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Ricorso proposto il 30 agosto 2013 – Comunidad Autónoma de Galicia / Commissione

(Causa T-463/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentanti: M. Lorenzo Outón, P. Egerique Mosquera, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, dichiarando che le misure attuate nella Comunidad Autónoma de Galicia non costituivano un aiuto di Stato illegittimo;

in subordine, nel caso in cui non fosse accolta la precedente domanda, annullare la decisione impugnata, in modo da dichiarare che RETEGAL non ha beneficiato, direttamente o indirettamente, di un aiuto di Stato illegittimo; e

condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa impugnata nelle cause T-461/13, Spagna/Commissione, e T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione. I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli invocati in queste cause.

La ricorrente deduce, in particolare, che:

La Commissione ha commesso un errore di diritto, nel dichiarare la sussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La Commissione ha violato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto non ha ritenuto le misure controverse compatibili con il mercato interno.

La Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, poiché, pur ammettendo nella decisione impugnata che nel settore pubblico in esame esiste una carenza strutturale e che l’intervento pubblico controverso persegue un obiettivo di interesse generale, considera l’aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno per violazione del principio della neutralità tecnologica.

La Commissione è incorsa in un errore di valutazione nel considerare che era stato versato un aiuto di Stato illegittimo a RETEGAL, strumento esecutivo proprio della Comunidad Autónoma de Galicia, poiché tale strumento si è limitato all’acquisto e all’installazione di apparecchiature finanziate con i fondi pubblici controversi, per affittarle successivamente ai comuni affinché potessero prestare il servizio pubblico di diffusione radiotelevisiva in zone rurali e isolate e, in tal modo, sopperire al mancato funzionamento del mercato esistente in tali zone.