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Ricorso proposto il 30 agosto 2013 – Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi / Commissione

(Causa T-462/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) e Itelazpi, SA (Bizkaia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo, M. Muñoz de Juan, e N. Ruiz García, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nel presente ricorso;

annullare la decisione impugnata e, in particolare, l’articolo 1 della decisione, nella misura in cui dichiara l’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;

annullare di conseguenza gli ordini di recupero di cui agli articoli 3 e 4 della decisione, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa di cui alla causa T–461/13, Spagna/Commissione.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto commesso nel qualificare il procedimento di digitalizzazione come un aiuto di Stato.

Al riguardo si sostiene che la Commissione effettua un’analisi errata dell’articolo 171, paragrafo 1, TFUE, in particolare alla luce della giurisprudenza Altmark sui servizi di interesse economico generale (SIEG), e conseguentemente erra in ordine all’esistenza stessa di un aiuto di Stato nel caso di specie.

Si aggiunge in merito che le misure esaminate dalla Commissione erano unicamente destinate a garantire la trasmissione del segnale televisivo digitale nella zona denominata zona II (zona del territorio che non verrà coperta da operatori in base a criteri commerciali e in cui la popolazione, in assenza di intervento pubblico, resterebbe priva di accesso alla rete televisiva).

Inoltre le ricorrenti osservano che il principio di «neutralità tecnologica» non può privare gli Stati membri del margine di valutazione discrezionale che i Trattati riconoscono loro per l’organizzazione della prestazione dei SIEG.

In ogni caso, la scelta da parte delle autorità nazionali, per la zona II, della tecnologia terrestre prima di quella satellitare, è dovuta alla circostanza che la prima opzione risultava molto più logica, economica ed efficiente, tenuto conto della preesistenza di una rete terrestre analogica, finanziata con fondi pubblici, che già copriva la zona II.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto commesso nell’analisi della compatibilità dell’aiuto.

In subordine, e nel caso si consideri esistente un aiuto di Stato, le ricorrenti sostengono che detto aiuto dev’essere considerato compatibile con il mercato interno in forza degli articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto commesso nell’analisi dell’aiuto esistente.

Al riguardo si sostiene, in ulteriore subordine, che in ogni caso l’aiuto in parola dovrebbe essere considerato un aiuto esistente. Data la preesistenza di una rete televisiva pubblica, si tratterebbe, infatti, di una semplice modifica e aggiornamento della stessa, mantenendone inalterata la funzione.