Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 aprile 2014 –
Olive Line International / UAMI (OLIVE LINE)
(causa T‑209/13)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo OLIVE LINE – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 18‑20, 30)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo consistente nella rappresentazione bidimensionale di un prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 21‑23)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo OLIVE LINE costituito da una rappresentazione bidimensionale di una bottiglia [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 27, 43, 44, 52)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Valutazione della registrabilità di un segno – Presa in considerazione della sola normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni che non vincolano le istanze dell’Unione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 49)
Oggetto
| Ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 gennaio 2013 (procedimento R 1447/2012-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo OLIVE LINE come marchio comunitario. |
Dispositivo
2) | | La Olive Line International, SL è condannata alle spese. |