Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 ottobre 2011 – dm‑drogerie markt / UAMI – Semtee (caldea)
(causa T‑304/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo caldea – Marchio internazionale denominativo anteriore BALEA – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Insussistenza di somiglianza tra i segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 20, 28, 59, 65‑66)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 29 aprile 2010 (procedimento R 899/2009‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG e la Semtee. |
Dispositivo
2) | | La dm-drogerie markt GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) | | Ciascuna parte sopporterà le proprie spese connesse all’intervento della Semtee. |