnate che vengono contestate da tale Stato membro (v. punto 80 supra).

 Sulla limitazione delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO

82      La parte delle rettifiche impugnate che verte sulla limitazione delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO costituisce l’oggetto del sesto motivo di ricorso dedotto dalla Repubblica italiana, relativo alla violazione dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 2 del regolamento n. 1, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto.

83      Secondo la Repubblica italiana, la limitazione in questione costituisce una violazione manifesta dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 2 del regolamento n. 1, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto. Essa sostiene che risulta chiaramente da tali disposizioni che i cittadini europei hanno il diritto di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione utilizzando una qualsiasi delle 23 lingue ufficiali, e che essi hanno il diritto di ricevere le risposte delle istituzioni nella medesima lingua. Tale conclusione risulterebbe anche dalla sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752). La summenzionata limitazione costituirebbe una discriminazione, in danno dei cittadini degli Stati membri diversi da quelli aventi il francese, l’inglese o il tedesco come lingua ufficiale.

84      La Repubblica italiana respinge la tesi secondo cui la partecipazione ad un concorso per l’assunzione di funzionari o agenti dell’Unione non costituirebbe una forma di partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione. Essa sostiene, al contrario, che un procedimento di concorso e la sua lingua di comunicazione sono «gli elementi costitutivi di un rapporto intersoggettivo di natura costituzionale tra il cittadino interessato e l’Unione». La Repubblica italiana ne deduce che la lingua del concorso deve essere quella propria del cittadino. Inoltre, fondandosi sulla sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752), essa contesta la tesi secondo cui la partecipazione ad un concorso riguarderebbe una situazione interna all’organizzazione istituzionale. Si tratterebbe a suo avviso di un rapporto intersoggettivo tra l’istituzione in questione e un soggetto – un «comune cittadino» – ancora estraneo a tale istituzione.

85      Il Regno di Spagna sostiene gli argomenti della Repubblica italiana. Esso fa valere che la limitazione delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO conferisce, in pratica, un vantaggio competitivo a tutti i candidati la cui prima lingua sia una delle tre designate (francese, inglese, tedesco). A suo avviso, sarebbe «comprensibile» limitare, per ragioni funzionali, le lingue utilizzabili nelle comunicazioni con l’EPSO, ma la limitazione alle tre lingue summenzionate sarebbe contraria al regolamento n. 1. Una limitazione siffatta sarebbe inoltre discriminatoria. Anche il Regno di Spagna respinge la tesi secondo cui l’assunzione dei funzionari o degli agenti da parte di un’istituzione costituirebbe una questione puramente interna.

86      La Commissione replica, anzitutto, che i punti della sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752), invocati dalla Repubblica italiana non hanno alcun rapporto con la questione delle lingue utilizzate nelle prove di un concorso, ma si riferiscono al diverso aspetto della pubblicazione dei bandi di concorso. Essa afferma, più in concreto, che, ai punti 67, 81 e 91 della sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752), la Corte «ha richiesto l’esigenza di una motivazione per giustificare il limite» alle tre lingue summenzionate delle lingue utilizzabili in queste comunicazioni. In tale contesto, essa ricorda anche la giurisprudenza – e segnatamente la sentenza del 9 settembre 2003, Kik/UAMI (C‑361/01 P, Racc., EU:C:2003:434, punto 82) – secondo cui i numerosi riferimenti all’impiego delle lingue nell’Unione, contenuti nel Trattato FUE, non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale del diritto dell’Unione che garantisce a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia in ogni caso redatto nella sua lingua.

87      La Commissione sostiene inoltre che i candidati ad una procedura di concorso si trovano in una «posizione intermedia». Certamente essi prenderebbero conoscenza dell’esistenza di una procedura di concorso leggendo il bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sarebbe questo il motivo per cui le rettifiche impugnate sono state pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Per contro, una volta che il candidato sia in comunicazione con l’amministrazione in vista della sua partecipazione al concorso, sarebbe legittimo attendersi da lui la padronanza di almeno una lingua ufficiale diversa dalla sua lingua madre.

88      Secondo la Commissione, non sarebbe ammissibile sostenere che le competenze linguistiche dei candidati a un concorso rivestono importanza secondaria. Una tesi siffatta sarebbe contraria al principio di autonomia delle istituzioni dell’Unione, sancito dagli articoli 335 TFUE e 336 TFUE. In virtù di tale principio, spetterebbe esclusivamente alle istituzioni, e non agli Stati membri, determinare le necessità linguistiche del servizio. Anche la sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752, punti 87 e 88), riconoscerebbe che l’interesse del servizio è un obiettivo legittimo, in grado di giustificare limitazioni al principio di non discriminazione in base alla lingua, enunciato all’articolo 1 quinquies dello Statuto.

89      La Commissione fa dunque valere l’insostenibilità di qualsiasi pretesa a che, nell’ambito di una procedura di concorso, i candidati possano indistintamente utilizzare qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione. Le istituzioni avrebbero bisogno di personale operativo, e sarebbe dunque inevitabile che nei contatti di natura amministrativa, relativi all’organizzazione del concorso, il candidato debba essere in grado anche di comunicare in lingue che siano utili alle istituzioni, come l’inglese, il francese e il tedesco. Infatti, già tali comunicazioni amministrative sarebbero degli elementi comunque connessi con il contesto lavorativo in cui il candidato si troverà in caso di superamento di uno dei concorsi in questione.

90      La Commissione aggiunge che, in ogni caso, le comunicazioni tra i candidati e l’EPSO sono informazioni elementari, relative allo svolgimento delle prove e alle varie tappe della procedura di concorso. A fronte del grado di conoscenza e di utilizzo delle lingue francese, inglese o tedesca richiesto nelle rettifiche impugnate, un candidato le cui conoscenze linguistiche non gli permettessero neanche di comprendere le comunicazioni in parola, redatte in una di queste tre lingue, non potrebbe certamente pensare di poter essere assunto in un’istituzione dell’Unione. Per gli stessi motivi, i candidati di lingua materna francese, inglese o tedesca non sarebbero in alcun modo avvantaggiati. La Commissione invoca, a sostegno delle proprie affermazioni, alcune statistiche relative ai concorsi organizzati nel 2013 a seguito della pubblicazione delle rettifiche impugnate, le quali dimostrerebbero, a suo avviso, che i candidati di nazionalità italiana erano in testa alla lista di coloro la cui candidatura è stata considerata valida.

91      Inoltre, le informazioni generali sulle procedure di concorso che apparirebbero nel sito dell’EPSO sarebbero pubblicate, al pari della guida del 2012, in tutte le lingue ufficiali. Secondo la Commissione, imporre all’EPSO l’obbligo di garantire la traduzione di tutti gli atti di candidatura ricevuti, dalla lingua madre del candidato verso l’inglese, il francese o il tedesco, sarebbe manifestamente contrario all’interesse del servizio. Inoltre, una traduzione dei curriculum vitae dei candidati penalizzerebbe questi ultimi, in quanto costoro perderebbero il controllo sulle informazioni che essi stessi hanno fornito.

92      Ai fini dell’esame di tali argomenti, occorre ricordare, anzitutto, il tenore delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1. Quest’ultimo prevede, all’articolo 1, nella versione applicabile al momento della pubblicazione delle rettifiche impugnate, quanto segue:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».

93      L’articolo 2 del medesimo regolamento così dispone:

«I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua».

94      L’articolo 6 del regolamento n. 1 stabilisce che le istituzioni possono determinare nei loro regolamenti interni le modalità di applicazione del regime linguistico istituito da tale regolamento. Tuttavia, conformemente a quanto constatato dalla Corte al punto 67 della sentenza Italia/Commissione (punto 58 supra, EU:C:2012:752), le istituzioni interessate dalle rettifiche impugnate (che erano anche quelle interessate dai bandi di concorso in questione nella causa suddetta) non hanno stabilito, sulla base dell’articolo 6 del regolamento n. 1, le modalità del loro regime linguistico nei loro regolamenti interni. La Corte ha altresì precisato che i bandi di concorso non possono essere considerati come costituenti dei regolamenti interni in ordine a tale aspetto.

95      Precedentemente alla pronuncia della sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752), il Tribunale aveva statuito che il regolamento n. 1 non era applicabile alle relazioni tra le istituzioni e i loro funzionari e agenti, in quanto esso fissa unicamente il regime linguistico applicabile tra le istituzioni ed uno Stato membro o una persona che ricade nella giurisdizione di uno degli Stati membri. Il Tribunale aveva altresì statuito che i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, nonché i candidati a tali posti, sono assoggettati, per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dello Statuto, ivi comprese quelle relative all’assunzione nell’ambito di un’istituzione, unicamente alla giurisdizione dell’Unione. In base a questa medesima giurisprudenza, l’equiparazione ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione dei candidati a tali posti, in materia di regime linguistico applicabile, trovava la propria giustificazione nella circostanza che tali candidati entrano in relazione con un’istituzione dell’Unione unicamente al fine di ottenere un posto di funzionario o di agente, per il quale talune conoscenze linguistiche sono necessarie e possono essere imposte dalle disposizioni applicabili per assegnare il posto medesimo. Tale giurisprudenza faceva anche riferimento all’articolo 6 del regolamento n. 1 e alla possibilità per le istituzioni, prevista in tale articolo, di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei loro regolamenti interni (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2008, Italia/Commissione, T‑185/05, Racc., EU:T:2008:519, punti da 117 a 119 e la giurisprudenza ivi citata).

96      Tuttavia, a seguito della sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752), tali considerazioni non potrebbero più essere ritenute valide. Infatti, la Corte ha statuito che, in assenza di norme regolamentari speciali applicabili ai funzionari e agli agenti, e in mancanza di disposizioni al riguardo nei regolamenti interni delle istituzioni interessate, nessun testo normativo consente di concludere che i rapporti tra tali istituzioni e i loro funzionari e agenti siano totalmente esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1. Lo stesso vale, a fortiori, secondo la Corte, per quanto riguarda i rapporti tra le istituzioni e i candidati a un concorso esterno che non sono, di norma, né funzionari né agenti (sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punti 68 e 69).

97      A questo proposito, deve essere respinto l’argomento della Commissione (v. punto 86 supra) relativo alla non pertinenza di tale parte della sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752), per quanto riguarda la legittimità della limitazione delle lingue di comunicazione tra i candidati e l’EPSO. Infatti, in tale parte della sua sentenza, la Corte ha esaminato l’applicabilità del regolamento n. 1 ai candidati ad un concorso ed ha concluso che tale regolamento era ad essi applicabile. Tale conclusione è pertinente anche per quanto riguarda la questione sollevata con il sesto motivo di ricorso.

98      Inoltre, alla luce delle considerazioni che precedono, anche l’argomento della Commissione (v. punto 87 supra) secondo cui i candidati ad una procedura di concorso si trovano in una «posizione intermedia», deve essere respinto.

99      Quanto all’argomento della Commissione relativo alla sentenza Kik/UAMI, punto 86 supra (EU:C:2003:434, punto 82), è sufficiente rilevare che, a differenza dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del quale, nella causa decisa da tale sentenza, veniva in discussione il regime linguistico, le istituzioni interessate dalle rettifiche impugnate non sono assoggettate ad uno specifico regime linguistico (sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punto 86). Esse sono assoggettate al regime linguistico istituito dal regolamento n. 1.

100    Alla luce di tali considerazioni, nonché del tenore letterale chiaro e non ambiguo dell’articolo 2 del regolamento n. 1, si deve concludere che le rettifiche impugnate, prevedendo, mediante un rinvio alla guida del 2012, che i candidati ai concorsi controversi sono tenuti a comunicare con l’EPSO in una lingua che essi devono scegliere tra il francese, l’inglese e il tedesco, violano il regolamento n. 1. Tale motivazione è sufficiente per giustificare l’annullamento delle rettifiche suddette, senza che sia necessario verificare se, come sostenuto dalla Repubblica italiana, detta disposizione delle rettifiche impugnate conduca ad una discriminazione vietata, fondata sulla lingua.

101    Infatti, l’atto di candidatura è, senza alcun dubbio, un testo che viene diretto alle istituzioni che hanno creato l’EPSO da parte di una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, ossia il candidato. Pertanto, in applicazione dell’articolo 2 del regolamento n. 1, questa persona (il candidato) ha il diritto di scegliere la lingua di redazione del testo suddetto tra tutte le lingue ufficiali elencate all’articolo 1 del medesimo regolamento. Le rettifiche impugnate, limitando tale scelta al francese, all’inglese e al tedesco, violano le suddette disposizioni. Lo stesso vale per le altre eventuali comunicazioni che un candidato può essere stato indotto ad inviare all’EPSO in merito ai concorsi contemplati dalle rettifiche impugnate.

102    Inoltre, le comunicazioni inviate dall’EPSO a ciascun candidato che gli abbia sottoposto un atto di candidatura costituiscono risposte, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1, all’atto di candidatura e agli altri eventuali testi che il candidato abbia inviato a detto ufficio. Pertanto, in forza di quest’ultimo articolo, tali risposte devono essere redatte nella lingua che il candidato in questione ha scelto, tra tutte le lingue ufficiali, per la redazione dei propri testi. Pertanto, le rettifiche impugnate violano il regolamento di cui sopra anche in quanto prevedono che l’EPSO invierà comunicazioni ai candidati in una lingua scelta da questi ultimi tra il francese, l’inglese o il tedesco, e non tra tutte le lingue ufficiali.

103    Il rispetto, da parte dell’EPSO, dell’obbligo impostogli dall’articolo 2 del regolamento n. 1 di comunicare con i candidati ai concorsi contemplati dalle rettifiche impugnate in una lingua scelta liberamente da ciascun candidato tra tutte le lingue ufficiali, e non soltanto in lingua francese, inglese o tedesca, presenta un’importanza tanto maggiore per il fatto che le informazioni fornite dai candidati e le loro dichiarazioni effettuate al momento del deposito della loro candidatura vengono successivamente trattate dalla commissione giudicatrice e possono rivelarsi determinanti. Infatti, per quanto riguarda il concorso EPSO/AD/177/10, nella parte V, punto 1, del relativo bando si prevede che i candidati saranno ammessi alla «fase di valutazione» a condizione, tra l’altro, che «[essi,] secondo quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione elettronica, [soddisfino] le condizioni generali e specifiche indicate al titolo III» del bando suddetto. Lo stesso vale per quanto riguarda i concorsi EPSO/AD/178‑179/10. I bandi EPSO/AD/178‑179/10 prevedevano, oltre a un vaglio dei requisiti generali e specifici di ammissione a tali concorsi «sulla base delle informazioni fornite nell’atto di candidatura elettronica» (parte V, punto 1, dei bandi EPSO/AD/178‑179/10), una «selezione su titoli», effettuata dalla commissione giudicatrice «onde individuare i candidati che possono essere invitati alla fase di valutazione», unicamente «sulla scorta delle dichiarazioni dei candidati nei rispettivi atti di candidatura elettronica» (parte V, punto 2, dei bandi EPSO/AD/178‑179/10). Come si è illustrato al punto 70 supra, tali disposizioni sono state in seguito, implicitamente, riprese nelle rettifiche impugnate e fanno dunque parte della cornice normativa dei concorsi in questione.

104    Alla luce di quanto appena osservato, è evidente che occorre che i candidati possano redigere l’atto di candidatura nella lingua di loro scelta, eventualmente quella materna, e non in una lingua che, per alcuni di essi, non sarebbe quella in cui si esprimono al meglio, quand’anche essi ne abbiano una conoscenza soddisfacente.

105    Il fatto che la parte 3 della guida del 2012 segnali che la scelta delle lingue di comunicazione dei candidati con l’EPSO è limitata «[p]er assicurare la chiarezza e la comprensione dei testi a carattere generale e delle comunicazioni indirizzate ai candidati o da questi inviate» non può portare a diversa conclusione. L’imposizione, da parte dell’EPSO, dell’utilizzazione di una delle tre lingue summenzionate a candidati che avrebbero preferito comunicare con esso in un’altra lingua ufficiale non può «assicurare la chiarezza e la comprensione», da parte di questi candidati, dei testi a carattere generale e delle comunicazioni che l’EPSO invierà loro. Lo stesso vale per quanto riguarda la comprensione, da parte dell’EPSO, delle comunicazioni che esso riceverà da tali candidati, dal momento che la chiarezza delle stesse rischia di essere pregiudicata, per il fatto che saranno redatte in una lingua che non è la lingua di prima scelta dei candidati in questione.

106    Comunque sia, è sufficiente rilevare che l’articolo 2 del regolamento n. 1 non prevede alcuna eccezione all’obbligo da esso imposto, né per i motivi menzionati nella parte 3 della guida del 2012 né per altri motivi (v., in tal senso e per analogia, sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punto 72).

107    Tali considerazioni permettono altresì di respingere gli altri argomenti addotti dalla Commissione.

108    L’argomento relativo all’autonomia delle istituzioni dell’Unione (v. punto 88 supra) non può essere accolto. È vero che la giurisprudenza riconosce il principio dell’autonomia funzionale delle istituzioni dell’Unione quanto alla scelta dei loro funzionari e agenti, sancito all’articolo 2 dello Statuto. Tali istituzioni dispongono infatti di un ampio margine di discrezionalità e di un’autonomia per quanto riguarda la creazione di un posto di funzionario o di agente, la scelta del funzionario o dell’agente per la copertura del posto istituito, e la natura del rapporto di lavoro che le lega ad un agente (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2005, AB, C‑288/04, Racc., EU:C:2005:526, punti 26 e 28). Tuttavia, tale autonomia non le dispensa dall’obbligo di rispettare le norme applicabili del diritto dell’Unione, ivi comprese quelle di cui all’articolo 2 del regolamento n. 1, che sono state violate nel caso di specie.

109    Occorre aggiungere che la necessità di conformarsi agli obblighi imposti dal regolamento n. 1 non ha come conseguenza di impedire alle istituzioni dell’Unione di stabilire esse stesse, nell’esercizio della loro autonomia funzionale evocata dalla Commissione, le proprie esigenze linguistiche. L’articolo 2 del regolamento n. 1, che viene in discussione nell’ambito dell’esame del sesto motivo di ricorso, non osta a che, in un bando di concorso, vengano stabiliti requisiti linguistici specifici nei confronti dei candidati. L’articolo suddetto prevede soltanto che, anche in un’ipotesi siffatta, l’autore del bando di concorso, nella fattispecie l’EPSO, debba comunicare con ciascun candidato nella lingua ufficiale scelta da quest’ultimo, e non in una lingua scelta in un gruppo più ristretto di lingue, quand’anche la conoscenza di almeno una di tali lingue sia una delle condizioni di ammissione al concorso.

110    Anche l’argomento della Commissione secondo cui le comunicazioni tra i candidati e l’EPSO vertono su informazioni elementari, che un candidato dotato di una conoscenza del francese, dell’inglese o del tedesco sufficiente per poter partecipare al concorso non avrebbe alcuna difficoltà a comprendere, deve essere respinto, al pari di quello secondo cui sarebbe incompatibile con l’interesse del servizio e con il buon senso dover tradurre gli atti di candidatura dalle lingue in cui sono redatti verso il francese, l’inglese o il tedesco. L’articolo 2 del regolamento n. 1 non prevede alcuna eccezione all’obbligo da esso imposto, né per ragioni connesse all’interesse del servizio né per altre ragioni. Inoltre, si è già rilevato che tale articolo lascia alla persona che dirige un testo ad un’istituzione la scelta della lingua di redazione di tale testo e impone alle istituzioni l’obbligo di rispondergli nella stessa lingua, indipendentemente dall’eventuale conoscenza, da parte di detta persona, di un’altra lingua.

111    Infine, non può essere accolto né l’argomento secondo cui le informazioni figuranti nel sito dell’EPSO e nella guida del 2012 sarebbero disponibili in tutte le lingue ufficiali, né quello secondo cui i candidati di nazionalità italiana non avrebbero subito alcun pregiudizio a causa dell’impossibilità di utilizzare l’italiano nelle loro comunicazioni con l’EPSO.

112    Quanto al primo argomento, è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, viene in questione la lingua utilizzata nelle comunicazioni individuali tra i candidati e l’EPSO, e le circostanze invocate non hanno alcuna incidenza sull’obbligo di quest’ultimo di rispettare l’articolo 2 del regolamento n. 1, relativamente a tali comunicazioni.

113    Quanto al secondo argomento, è sufficiente ricordare che la violazione di una norma giuridica dell’Unione, nella specie l’articolo 2 del regolamento n. 1, che l’EPSO era tenuto a rispettare, è sufficiente per determinare l’annullamento delle rettifiche impugnate, senza che sia necessario dimostrare che tale violazione abbia causato un danno a determinati candidati.

114    In conclusione, tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre accogliere il sesto motivo di ricorso e annullare le rettifiche impugnate, così come definite quanto alla loro natura e al loro contenuto ai punti da 68 a 70 supra, nella misura in cui esse limitano le lingue utilizzabili per la presentazione delle candidature e nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO al francese, all’inglese e al tedesco.

 Sulla legittimità della limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della seconda lingua da parte dei candidati ai concorsi contemplati dalle rettifiche impugnate

115    Occorre esaminare la legittimità della limitazione alle sole lingue francese, inglese o tedesca della scelta della seconda lingua da parte dei candidati ai concorsi contemplati dalle rettifiche impugnate, dato che si tratta di una parte differente di tali rettifiche, sulla quale l’illegittimità constatata supra al punto 100 non ha alcuna incidenza.

116    A questo proposito, occorre esaminare il terzo e il settimo motivo di ricorso dedotti dalla Repubblica italiana.

117    Il terzo motivo di ricorso riguarda la violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, 27, secondo comma, e 28, lettera f), dello Statuto, nonché dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto. In sostanza, la Repubblica italiana fa valere che la limitazione – prevista dalle rettifiche impugnate – alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della seconda lingua dei candidati ai concorsi in questione, la quale sarebbe la lingua sia dei test di accesso che delle prove di valutazione dei candidati ammessi, viola tutte le disposizioni sopra citate. La ricorrente sottolinea inoltre che, nei settori interessati dai concorsi controversi, «palesemente, è necessaria la massima latitudine di competenze linguistiche, ben oltre [le lingue inglese, francese e tedesca], per poter efficacemente operare su scala europea».

118    Il settimo motivo di ricorso riguarda la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e 28, lettera f), dello Statuto, e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto, la violazione del principio di proporzionalità, nonché un «travisamento dei fatti». In sostanza, mediante tale motivo, la Repubblica italiana fa valere un difetto e un’insufficienza di motivazione delle rettifiche impugnate. Essa contesta inoltre la fondatezza di tale motivazione e la sua conformità alle disposizioni sopra citate.

119    Con la sua memoria di intervento, il Regno di Spagna deduce, in sostanza, una violazione del principio di non discriminazione in base alla lingua, sancito all’articolo 1 quinquies dello Statuto.

120    Esso fa valere che la motivazione della limitazione della scelta della seconda lingua (v. punto 32 supra) consiste in un «testo stereotipato» che non è sufficiente per ottemperare alla sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752). Infatti, a suo avviso, gli atti impugnati sono inficiati dai medesimi vizi che caratterizzavano i bandi controversi nella causa decisa dalla sentenza sopra citata. La motivazione di tali atti sarebbe «generica» e non soddisfarebbe i «requisiti probatori minimi atti a giustificare una limitazione del regime linguistico integrale».

121    Per quanto riguarda, anzitutto, un’eventuale mancanza o insufficienza di motivazione delle rettifiche impugnate, dedotta nell’ambito del settimo motivo di ricorso, la Commissione respinge l’argomentazione della Repubblica italiana.

122    A questo proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una formalità sostanziale, la quale va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che invece attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di un atto consiste nell’esporre formalmente le ragioni su cui si fonda tale atto. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito dell’atto in questione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur esponendo ragioni errate (v. sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Racc., EU:C:2008:392, punto 181 e la giurisprudenza ivi citata).

123    Nel caso di specie, come si è rilevato supra al punto 32, le rettifiche impugnate contengono senz’altro una motivazione intesa a giustificare il requisito secondo cui i candidati devono possedere una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco, lingue cui è limitata la scelta dei candidati quanto alla seconda lingua del concorso. Pertanto, non può addebitarsi all’autore delle rettifiche, ossia all’EPSO, una violazione dell’obbligo di motivazione. La questione della fondatezza di tale motivazione è distinta e verrà esaminata qui di seguito.

124    Ai fini dell’esame di quest’ultima questione, occorre ricordare il tenore letterale delle disposizioni menzionate dalla Corte nella sua sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752), parimenti richiamate dalla Repubblica italiana nella sua argomentazione, nonché le conclusioni che la Corte ha ricavato da tali disposizioni.

125    Ai punti da 81 a 84 della sua sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752), la Corte ha fatto riferimento, oltre che all’articolo 1 del regolamento n. 1 (v. punto 92 supra), anche agli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e 28, lettera f), dello Statuto, nonché all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto.

126    L’articolo 1 quinquies dello Statuto stabilisce, al paragrafo 1, che, nell’applicazione dello Statuto, è vietata qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sulla lingua. A norma del paragrafo 6 del medesimo articolo, «[n]el rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale».

127    L’articolo 28, lettera f), dello Statuto dispone che, per la nomina a funzionario, occorre possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione. Come sottolineato dalla Corte nella sua sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752, punto 83), tale disposizione precisa invero che la conoscenza soddisfacente di un’altra lingua è richiesta «nella misura necessaria alle funzioni» che il candidato è chiamato a svolgere, ma non indica i criteri che possono essere presi in considerazione per limitare la scelta di tale lingua nell’ambito delle lingue ufficiali menzionate all’articolo 1 del regolamento n. 1.

128    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto, il bando di concorso può specificare eventualmente le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire. Tuttavia, come indicato dalla Corte nella sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752, punto 84), da tale disposizione non discende un’autorizzazione generale a derogare alle prescrizioni dell’articolo 1 del regolamento n. 1.

129    La Corte ha dunque concluso che le disposizioni menzionate supra ai punti da 126 a 128 non prevedono criteri espliciti che consentano di limitare la scelta della seconda lingua che i candidati ad un concorso per l’assunzione di funzionari dell’Unione devono conoscere, indipendentemente dal fatto che tale restrizione avvenga a favore delle tre lingue imposte dalle rettifiche impugnate oppure a favore di altre lingue ufficiali (sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punto 85). La Corte ha inoltre constatato che le istituzioni interessate dalle rettifiche impugnate (che erano del pari interessate dai bandi di concorso controversi nella causa dinanzi alla Corte) non erano assoggettate ad un regime linguistico specifico (v. punto 99 supra).

130    La Corte ha nondimeno rilevato che dall’insieme delle disposizioni sopra citate risultava che l’interesse del servizio poteva costituire un obiettivo legittimo idoneo ad essere preso in considerazione. In particolare, l’articolo 1 quinquies dello Statuto autorizza limitazioni ai principi di non discriminazione e di proporzionalità. È necessario però, secondo la Corte, che tale interesse del servizio sia oggettivamente giustificato e che il livello di conoscenze linguistiche richiesto risulti proporzionato alle effettive esigenze del servizio (sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, punto 88).

131    A questo proposito, la Corte ha sottolineato che eventuali norme che limitino la scelta della seconda lingua devono stabilire criteri chiari, oggettivi e prevedibili affinché i candidati possano sapere, con sufficiente anticipo, quali requisiti linguistici debbono essere soddisfatti, e ciò al fine di potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni (sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punto 90).

132    Nella causa decisa dalla sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752, punto 91), la Corte ha constatato che le istituzioni interessate non avevano mai adottato norme interne ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1. La Corte ha aggiunto che la Commissione non aveva neppure invocato l’esistenza di altri atti, quali ad esempio comunicazioni enuncianti i criteri per una limitazione della scelta di una lingua come seconda lingua per partecipare ai concorsi in esame in quella causa. Infine, essa ha constatato che i bandi di concorso controversi in quella causa non recavano alcuna motivazione che giustificasse la scelta delle tre lingue (francese, inglese, tedesco) alle quali era limitata la scelta della seconda lingua dei candidati a detti concorsi.

133    Risulta da tali considerazioni della Corte che la limitazione della scelta della seconda lingua da parte dei candidati di un concorso ad un numero ristretto di lingue, ad esclusione delle altre lingue ufficiali, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punto 102). È infatti evidente che, mediante una clausola siffatta, alcuni potenziali candidati, ossia quelli che possiedono una conoscenza soddisfacente di almeno una delle lingue designate, sono avvantaggiati, in quanto possono partecipare al concorso ed essere così assunti come funzionari o agenti dell’Unione, mentre gli altri, che non hanno una conoscenza siffatta, sono esclusi.

134    La Commissione fa valere che non si tratta di una discriminazione fondata sulla nazionalità. Orbene, un argomento siffatto è inoperante, in quanto l’articolo 1 quinquies dello Statuto non vieta soltanto le discriminazioni fondate sulla nazionalità, ma anche varie altre forme di discriminazione, comprese quelle fondate sulla lingua.

135    Nel medesimo contesto, la Commissione fa valere che nessuna discriminazione poteva sussistere in diritto, posto che i candidati potevano svolgere una parte dei concorsi contemplati dalle rettifiche impugnate nella propria lingua madre e che la scelta della seconda lingua si faceva sulla base delle lingue in assoluto più diffuse, studiate e conosciute in Europa.

136    Questo argomento deve essere respinto. L’articolo 1 quinquies dello Statuto vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua, anche quando il numero delle vittime di tale discriminazione sia abbastanza ristretto. Tutt’altra questione è quella se una discriminazione possa essere tollerata per altri motivi, nel qual caso il numero ristretto delle potenziali vittime di una discriminazione può costituire un valido argomento, che depone a favore del carattere proporzionato della misura di cui trattasi.

137    A questo proposito, occorre altresì respingere l’argomento addotto dalla Commissione secondo cui, in ogni caso, la modesta difficoltà dei test di accesso, organizzati, in applicazione delle rettifiche impugnate, nella lingua 2 del concorso, «non era (…) tale per cui essi potevano essere superati solo da candidati madre lingua». Come si è precisato al punto 113 supra, la violazione di una norma giuridica dell’Unione, nella specie il divieto di discriminazioni fondate sulla lingua, che l’EPSO era tenuto a rispettare, è sufficiente per determinare l’annullamento delle rettifiche impugnate, senza che sia necessario dimostrare che tale violazione abbia causato un danno a determinati candidati.

138    Pertanto, occorre esaminare se, limitando alle sole lingue francese, inglese e tedesca la scelta della seconda lingua per i candidati interessati dalle rettifiche impugnate, l’EPSO, autore di tali rettifiche, abbia violato l’articolo 1 quinquies dello Statuto, istituendo una discriminazione vietata, fondata sulla lingua.

139    Occorre constatare che, a differenza dei bandi di concorso esaminati nella causa sfociata nella sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752), le rettifiche impugnate contengono una motivazione (v. punto 32 supra), inserita specificatamente per soddisfare le prescrizioni di detta sentenza. Risulta in particolare da tale motivazione che «l’opzione relativa alla seconda lingua della presente selezione è stata definita in base all’interesse del servizio, secondo cui il personale neoassunto deve essere immediatamente operativo e capace di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano», e che, «[i]n caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni potrebbe essere seriamente compromesso».

140    Occorre tuttavia osservare che le altre constatazioni della Corte ricordate al punto 132 supra restano valide anche per quanto riguarda le circostanze della presente causa. Infatti, come d’altronde confermato dalla Commissione all’udienza, le istituzioni interessate dalle rettifiche impugnate non hanno adottato, dopo la pronuncia della sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752), e fino alla pubblicazione delle suddette rettifiche, né norme interne ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1, né altri atti, quali ad esempio comunicazioni enuncianti i criteri per una limitazione della scelta di una lingua come seconda lingua dei candidati ad un concorso inteso all’assunzione di funzionari dell’Unione. Occorre, in particolare, constatare come nessuna indicazione in tal senso sia contenuta nella guida del 2012.

141    Risulta dalla sentenza Italia/Commissione, punto 58 supra (EU:C:2012:752, punto 95), che la mancanza di norme o di comunicazioni quali quelle contemplate al punto 140 supra non può essere compensata attraverso il contenuto di un bando di concorso, il quale, necessariamente, fa riferimento soltanto ad un determinato concorso. Il termine tra la pubblicazione di un bando di concorso e la data delle prove previste in quest’ultimo non consente necessariamente a un candidato di acquisire le conoscenze linguistiche sufficienti per dimostrare le proprie competenze professionali. Quanto alla possibilità di apprendere in vista di futuri concorsi una delle tre lingue alle quali le rettifiche impugnate limitano la scelta della seconda lingua, essa presuppone che le lingue imposte dall’EPSO siano determinabili con grande anticipo di tempo. Orbene, la mancanza di norme quali quelle menzionate al punto 132 supra non garantisce in alcun modo il perdurare della scelta delle lingue di concorso e non consente alcuna prevedibilità in materia.

142    Occorre tuttavia verificare se la motivazione inserita nelle rettifiche impugnate dimostri che la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della seconda lingua da parte dei candidati ai concorsi controversi è giustificata dall’interesse del servizio e rispetta il principio di proporzionalità.

143    È necessario, anzitutto, definire i parametri di tale verifica. La Commissione richiama il principio dell’autonomia delle istituzioni dell’Unione (v. punto 108 supra) per far valere che queste ultime dispongono di un potere discrezionale «particolarmente ampio», posto che esse sono le sole a poter decidere la propria politica del personale. Detta istituzione ne deduce che, in tale contesto, il principio di non discriminazione è violato solo in caso di scelte arbitrarie o manifestamente inadeguate alla luce dell’obiettivo perseguito, il quale, a suo avviso, è quello di poter disporre di candidati immediatamente operativi e di assumere funzionari dotati dei più alti requisiti di competenza, rendimento e integrità.

144    A questo proposito, occorre osservare che soltanto l’obiettivo consistente nel disporre di candidati immediatamente operativi è idoneo a giustificare, eventualmente, una discriminazione fondata sulla lingua. Per contro, una discriminazione siffatta non è idonea a facilitare l’assunzione dei funzionari dotati dei più alti requisiti di competenza, rendimento e integrità, dato che queste qualità sono, all’evidenza, indipendenti dalle conoscenze linguistiche di un candidato.

145    Poi, occorre ricordare che l’autonomia funzionale delle istituzioni non dispensa queste ultime dall’obbligo di rispettare le norme applicabili del diritto dell’Unione, di cui fa parte l’articolo 1 quinquies dello Statuto.

146    Inoltre, è pur vero che, secondo una costante giurisprudenza, nelle materie rientranti nell’esercizio di un potere discrezionale, il principio di non discriminazione risulta violato qualora l’istituzione interessata operi una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata in rapporto all’obiettivo della normativa (v. sentenza del 20 marzo 2012, Kurrer e a./Commissione, da T‑441/10 P a T‑443/10 P, Racc. FP, EU:T:2012:133, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, C‑485/08 P, Racc., EU:C:2010:188, punto 72).

147    Tuttavia, tale giurisprudenza non esclude qualsiasi verifica, da parte del giudice dell’Unione, delle eventuali necessità di specifiche conoscenze linguistiche dei candidati ad un concorso per l’assunzione di funzionari o agenti dell’Unione. Al contrario, risulta dalle considerazioni della Corte menzionate al punto 130 supra che spetta al giudice dell’Unione verificare che tali necessità siano oggettivamente giustificate e proporzionate alle effettive esigenze del servizio, ossia, in altri termini, che esse non siano arbitrarie o manifestamente inadeguate in rapporto all’obiettivo preventivato.

148    Secondo la motivazione delle rettifiche impugnate, «in base all’interesse del servizio (…) il personale neoassunto deve essere immediatamente operativo e capace di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano». Sulla base di una prassi consolidata delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda le lingue utilizzate nella comunicazione interna, e tenendo conto delle esigenze dei servizi in materia di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli, si conclude che le tre lingue summenzionate rimangono le lingue maggiormente utilizzate.

149    Si constata poi che le tre lingue suddette sono di gran lunga le seconde lingue maggiormente scelte dai partecipanti ai concorsi, quando la scelta della seconda lingua è libera. Secondo le rettifiche impugnate, questo dato conferma che la conoscenza di tali lingue corrisponde agli attuali standard professionali e di istruzione, motivo per cui la padronanza di almeno una di esse può essere considerata un requisito per candidarsi a un posto di lavoro presso le istituzioni dell’Unione. Sulla scorta di tali considerazioni, si conclude che, «per raggiungere un equilibrio tra l’interesse del servizio e le esigenze e capacità dei candidati, tenendo conto del settore specifico del presente concorso, è legittimo organizzare le prove in francese, inglese e tedesco, per assicurare che, a prescindere dalla loro prima lingua, tutti i candidati padroneggino a livello operativo almeno una di queste tre lingue ufficiali».

150    Il rilievo secondo cui «[u]n esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni dell’Unione di valutare, in un ambiente assai simile a quello in cui i neoassunti dovranno lavorare, se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi», sembra essere stato formulato per giustificare l’organizzazione di alcune prove nella seconda lingua, scelta da ciascun candidato tra il francese, l’inglese e il tedesco. Il requisito secondo cui i candidati che scelgono una di queste tre lingue come prima lingua devono comunque sostenere tali prove in un’altra di queste tre lingue, che avranno scelto come seconda lingua, viene giustificato con l’esigenza «della parità di trattamento».

151    L’affermazione secondo cui le tre lingue di cui sopra sono le lingue maggiormente utilizzate, alla luce, in particolare, della prassi consolidata delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda le lingue di comunicazione interna, occupa una posizione chiave in tale ragionamento. È però giocoforza constatare che si tratta di un’affermazione vaga, non completata da indicazioni concrete.

152    Infatti, questa presunta prassi delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda le lingue utilizzate nella comunicazione interna non viene minimamente illustrata. In particolare, non viene precisato se essa implichi l’utilizzazione parallela di queste tre lingue come lingue di comunicazione interna in tutti i servizi di tutte le istituzioni interessate dalle rettifiche impugnate, o se piuttosto alcuni servizi utilizzino una di queste lingue ed altri un’altra lingua. In quest’ultima ipotesi, vi sarebbe il rischio che i servizi di possibile destinazione dei candidati che risulteranno vincitori dei concorsi controversi non utilizzino l’una o l’altra delle tre lingue summenzionate come lingua di lavoro interna, il che metterebbe in discussione il carattere ragionevole e proporzionato della limitazione a queste sole tre lingue della scelta della seconda lingua per i candidati ai concorsi in questione. Infatti, in un simile caso, o alcuni candidati, pur avendo superato uno di questi concorsi, non verrebbero assunti, o i servizi interessati sarebbero obbligati ad assumere, in parte, candidati che non padroneggiano la lingua di comunicazione interna, nel qual caso si porrebbe legittimamente la questione del senso e dell’utilità della limitazione di cui sopra.

153    La Commissione ha fornito, nei suoi scritti difensivi, alcune precisazioni a questo proposito ed ha prodotto elementi di prova supplementari. Tuttavia, il loro esame non consente di dissipare i seri dubbi che le suesposte affermazioni contenute nelle rettifiche impugnate sollevano.

154    In primo luogo, la Commissione fa valere che il francese, l’inglese e il tedesco sono «le tre lingue principali delle deliberazioni delle istituzioni dell’Unione». A suo avviso, tale situazione era connotata dall’iniziale uso del francese e del tedesco e si è arricchita, dal 1973, con l’introduzione dell’inglese. Essa aggiunge che la lingua tradizionale delle deliberazioni delle giurisdizioni in seno alla Corte di giustizia dell’Unione europea è il francese, mentre l’inglese è «la lingua di lavoro più diffusa nelle Agenzie». Tale stato di cose sarebbe confermato, tra l’altro, dal regime linguistico del Comitato dei Rappresentanti permanenti (Coreper), incaricato, a norma dell’articolo 16, paragrafo 7, TUE, della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unione europea.

155    È però giocoforza constatare che, fatta eccezione per le copie di alcuni messaggi di posta elettronica, prodotti per dimostrare che il francese, l’inglese e il tedesco sarebbero le lingue veicolari utilizzate dagli Stati membri in seno al Coreper, la Commissione non ha fornito altri elementi di prova a sostegno delle allegazioni poc’anzi riassunte.

156    In mancanza di siffatti elementi, l’affermazione, vaga e generica, secondo cui il francese, l’inglese e il tedesco sarebbero le lingue «principali» delle deliberazioni delle istituzioni dell’Unione, non può essere ammessa. La stessa Commissione ammette che l’unica lingua delle deliberazioni di tutte le giurisdizioni che compongono la Corte di giustizia è, tradizionalmente, il francese. Inoltre, è notorio che i membri del Parlamento europeo si esprimono, in seduta plenaria o in commissione, in tutte le lingue ufficiali. Lo stesso vale per i rappresentanti degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio.

157    Inoltre, anche ammettendo che, come afferma la Commissione, le tre lingue summenzionate siano le «lingue veicolari» utilizzate in seno al Coreper, una simile circostanza sarebbe irrilevante ai fini della soluzione della controversia. Infatti, non risulta da alcun elemento del fascicolo, né la Commissione sostiene, che esista un nesso qualsivoglia tra le attività del Coreper e le funzioni che i candidati ai concorsi controversi possono trovarsi a esercitare, qualora superino uno di tali concorsi e vengano assunti.

158    Tale considerazione è valida, più in generale, per qualsiasi eventuale argomento attinente all’utilizzazione di una o più lingue come «lingue di deliberazione» di un’istituzione dell’Unione: anche supponendo che i membri di una determinata istituzione utilizzino esclusivamente una o talune lingue nelle loro deliberazioni, non si può presumere, senza ulteriori spiegazioni, che un funzionario di nuova assunzione, il quale non padroneggi alcuna di queste lingue, non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione di cui trattasi.

159    In secondo luogo, la Commissione fa valere che il francese, l’inglese e il tedesco sarebbero le tre lingue nelle quali la quasi totalità dei documenti viene tradotta a cura della propria Direzione generale della Traduzione. La Commissione produce, a sostegno di tale affermazione, delle statistiche riguardanti le lingue di partenza e le lingue di arrivo dei testi tradotti tra il 2000 e il 2012. A suo avviso, se ne può dedurre chiaramente che le tre lingue in questione rappresentano le lingue più richieste dai servizi della Commissione nelle domande di traduzione dei documenti, sia come lingua di partenza, nel caso della traduzione ad uso interno di un documento esterno, sia come lingua di arrivo, e cioè nel caso di documenti interni destinati ad uso esterno.

160    Occorre osservare, anzitutto, che la pertinenza di tali statistiche risulta sminuita, per il fatto che esse riguardano soltanto la Commissione. Infatti, nulla consente di concludere che la situazione sia la stessa nel caso delle altre istituzioni interessate dalle rettifiche impugnate.

161    Occorre poi constatare che la Commissione muove dall’erronea premessa secondo cui le statistiche sulla lingua di partenza di un documento tradotto concernerebbero soltanto documenti esterni, tradotti ai fini di un uso interno, e, all’inverso, le statistiche relative alla lingua di arrivo dei documenti tradotti riguarderebbero soltanto documenti interni, destinati ad un uso esterno. Le statistiche da essa fatte valere suddividono il numero di pagine tradotte in funzione della lingua del documento originale (lingua di partenza) ovvero della lingua verso la quale la traduzione è stata effettuata (lingua di arrivo), senza distinguere tra le traduzioni destinate ad un uso interno e quelle destinate ad un uso esterno.

162    Pertanto, è impossibile identificare la percentuale dei testi presi in considerazione nelle suddette statistiche che sarebbe di origine interna, destinata ad un uso interno, oppure pertinente per i settori contemplati dalle rettifiche impugnate. Orbene, se una percentuale elevata delle pagine tradotte è di origine esterna, la pertinenza delle statistiche relative alla lingua di partenza dei documenti tradotti, ai fini della determinazione delle lingue interne di lavoro della Commissione, risulta dubbia. Inoltre, poiché non viene fatta alcuna distinzione riguardo ai servizi ai quali ciascuna traduzione è destinata, le eventuali conclusioni che potrebbero trarsi da tali statistiche, quanto all’utilizzazione delle lingue all’interno della Commissione considerata nel suo insieme, non rifletteranno necessariamente la situazione all’interno dei singoli servizi di quest’ultima suscettibili di essere riguardati dai settori cui le rettifiche impugnate si riferiscono.

163    Ad ogni modo, le statistiche presentate dalla Commissione non possono suffragare le affermazioni di quest’ultima, che rispecchiano quelle contenute anche nelle rettifiche impugnate.

164    Quanto alle statistiche relative alla lingua di partenza dei documenti tradotti, se certo esse comprovano che l’inglese, il francese e il tedesco si trovano, rispettivamente, in prima, in seconda e in terza posizione come lingua di partenza delle pagine tradotte, i distacchi tra queste tre lingue sono notevoli.

165    Infatti, nel 2012, i testi in lingua inglese rappresentavano il 77,06% dei testi tradotti, contro il 5,20% per il francese e il 2,90% per il tedesco. La situazione era ampiamente simile nel 2011, con l’80,63% di pagine tradotte per l’inglese, il 5,76% per il francese e il 2,28% per il tedesco. Tra il 2000 e il 2012, la percentuale dell’inglese è aumentata notevolmente (passando dal 55,08 al 77,06%), quella del francese ha conosciuto un arretramento sostanziale (passando dal 32,49 al 5,20%), ed anche il tedesco ha visto un regresso (dal 4,08 al 2,90%). Occorre altresì constatare che il distacco tra il tedesco e l’italiano – lingua questa che, tranne nel 2012, si trovava in quarta posizione – non è considerevole. Le loro rispettive percentuali erano del 2,24% contro il 2,06% nel 2010 e del 2,28% contro l’1,49% nel 2011. Nel 2012, erano lo spagnolo e il greco a trovarsi in quarta posizione, con l’1,61% delle pagine tradotte, a fronte del 2,90% per il tedesco.

166    Riguardo alle statistiche relative alle lingue di arrivo dei testi tradotti, è vero che l’inglese, il francese e il tedesco occupano, rispettivamente, le prime tre posizioni nelle statistiche più recenti (anni 2011 e 2012). Tuttavia, il distacco tra il numero di pagine tradotte verso queste tre lingue e il numero di pagine tradotte verso altre lingue non è particolarmente significativo. Infatti, sul totale delle pagine tradotte nel 2011, il 12,31% lo è stato verso l’inglese, il 7,92% verso il francese, il 6,53% verso il tedesco, il 4,27% verso l’italiano, il 4,20% verso lo spagnolo, il 4,13% verso il neerlandese, il 4,09% verso il portoghese e il 3,94% verso il greco, mentre le traduzioni verso le altre lingue ufficiali, ad eccezione dell’irlandese (0,61% delle pagine tradotte), rappresentano, in ciascun caso, una percentuale superiore al 3,50% delle pagine tradotte. Per il 2012, le percentuali delle pagine tradotte verso l’inglese, il francese e il tedesco erano, rispettivamente, del 14,92%, dell’8,25% e del 6,47%, contro il 4,40% per l’italiano e il 4,26% per lo spagnolo, là dove le traduzioni verso tutte le altre lingue ufficiali (ad eccezione dell’irlandese, con lo 0,41% delle pagine tradotte) rappresentavano, in ciascun caso, almeno il 3,35% delle pagine tradotte. Queste statistiche non consentono di concludere che un candidato risultato vincitore di uno dei concorsi controversi, il quale avesse una conoscenza soddisfacente dell’inglese, del francese o del tedesco, sarebbe pienamente operativo sin dal primo giorno della sua assunzione, mentre un candidato che avesse una conoscenza almeno soddisfacente di due altre lingue ufficiali non lo sarebbe.

167    Risulta, certo, dalle statistiche suddette che una grandissima percentuale delle pagine tradotte provenivano da originali redatti in lingua inglese (lingua di partenza). Tuttavia, le rettifiche impugnate non esigono in via esclusiva una conoscenza soddisfacente dell’inglese. Un candidato che non abbia una conoscenza soddisfacente di tale lingua può partecipare ai concorsi contemplati dalle rettifiche suddette, qualora possieda una conoscenza soddisfacente quantomeno del tedesco o del francese. Come si è rilevato, ciascuna di queste due lingue rappresenta, tanto come lingua di partenza quanto come lingua di arrivo, una percentuale relativamente esigua delle pagine tradotte dai servizi della Commissione. Se un candidato che padroneggia, come seconda lingua, soltanto una delle due lingue suddette può partecipare ai concorsi in questione, non pare giustificato escludere da questi ultimi potenziali candidati che padroneggino altre lingue ufficiali.

168    In terzo luogo, la Commissione fa valere che il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue più parlate dai suoi funzionari e agenti. Per dimostrare tale affermazione, essa produce una tabella, estratta dal sistema di registrazione delle informazioni personali dei propri funzionari e agenti, che sarebbe stata trasmessa anche alla Repubblica italiana con lettera del 14 marzo 2013 del direttore generale del personale della Commissione. Secondo la Commissione, risulta da tale tabella che il francese, il tedesco e, poi, l’inglese sono le lingue prevalentemente indicate dai funzionari e dagli agenti di detta istituzione come lingua principale, seguite dal neerlandese e dall’italiano.

169    Occorre anzitutto rilevare che le riserve espresse sopra riguardo al fatto che le statistiche relative ai testi tradotti riguardano soltanto la Commissione valgono anche per la tabella summenzionata, che concerne unicamente il personale di tale istituzione.

170    Poi, e anche a prescindere da tale circostanza, occorre constatare che la tabella di cui sopra raggruppa i funzionari e gli agenti della Commissione in base alla loro lingua principale, ossia, all’evidenza, la loro lingua materna. Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, detta tabella non consente di trarre alcuna conclusione utile quanto alle lingue parlate dai funzionari di tale istituzione, nella misura in cui i funzionari e gli agenti della Commissione devono conoscere in modo soddisfacente, oltre alla loro lingua materna, almeno un’altra lingua, come richiesto dall’articolo 28, lettera f), dello Statuto (v. punto 127 supra).

171    Inoltre, occorre constatare che la Commissione compie una lettura erronea di detta tabella, là dove essa afferma che i funzionari e gli agenti la cui lingua principale è l’inglese (9,1%) costituiscono il terzo maggior gruppo, dopo quelli aventi il francese (26,9% del totale) e il tedesco (11,1% del totale) come lingue principali. In realtà, i funzionari e gli agenti aventi l’inglese come lingua principale si trovano in quarta posizione, preceduti anche da coloro la cui lingua principale è il neerlandese (9,2% del totale). I funzionari e gli agenti la cui lingua principale è l’italiano (9% del totale) si trovano in quinta posizione, seguiti da quelli aventi lo spagnolo (6,8% del totale), il greco (4% del totale) e il polacco (4% del totale) come lingue principali.

172    Queste cifre non possono dunque giustificare, neanche per la sola Commissione, un requisito quale quello previsto dalle rettifiche impugnate, secondo cui un funzionario o un agente di nuova assunzione deve possedere una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco. Nel migliore dei casi, cioè quello di un candidato al concorso che possieda una conoscenza soddisfacente del francese, si tratterebbe di una lingua che è la lingua principale di circa un quarto dei funzionari o agenti della Commissione. Nel caso delle altre due lingue in questione (inglese e tedesco), si tratterebbe della lingua principale di circa un funzionario o agente su dieci all’interno della Commissione. Dunque, nulla permette di identificare le ragioni per le quali tali conoscenze debbano essere considerate indispensabili per un funzionario o agente di nuova assunzione, tanto più che non è richiesta un’analoga conoscenza di altre lingue – segnatamente l’italiano – che costituiscono lingue principali dei gruppi paragonabili di funzionari o agenti.

173    La Commissione ha prodotto, in allegato alla sua controreplica, un’altra tabella che mostra la suddivisione dei propri funzionari e dei propri agenti in base alla loro nazionalità e alla loro seconda lingua. Questa tabella contiene anche una riga che indica la «media» per ciascuna lingua, che è del 56,4% per l’inglese, del 19,8% per il francese, del 5,5% per il tedesco, del 2,2% per il neerlandese, del 2% per l’italiano e dell’1,6% per lo spagnolo, mentre la media per tutte le altre lingue ufficiali è inferiore all’1% per lingua. Una media dell’11,5% viene indicata per la colonna «n/a» che, secondo i chiarimenti forniti dalla Commissione all’udienza, raggruppa membri del suo personale che non hanno dichiarato alcuna seconda lingua.

174    Ancora una volta, anche se ci si limita al caso della Commissione, i dati indicati in questa tabella non possono giustificare un requisito relativo alle conoscenze linguistiche dei candidati a concorsi come quello in questione nel caso di specie. Anzitutto, questa tabella prende in considerazione unicamente la seconda lingua dichiarata da ciascun funzionario e non fornisce dunque un’immagine molto precisa delle conoscenze linguistiche dei funzionari e degli agenti della Commissione. Infatti, per sapere quanti di costoro hanno una conoscenza almeno soddisfacente, ad esempio, dell’inglese, occorrerebbe altresì prendere in considerazione sia quelli che hanno l’inglese come lingua principale sia quelli per i quali l’inglese costituisce una terza o una quarta lingua (e non soltanto una seconda lingua), in quanto non si può escludere che un funzionario o agente possieda una conoscenza soddisfacente di più di due lingue.

175    Ad ogni modo, anche supponendo che le percentuali indicate per l’inglese e, in misura minore, per il francese siano in grado di giustificare un requisito secondo cui i candidati aspiranti ad un posto presso la Commissione devono avere una conoscenza soddisfacente di almeno una di queste due lingue, i dati indicati nella suddetta tabella non possono giustificare l’inclusione, tra le lingue la cui conoscenza è richiesta, del tedesco, ossia di una lingua che è la lingua principale di circa un funzionario su dieci e che viene dichiarata come seconda lingua unicamente dal 5,5% dei funzionari della Commissione. Inoltre, se il tedesco viene incluso, non sembra allora irragionevole includere l’italiano, lo spagnolo o anche il neerlandese, stante che le percentuali indicate per ciascuna di queste tre lingue non sono molto distanti da quelle indicate per il tedesco.

176    Infatti, una limitazione della scelta della seconda lingua dei candidati ad un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali non può essere considerata oggettivamente giustificata e proporzionata qualora tra tali lingue siano comprese, oltre ad una lingua la cui conoscenza è auspicabile o addirittura necessaria, altre lingue che non conferiscono alcun vantaggio particolare. Se si ammettono, come alternativa all’unica lingua la cui conoscenza costituisce un vantaggio per un funzionario di nuova assunzione, altre lingue la cui conoscenza non apporta alcun valore aggiunto, non esiste alcuna valida ragione per non ammettere anche tutte le altre lingue ufficiali.

177    In quarto luogo, la Commissione fa valere che il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente studiate e parlate, come lingue straniere, negli Stati membri dell’Unione. A sostegno delle sue allegazioni, essa produce una relazione di Eurostat, pubblicata in Statistics in Focus n. 49/2010, la quale conclude, da un lato, che l’inglese è «di gran lunga la lingua straniera più studiata [in Europa] a tutti i livelli educativi, seguita dal francese, dal tedesco, dal russo e, in minor misura, dallo spagnolo», e, dall’altro lato, che la «lingua straniera che viene percepita come quella di gran lunga meglio conosciuta [in Europa] è l’inglese, seguito dal tedesco, dal russo, dal francese e dallo spagnolo».

178    Queste statistiche si riferiscono all’insieme dei cittadini dell’Unione e non può presumersi che esse riflettano correttamente le conoscenze linguistiche dei funzionari dell’Unione. Ad ogni modo, la sola cosa che queste statistiche possono dimostrare è che il numero dei potenziali candidati che vengono potenzialmente pregiudicati dalla limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca delle lingue che possono essere scelte quale seconda lingua del concorso è meno elevato di quanto esso sarebbe se tale scelta fosse limitata ad altre lingue. Orbene, tale circostanza non è sufficiente per concludere che la limitazione in questione non è discriminatoria, dato che il numero eventualmente ristretto delle persone la cui situazione verrebbe potenzialmente pregiudicata non può costituire un argomento valido al riguardo (v. punto 136 supra).

179    Tutt’al più, questi dati potrebbero dimostrare il carattere proporzionato della limitazione in questione, qualora risultasse che essa rispondeva all’interesse del servizio. Orbene, la Commissione ha per l’appunto omesso di dimostrare che quest’ultima condizione fosse soddisfatta.

180    Le considerazioni che precedono sono applicabili anche per quanto riguarda gli elementi di prova invocati dalla Commissione per dimostrare che, quando i candidati al concorso non erano limitati nella loro scelta della seconda lingua, il francese, l’inglese e il tedesco erano le lingue più scelte. La circostanza che il numero dei candidati che si vedono preclusa la scelta di un’altra lingua come seconda lingua del concorso sia, eventualmente, ridotto non significa che tali candidati non subiscano una discriminazione.

181    In quinto luogo, nella sua controreplica, la Commissione fa valere che il Collegio dei Capi delle amministrazioni delle istituzioni dell’Unione ha fatto eseguire le analisi necessarie per valutare se il francese, l’inglese e il tedesco potessero considerarsi come le lingue maggiormente rappresentative tra quelle utilizzate nei servizi delle istituzioni. Essa aggiunge che detto collegio ha constatato l’esistenza di un accordo sul proprio Orientamento generale sull’utilizzazione delle lingue nei concorsi organizzati dall’EPSO.

182    La Commissione ha prodotto una lettera del presidente del suddetto collegio, del 10 giugno 2013, da cui risulta che tale collegio ha constatato l’esistenza di un accordo dei Capi delle amministrazioni delle istituzioni dell’Unione per approvare un progetto di orientamento generale sull’utilizzazione delle lingue nei concorsi organizzati dall’EPSO, fatta salva la riserva formulata dal rappresentante della Corte di giustizia, che ha dichiarato di astenersi dal prendere posizione. La Commissione ha altresì prodotto il testo dell’orientamento costituente l’oggetto di tale accordo.

183    Tali elementi, del resto successivi alle rettifiche impugnate, non possono rimettere in discussione le considerazioni esposte sopra. L’orientamento approvato dal Collegio dei Capi delle amministrazioni non menziona alcun elemento di fatto nuovo rispetto a quelli già analizzati sopra. Infatti, la stessa Commissione fa valere che i dati analizzati dai Capi delle amministrazioni «coincidono ampiamente» con quelli già prodotti dalla Commissione in allegato al proprio controricorso. Orbene, per le ragioni indicate sopra, tali dati non possono giustificare le affermazioni relative all’utilizzazione delle lingue all’interno delle istituzioni dell’Unione, contenute nella motivazione delle rettifiche impugnate ovvero addotte dalla Commissione nei propri scritti difensivi. Il fatto che i Capi delle amministrazioni delle istituzioni dell’Unione, ad eccezione del rappresentante della Corte di giustizia che si è astenuto, siano pervenuti a una conclusione differente, è privo di rilevanza.

184    In sesto e ultimo luogo, la Commissione sostiene che la limitazione della scelta della seconda lingua imposta dalle rettifiche impugnate è giustificata dalla natura delle prove concorsuali. In particolare, la fase di valutazione («centro di valutazione») esigerebbe che, per poter effettuare una valutazione omogenea dei candidati e per facilitare la comunicazione di costoro con gli altri partecipanti al concorso e con la commissione giudicatrice, sia garantito che le prove suddette si svolgano in una lingua veicolare.

185    È sufficiente rilevare, in risposta a questo argomento, che una siffatta giustificazione della limitazione di cui trattasi non viene addotta nella motivazione delle rettifiche impugnate. Orbene, non sarebbe consentito concludere che la discriminazione in ragione della lingua, risultante dalle rettifiche impugnate, sia giustificata per motivi differenti da quelli invocati in queste medesime rettifiche. Pertanto, anche questo argomento deve essere respinto.

186    Occorre dunque concludere, per l’insieme delle ragioni indicate sopra, che la limitazione, nelle rettifiche impugnate, alle lingue francese, inglese e tedesca della scelta della seconda lingua dei candidati ai concorsi costituenti l’oggetto di tali rettifiche, non risulta né oggettivamente giustificata né proporzionata all’obiettivo previsto, il quale, secondo la Commissione, è di assumere funzionari e agenti che siano immediatamente operativi.

187    Infatti, non è sufficiente difendere il principio sotteso a tale limitazione facendo riferimento al gran numero di lingue riconosciute all’articolo 1 del regolamento n. 1 come lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione e alla necessità che ne deriva di scegliere un numero più ristretto di lingue, o addirittura una sola, come lingue di comunicazione interna o «lingue veicolari». È necessario anche giustificare oggettivamente la scelta di una o più lingue specifiche, ad esclusione di tutte le altre.

188    Ciò è per l’appunto quanto sia l’EPSO, autore delle rettifiche impugnate, sia la Commissione, parte convenuta dinanzi al Tribunale, hanno omesso di fare. Nulla nei dati forniti dalla Commissione dimostra che un funzionario di nuova nomina, il quale avesse una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco, sarebbe immediatamente operativo, mentre un candidato che avesse una conoscenza almeno soddisfacente di due altre lingue ufficiali non lo sarebbe.

189    Di conseguenza, occorre accogliere il terzo e il settimo motivo di ricorso dedotti dalla Repubblica italiana e, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso non ancora vagliati, annullare le rettifiche impugnate, così come definite quanto alla loro natura e al loro contenuto ai punti da 68 a 70 supra, anche nella parte in cui esse limitano alle lingue francese, inglese e tedesca la scelta della seconda lingua da parte dei candidati.

190    A questo proposito, occorre constatare che la conclusione secondo cui le rettifiche in questione, per il fatto di limitare la scelta della seconda lingua da parte dei candidati, sono viziate da illegittimità, implica anche, e necessariamente, l’illegittimità della limitazione della lingua utilizzabile per alcune prove dell’ultima fase del concorso (v. punti 20 e 33 supra).

191    Infine, dopo aver sentito le parti all’udienza, le quali non hanno formulato obiezioni al riguardo, il Tribunale giudica che non vi è luogo per rimettere in discussione i risultati dei concorsi costituenti l’oggetto delle rettifiche impugnate (v., in tal senso, sentenze Italia/Commissione, punto 58 supra, EU:C:2012:752, punto 103, e Italia/Commissione, punto 73 supra, EU:T:2013:534, punti da 45 a 51).

 Sulle spese

192    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la Commissione deve dunque essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

193    Il Regno di Spagna, parte interveniente, sopporterà le proprie spese relative al suo intervento, conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 marzo 2013, apportata al bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori dell’amministrazione pubblica europea, del diritto, dell’economia, dell’audit e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché la rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 marzo 2013, apportata ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori, rispettivamente, della biblioteconomia e delle scienze dell’informazione nonché delle materie audiovisive, così come definite quanto alla loro natura e al loro contenuto ai punti da 68 a 70 della presente sentenza, sono annullate.

2)      La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

3)      Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese relative al suo intervento.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 dicembre 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.