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Ricorso proposto il 12 aprile 2013 – Versalis/Commissione

(Causa T-210/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente : Versalis SpA (San Donato Milanese, Italia) (rappresentanti : M. Siragusa, F. Moretti et L. Nascimbene, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli atti impugnati e condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente controversia ha per oggetto una domanda di annullamento della Commissione europea del 26 febbraio 2013 [C(2013) 1200 def.] e unitamente a essa, della Comunicazione degli Addebiti [C(2013) 1199 def.], per mezzo delle quali la Commissione ha formalmente avviato la procedura AT. 40032 – BR/ESBRRecidiva volta a modificare la decisione C(2006) 5700 def. nel caso COMP/F.38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione del 29 novembre 2006, parzialmente annullata e riformata dal Tribunale dell’Unione europea con sentenze rese in data 13 luglio 2011 nelle cause T- 39/07 Eni/Commissione e T-59/07 Polimeri Europa/Commissione.

Con il primo e unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la carenza di potere della Commissione di riattivare nei suoi confronti la procedura sanzionatoria in vista dell’adozione della nuova decisione di infrazione. In particolare, la ricorrente ritiene che la potestà sanzionatoria della Commissione nei confronti di Versalis S.p.A. in relazione ai fatti oggetto del procedimento COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione, si sia esaurita a seguito dell’adozione della decisione del 29 novembre 2006 [C (2006) 5700 def.], parzialmente annullata e riformata dal Tribunale dell’Unione europea con sentenze rese in data 13 luglio 2011 nelle cause T-39/07 Eni/Commissione e T-59/07 Polimeri Europa/Commissione, attualmente impugnate dinnanzi alla Corte di giustizia. La Commissione, tramite la riattivazione delle procedure sanzionatorie, intende procedere a una revisione nel merito della parte motivata della decisione del 29 novembre 2006, cioè a una nuova valutazione dei fatti a carico della ricorrente già oggetto di accertamento una prima volta e su cui si è già espresso il Tribunale nell’esercizio del suo pieno sindacato giurisdizionale. La riapertura della procedura di infrazione si pone quindi, per finalità e effetti, palesemente in contrasto con i principi del ne bis in idem, di certezza del diritto, del legittimo affidamento, nonché di tutela giurisdizionale effettiva.