Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010 – Deutsche Post / Commissione
(causa T‑570/08)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Ingiunzione di fornire informazioni – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Ingiunzione di fornire informazioni rivolta allo Stato membro nell’ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato – Irricevibilità (Art. 230 CE) (v. punti 24‑26, 29, 31‑32, 46)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Possibilità per la Commissione di fondare la sua decisione sulle informazioni disponibili – Presupposto – Preventivo esercizio del potere di ingiunzione nei confronti dello Stato membro interessato (Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 5, n. 2, 6, n. 1, 10, n. 3, e 13, n. 1) (v. punti 27, 39‑41)
3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale relativamente ad un aiuto di Stato provvisoriamente qualificato come nuovo aiuto (Artt. 87, n. 1, CE, 88, n. 2 e 3, CE e 230 CE) (v. punti 34‑35)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune – Possibilità per la Commissione di fondare la sua decisione sulle informazioni disponibili – Limiti (Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 13, n. 1) (v. punto 43)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 30 ottobre 2008, recante l’ingiunzione di fornire informazioni nel procedimento in materia di aiuti di Stato a favore della Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)]. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è dichiarato irricevibile. |
2) | | La Deutsche Post AG è condannata alle spese. |