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Ricorso proposto il 15 aprile 2013 – Eni/Commissione

(Causa T-211/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente : Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti : G. M. Roberti e I. Perego, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare gli atti impugnati;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione di riattivare le procedure sanzionatorie del 26 febbraio 2013 [C(2013) 1200 final], nonché contro la Comunicazione degli Addebiti del 26 febbraio 2013 [C(2013)1199] relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, adottate nel caso AT.40032-BR/ESBR.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca un difetto di competenza, non potendo la Commissione riattivare la procedura sanzionatoria allo scopo di modificare la decisione adottata nel caso BR-ESBR nel 2006 e di adottare, contestualmente, una nuova decisione sanzionatoria che reimponga la maggiorazione per la recidiva.

ENI fa valere che il Tribunale, nella sentenza del 13 luglio 2011 (causa T-39/07), oltre ad aver disposto l’annullamento in parte qua della decisione BR-ESBR del 2006, rilevando un non corretto apprezzamento dell’aggravante della recidiva da parte della Commissione, ha infatti esercitato la propria competenza di merito - ai sensi dell’art. 261 TFUE e dell’art. 31 del Regolamento 1/2003 - rideterminando l’importo dell’ammenda e sostituendo le proprie valutazioni a quelle della Commissione. Oltre a violare tali disposizioni, gli atti impugnati si pongono altresì in contrasto con l’art. 266 TFUE, il principio di attribuzione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale di cui all’art. 13 TFUE, nonché i principi fondamentali dell’equo processo, di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e del ne bis in idem di cui all’art. 7 CEDU.

ENI contesta inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Tribunale non ha accertato un mero vizio di forma in merito all’applicazione della recidiva effettuata dalla Commissione nella decisione BR-ESBR del 2006; l’iniziativa della Commissione si fonda pertanto su un presupposto di diritto e di fatto del tutto errato e si pone, anche sotto questo profilo, in contrasto con l’art. 7 CEDU.