Language of document : ECLI:EU:T:2024:320

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

15 maggio 2024 (*)

«Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AST/150/21-3 – Decisione di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Articolo 27 dello Statuto – Articolo 5 dell’allegato III allo Statuto – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T‑147/23,

VI, rappresentata da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Hohenecker, I. Melo Sampaio e G. Niddam, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da L. Truchot, presidente, H. Kanninen e R. Frendo (relatrice), giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 17 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, basato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, VI, chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 20 maggio 2022 che nega la sua ammissione alla terza fase del concorso EPSO/AST/150/21.

I.      Fatti

2        Il 24 gennaio 2022 la ricorrente si è candidata per il posto di tecnico di laboratorio nell’ambito del concorso generale per titoli ed esami EPSO/AST/150/21-3, finalizzato alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di tecnici e personale ausiliario.

3        Il bando di concorso era stato pubblicato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 23 settembre 2021 (GU 2021, C 386 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»). L’allegato I a detto bando, dal titolo «Funzioni», descriveva le funzioni specifiche per ciascun settore di attività considerato, in particolare per i tecnici di laboratorio.

4        Il bando di concorso prevedeva, in particolare, una procedura in tre fasi.

5        In una prima fase i fascicoli di tutti i candidati erano sottoposti a una duplice verifica sulla base delle informazioni comunicate nell’atto di candidatura online.

6        Da un lato, l’EPSO verificava gli atti di candidatura dal punto di vista del rispetto delle condizioni generali di ammissione.

7        Dall’altro, la commissione giudicatrice verificava le condizioni di ammissione specifiche previste dal bando di concorso, segnatamente i titoli e l’esperienza professionale rilevanti dei candidati rispetto alle funzioni indicate nell’allegato I a detto bando.

8        Una volta verificate le condizioni generali e specifiche di ammissione, il bando di concorso prevedeva, al titolo «Modalità di selezione», punto 4, una seconda fase, vale a dire la selezione in base ai titoli (in prosieguo: il «Talent Screener»), sulla scorta delle qualifiche indicate nell’atto di candidatura.

9        A tal riguardo, da un lato, l’allegato II al bando di concorso, intitolato «Criteri di selezione», elencava i criteri da prendere in considerazione nell’ambito del Talent Screener (in prosieguo: i «criteri di selezione»), vale a dire, per i tecnici di laboratorio:

–        Criterio 1: esperienza professionale in materia di progettazione, installazione, organizzazione, gestione e manutenzione dei laboratori e delle relative strutture tecniche;

–        Criterio 2: esperienza professionale nell’esecuzione di esperimenti chimici e/o biologici e/o di scienze meccaniche e/o di scienza dei materiali e/o elettrici/elettronici;

–        Criterio 3: esperienza professionale nello sviluppo e nella realizzazione di procedure operative standard in un contesto di laboratorio;

–        Criterio 4: esperienza professionale nella redazione di relazioni e/o nella compilazione di risultati tecnici di esperimenti effettuati nel settore del concorso;

–        Criterio 5: esperienza professionale nell’esecuzione della taratura delle attrezzature secondo una procedura e un piano di manutenzione predefiniti;

–        Criterio 6: esperienza professionale nella redazione di specifiche tecniche per la selezione e l’acquisto di materiale e attrezzature di prova;

–        Criterio 7: esperienza professionale nella progettazione e nella realizzazione degli elementi necessari per realizzare/modificare/migliorare le attrezzature e le infrastrutture sperimentali di laboratorio;

–        Criterio 8: esperienza professionale nella verifica della conformità dell’infrastruttura/dell’impianto di laboratorio alle norme applicabili in materia di sicurezza e protezione e agli standard di garanzia della qualità.

10      Dall’altro lato, il bando di concorso prevedeva, sempre al titolo «Modalità di selezione», punto 4, che la commissione giudicatrice potesse attribuire a ogni criterio di selezione un coefficiente di ponderazione in base alla sua rilevanza (da 1 a 3). Ogni risposta fornita da un candidato nell’ambito del Talent Screener rispetto a un criterio di selezione poteva ricevere un punteggio compreso tra 0 e 4. I punti così ottenuti erano poi moltiplicati per il coefficiente di ponderazione stabilito per ciascun criterio di selezione e sommati tra loro al fine di individuare i candidati il cui profilo corrispondesse meglio alle funzioni da svolgere. Solo i candidati che avessero ottenuto i migliori punteggi complessivi dopo il Talent Screener sarebbero stati ammessi alla fase successiva del concorso.

11      Il bando di concorso prevedeva infine una terza fase, durante la quale i candidati selezionati in esito al Talent Screener erano invitati a sostenere le prove del centro di valutazione. I candidati chiamati a partecipare a quest’ultima fase dovevano preliminarmente caricare sul proprio profilo personale EPSO le copie scansionate dei rispettivi documenti giustificativi.

12      Secondo quanto disposto al titolo «Modalità di selezione», punto 6, del bando di concorso, la commissione giudicatrice redigeva gli elenchi di riserva dopo aver verificato i documenti giustificativi prodotti dai candidati. In ciascuno di tali elenchi figuravano i nomi dei candidati che avessero ottenuto i migliori punteggi complessivi in esito alle prove del centro di valutazione.

13      Il 4 maggio 2022 l’EPSO ha comunicato alla ricorrente che, avendo ottenuto 45 punti in totale, ella non era stata ammessa alla terza fase del concorso, poiché la soglia minima a tal fine era stata fissata pari a 57 punti.

14      Il 13 maggio 2022 la ricorrente ha presentato una domanda di riesame di detta decisione.

15      Con decisione del 20 maggio 2022 l’EPSO ha informato la ricorrente che la commissione giudicatrice aveva rivisto il suo punteggio, in particolare per quanto riguardava i criteri di selezione 2, 3, 6 e 8 (v. punto 9 supra), di modo che il suo punteggio finale ammontava adesso a 53 punti, e che tale punteggio restava tuttavia insufficiente per l’ammissione alla terza fase del concorso (in prosieguo: la «decisione sul riesame»).

16      Il 14 giugno 2022 la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso la decisione sul riesame denunciando, in particolare, errori manifesti nella valutazione dei suoi titoli.

17      Con decisione dell’8 dicembre 2022, l’Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo della ricorrente (in prosieguo: la «decisione sul reclamo») e ha confermato, in particolare, che nulla indicava che la commissione giudicatrice fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione all’atto della valutazione dei titoli della ricorrente.

18      In particolare, l’APN ha rilevato che la ricorrente disponeva di un’esperienza professionale della durata di sette anni, due mesi e dieci giorni, che la commissione giudicatrice aveva ripartito nel modo seguente. Da un lato, essa aveva assegnato sette anni a titolo dei criteri di selezione 1, 2 e 5 (ossia più di un anno per il primo criterio e più di tre anni per ciascuno degli altri due criteri). Dall’altro, la restante durata di due mesi e dieci giorni era stata ripartita tra gli altri criteri di selezione, per una durata massima di un anno per ciascuno di essi. Pertanto, la commissione giudicatrice aveva esaminato l’insieme dell’esperienza della ricorrente, scegliendo di riconoscerne talune parti in funzione del settore di competenza in questione. La decisione sul reclamo precisava altresì che, se la commissione giudicatrice avesse accettato l’esperienza vantata dalla ricorrente, dai sei ai sette anni, per ciascun criterio di selezione, ciò l’avrebbe condotta a prendere illegittimamente in considerazione la stessa esperienza due o più volte.

II.    Conclusioni delle parti

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione sul riesame;

–        annullare la decisione sul reclamo;

–        condannare la Commissione europea alle spese.

20      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

A.      Sull’oggetto della controversia

21      Con il primo capo delle sue conclusioni la ricorrente chiede l’annullamento della decisione sul riesame, mentre il secondo capo delle conclusioni è diretto all’annullamento della decisione sul reclamo.

22      Secondo costante giurisprudenza, per quanto riguarda i ricorsi diretti contro una decisione di non ammissione a un concorso, in linea di principio, l’atto che arreca pregiudizio è la decisione adottata previo riesame e le conclusioni dirette contro il rigetto di un reclamo hanno l’effetto di sottoporre al giudice l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato qualora siano, in quanto tali, prive di contenuto autonomo (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2022, Zardini/Commissione, T‑511/20, non pubblicata, EU:T:2022:122, punti 17 e 19 e giurisprudenza ivi citata).

23      Nel caso di specie si deve constatare che, benché la decisione sul reclamo sia priva di contenuto autonomo, e dunque non sia necessario statuire specificamente su di essa, detta decisione contiene però argomenti diretti a completare la portata di quelli contenuti nella decisione sul riesame. Pertanto, nell’esaminare la legittimità della decisione impugnata, è necessario prendere in considerazione la motivazione contenuta nella decisione sul reclamo, motivazione che si presume coincidente con quella della decisione sul riesame (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2022, Zardini/Commissione, T‑511/20, non pubblicata, EU:T:2022:122, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

24      Di conseguenza, si deve ritenere che l’oggetto del presente ricorso verte sulla decisione sul riesame che costituisce, nel caso di specie, l’atto che arreca pregiudizio alla ricorrente, quale integrata dalla decisione sul reclamo.

B.      Nel merito

25      A sostegno del suo ricorso la ricorrente ha dedotto formalmente tre motivi. Il primo motivo verte su un errore manifesto di valutazione dei suoi titoli. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato III allo Statuto e sull’illegittimità del bando di concorso, sul fondamento dell’articolo 277 TFUE. Il terzo motivo verte sulla violazione, da parte del bando di concorso, dell’articolo 27 dello Statuto e dell’articolo 5, primo comma, dell’allegato III al medesimo, ai sensi della sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127).

26      Occorre ricordare che, sebbene le parti determinino l’oggetto della controversia che non può essere modificato dal giudice dell’Unione, spetta a quest’ultimo interpretare i motivi con riferimento alla loro sostanza piuttosto che alla loro qualificazione (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2023, BZ/BCE, T‑162/21, non pubblicata, EU:T:2023:647, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

27      Nel caso di specie occorre osservare che, sebbene la ricorrente invochi formalmente, con il suo secondo motivo, una violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato III allo Statuto, ella concentra il suo argomento sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), di detto allegato. Pertanto il Tribunale ritiene che tale motivo sia incentrato su una violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III allo Statuto nonché su un’eccezione di illegittimità del bando di concorso.

28      Quanto al terzo motivo, risulta chiaramente dalle memorie della ricorrente che le sue censure vertono sull’articolo 5, terzo comma, dell’allegato III allo Statuto, in combinato disposto con l’articolo 5, quarto comma, di detto allegato, piuttosto che sull’articolo 5, primo comma, del medesimo allegato, che ella invoca. In tali circostanze, il Tribunale ritiene che tale motivo verta su una violazione dell’articolo 27 dello Statuto e dell’articolo 5, terzo comma, dell’allegato III allo Statuto, in combinato disposto con l’articolo 5, quarto comma, di detto allegato.

29      Ciò posto, occorre esaminare anzitutto il secondo e il terzo motivo, vertenti, in sostanza, su presunte illegittimità del bando di concorso, prima di esaminare successivamente il primo motivo.

1.      Sul secondo motivo, vertente su una violazione dellarticolo 1, paragrafo 1, lettera e), dellallegato III allo Statuto e su uneccezione di illegittimità del bando di concorso, sul fondamento dellarticolo 277 TFUE

30      Nell’ambito del secondo motivo la ricorrente afferma, in sostanza, che in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III allo Statuto, spetterebbe all’APN determinare, mediante l’adozione del bando di concorso, la natura e il tipo di esami nonché il modo in cui questi ultimi saranno valutati.

31      Orbene, nel caso di specie, in virtù del bando di concorso, l’attribuzione dei fattori di ponderazione nella fase del Talent Screener sarebbe stata effettuata dalla commissione giudicatrice, il che violerebbe l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III allo Statuto, che non consentirebbe nessuna delega di potere in tal senso dall’APN a favore della commissione giudicatrice.

32      Con questo stesso argomento la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità del bando di concorso nei confronti dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III allo Statuto, sul fondamento dell’articolo 277 TFUE, e chiede al Tribunale di disapplicare il bando di concorso.

33      La Commissione contesta tali argomenti.

34      A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che l’articolo 28, lettera d), dello Statuto e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato III a detto Statuto prevedono tre diverse modalità di concorso, vale a dire il concorso per titoli, il concorso per esami e il concorso per titoli ed esami.

35      Dall’altro, benché, nel caso di specie, il concorso fosse un concorso per titoli ed esami, l’argomento della ricorrente verte esclusivamente sull’attribuzione dei fattori di ponderazione nella fase del Talent Screener, ossia nell’ambito della selezione per titoli.

36      Orbene, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III allo Statuto, invocato dalla ricorrente a sostegno della sua eccezione di illegittimità, l’APN stabilisce, «nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione». Ne consegue che detta disposizione non è applicabile alla fase della selezione per titoli.

37      L’argomento della ricorrente vertente su una violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III allo Statuto dev’essere quindi respinto in quanto inconferente.

38      Del resto, occorre rilevare che i concorsi per titoli ed esami sono disciplinati dall’articolo 5, terzo e quarto comma, dell’allegato III allo Statuto. Da tale disposizione risulta che la commissione giudicatrice, dopo aver previamente stabilito i criteri di valutazione dei titoli dei candidati, procede all’esame dei titoli di coloro che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso e designa, successivamente, i candidati ammessi alle prove.

39      Pertanto, l’attribuzione, da parte della commissione giudicatrice, dei fattori di ponderazione in forza delle disposizioni di cui al titolo «Modalità di selezione», punto 4, del bando di concorso (v. punto 10 supra) dava esecuzione alla norma enunciata dall’articolo 5, terzo comma, dell’allegato III allo Statuto relativamente alla previa fissazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati.

40      Si deve dunque concludere che l’argomento della ricorrente a sostegno del secondo motivo e, di conseguenza, l’eccezione di illegittimità da ella sollevata nei confronti del bando di concorso sono anch’essi infondati.

41      Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto.

2.      Sul terzo motivo, vertente su una violazione dellarticolo 27 dello Statuto e dellarticolo 5, terzo comma, dellallegato III allo Statuto, in combinato disposto con larticolo 5, quarto comma, di detto allegato, quali interpretati dalla sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F23/12 e F30/12)

42      Con il suo terzo motivo la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 5, terzo comma, dell’allegato III allo Statuto, in combinato disposto con l’articolo 5, quarto comma, del medesimo allegato in quanto, secondo le modalità di organizzazione stabilite dal bando di concorso nel caso di specie, la commissione giudicatrice non avrebbe effettuato alcuna verifica preliminare dei titoli e dei documenti giustificativi relativi all’esperienza professionale e accademica dei candidati nell’ambito del Talent Screener. Pertanto, i candidati che non avevano ottenuto la soglia minima di punteggio per partecipare alle prove del centro di valutazione sarebbero stati esclusi dal concorso senza che la commissione giudicatrice avesse effettuato un esame concreto dei titoli e dell’esperienza dichiarati dai candidati, che avrebbero potuto presentare false dichiarazioni.

43      Questo metodo di selezione sarebbe simile a quello censurato dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127). Secondo la ricorrente, da ciò deriverebbe altresì una violazione dell’articolo 27 dello Statuto, in quanto dette modalità non avrebbero consentito di garantire l’assunzione di candidati in possesso, ai sensi di tale disposizione, delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.

44      La Commissione contesta questi argomenti.

45      A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che la Commissione ha confermato, senza essere contestata dalla ricorrente su tale punto, che, al termine del Talent Screener, quindici candidati avevano ottenuto un punteggio più elevato del suo, che però non era sufficiente ai fini dell’ammissione alla fase successiva. Ne consegue che la ricorrente avrebbe potuto partecipare a detta fase solo qualora sedici candidati fossero stati esclusi dal concorso a seguito della verifica dei loro documenti giustificativi.

46      Dall’altro, anche ipotizzando che taluni atti di candidatura abbiano potuto contenere dichiarazioni imprecise o false aventi un’incidenza sull’esame dei titoli, la Commissione ha confermato che, come previsto dal bando di concorso, al termine della terza fase del concorso la commissione giudicatrice aveva verificato la corrispondenza dei titoli con i documenti giustificativi e nessuno dei candidati che avevano superato le prove del centro di valutazione è stato escluso in seguito a tale verifica.

47      Peraltro, nel caso di specie la possibilità che una dichiarazione fraudolenta di un candidato potesse incidere sulle possibilità di ammissione di altri candidati era limitata dal fatto che il bando di concorso prevedeva che il numero di candidati invitati alla fase di valutazione potesse arrivare fino al triplo del numero di idonei previsti per ciascun settore interessato da tale bando. Così facendo, il bando di concorso consentiva di ovviare al rischio che più candidati ammessi alle prove del centro di valutazione non soddisfacessero i requisiti di ammissione fissati da tale bando, a scapito di altri candidati che avessero rispettato, dal canto loro, i requisiti di ammissione, ma non fossero stati ammessi alle prove di valutazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 ottobre 2004, Falcone/Commissione, T‑207/02, EU:T:2004:315, punti da 43 a 46).

48      Ciò posto, si deve concludere che la ricorrente non ha fornito nessun elemento che dimostri che il diniego di ammissione alla terza fase del concorso, di cui lei è stata oggetto, risulti dall’assenza di previa verifica dei documenti giustificativi da parte della commissione giudicatrice, di modo che il rischio invocato resta ipotetico (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2021, Rosca/Commissione, T‑434/19, non pubblicata, EU:T:2021:717, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

49      Ne consegue che il terzo motivo dev’essere respinto in quanto inoperante.

50      Del resto, occorre rilevare che le modalità del concorso in questione nel caso di specie si distinguono da quelle del concorso oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127). In particolare, il bando di concorso su cui verteva tale controversia prevedeva una prima fase di selezione che si basava, in sostanza, sull’autovalutazione, da parte dei candidati, della rilevanza dei loro diplomi e delle loro esperienze professionali, escludendo qualsiasi controllo della commissione giudicatrice quanto a tale rilevanza (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione, F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127, punti da 70 a 76).

51      Orbene, ciò non si è verificato nel caso di specie dal momento che la commissione giudicatrice, nella fase del Talent Screener e come previsto dal bando di concorso, ha proceduto all’esame obiettivo e concreto dei titoli dei candidati, cosicché l’argomento della ricorrente vertente sulla sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127), è parimenti infondato.

52      Alla luce di ciò, il terzo motivo dev’essere respinto.

3.      Sul primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

53      La ricorrente sostiene che la commissione giudicatrice avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione dei suoi titoli nella fase del Talent Screener. In particolare, ella afferma che la commissione giudicatrice avrebbe violato il bando di concorso procedendo a una valutazione scorretta della sua esperienza professionale e delle sue qualifiche, cosa che le avrebbe impedito di raggiungere la soglia minima di punteggio necessaria per accedere alla fase successiva. L’argomento della ricorrente si articola, in sostanza, in due parti.

54      Nell’ambito della prima parte, la ricorrente deduce un errore manifesto di valutazione della commissione giudicatrice per quanto riguarda, specificamente, i criteri di selezione 4, 5 e 7 (v. punto 9 supra).

55      Nell’ambito della seconda parte, la ricorrente sostiene che la commissione giudicatrice avrebbe proceduto ad una ripartizione cronologica della sua esperienza professionale tra i diversi criteri di selezione in modo arbitrario e penalizzante, e in assenza di una qualsiasi indicazione in tal senso nel bando di concorso. Con il presunto intento di evitare una duplicazione del conteggio nella sua valutazione, la commissione giudicatrice avrebbe così ridotto ingiustificatamente la durata della sua esperienza, laddove quest’ultima avrebbe potuto coprire in modo eterogeneo e parallelo tutti i settori presi in considerazione nella fase del Talent Screener.

56      La Commissione contesta tali argomenti.

57      In proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la commissione giudicatrice dispone, nell’ambito delle norme dello Statuto relative alle procedure di concorso, di un ampio potere discrezionale nel valutare le precedenti esperienze professionali dei candidati sia per quanto riguarda la natura e la durata di queste ultime, sia per quanto riguarda il rapporto più o meno stretto che esse possono presentare con le esigenze inerenti al posto da coprire (v. sentenza del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata; v., altresì, sentenza del 9 marzo 2022, Zardini/Commissione, T‑511/20, non pubblicata, EU:T:2022:122, punto 34).

58      Pertanto, nell’ambito del suo controllo di legittimità il Tribunale deve limitarsi a verificare che, in sede di esame degli atti di candidatura, la commissione giudicatrice non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2017, PB/Commissione, T‑609/16, EU:T:2017:910, punto 45, e del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

59      Secondo la giurisprudenza, un errore può essere qualificato come manifesto solamente quando può essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del suo ampio potere discrezionale. Di conseguenza, al fine di stabilire se, nella valutazione dei fatti, sia stato commesso un errore manifesto tale da giustificare l’annullamento di una decisione, è necessario dimostrare che le valutazioni espresse nella decisione controversa non sono plausibili (v. sentenza del 1º dicembre 2021, Ruiz-Ruiz/Commissione, T‑293/20, non pubblicata, EU:C:2021:845, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

60      A tal riguardo, spetta al ricorrente fornire gli elementi di prova sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni operate dalla commissione giudicatrice. In altri termini, il motivo relativo all’errore manifesto dev’essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata possa sempre essere ammessa in quanto vera o valida (v. sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

61      È alla luce di questi principi che devono essere esaminate le due parti sulle quali si fonda il primo motivo.

a)      Sulla prima parte, relativa ad un errore manifesto di valutazione quanto ai criteri di selezione 4, 5 e 7

62      L’argomento della ricorrente nell’ambito della prima parte del primo motivo si articola, in sostanza, intorno a tre censure vertenti sui criteri di selezione 4, 5 e 7.

1)      Sulla prima censura, relativa al criterio di selezione 4

63      La ricorrente contesta la valutazione della commissione giudicatrice quanto al criterio di selezione 4, che verteva sull’esperienza professionale nella redazione di relazioni di esperimenti effettuati nel settore del concorso e nella compilazione dei risultati tecnici di tali esperimenti. La commissione giudicatrice ha attribuito alla ricorrente 3 punti, di cui 1 punto per un’esperienza della durata massima di un anno, e 2 punti per la redazione di almeno quattro relazioni.

64      Per l’esattezza, la ricorrente afferma che nessuna pubblicazione scientifica né nessuna relazione menzionata nell’ambito del criterio di selezione 4 sarebbe una duplicazione di un’altra pubblicazione o di un’altra relazione e che la loro redazione avrebbe richiesto numerose settimane di lavoro, cosicché il periodo totale della sua esperienza attribuibile a tale criterio non dovrebbe essere inferiore a un anno.

65      In primo luogo, occorre osservare al riguardo che, come rileva la Commissione, le risposte della ricorrente ai quesiti nella sezione del Talent Screener non indicavano chiaramente il modo in cui la sua esperienza professionale avrebbe dovuto essere ripartita, da un punto di vista cronologico, tra i diversi criteri di selezione né la durata della sua esperienza professionale per quanto riguardava il criterio di selezione 4.

66      In particolare, a sostegno della sua argomentazione dinanzi al Tribunale la ricorrente ha fornito stime approssimative e soggettive riguardo alla durata di ciascuna delle sue esperienze professionali, ivi compreso per quanto riguardava il criterio di selezione 4. Orbene, da un lato, stime di tal genere non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione della commissione giudicatrice a tale riguardo.

67      Ciò vale a maggior ragione in quanto, secondo la giurisprudenza, la convinzione personale della ricorrente riguardo ai propri meriti non può essere considerata come prova di un errore manifesto di valutazione (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:C:2022:516, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

68      Dall’altro, la ricorrente non ha fornito il minimo elemento di prova, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 59, per giustificare la sua affermazione relativa al tempo necessario per redigere le pubblicazioni di cui ella si avvale. Infatti ella si limita, essenzialmente, a ricordare le sue esperienze professionali nonché le pubblicazioni da lei redatte per dedurne che la commissione giudicatrice avrebbe manifestamente sottovalutato la durata complessiva del lavoro da lei fornito al riguardo.

69      In ogni caso, come sostiene la Commissione, l’attribuzione di un punto per un’esperienza di una durata fino a un anno per il criterio di selezione 4 deriva dalla ripartizione cronologica generale dell’esperienza professionale della ricorrente tra gli otto criteri di selezione alla luce dei fattori di ponderazione, tenendo conto del principio di non duplicazione di ciascun periodo di lavoro.

70      Infatti, se la commissione giudicatrice avesse scelto una durata superiore a un anno ai sensi del criterio di selezione 4, ciò avrebbe dovuto necessariamente avvenire a scapito di un altro criterio di selezione con un fattore di ponderazione più elevato e rispetto al quale l’esperienza della ricorrente avrebbe potuto essere più rilevante.

71      Del resto, come risulta dall’atto di candidatura della ricorrente, la redazione di una relazione costituisce l’ultima fase dell’attività su cui quest’ultima verte e tale attività è già presa in considerazione a titolo degli altri criteri di selezione. Di conseguenza, il tempo attribuito alla redazione di una relazione non può coincidere completamente con l’attività principale descritta da quest’ultima, pena la presa in considerazione due volte dello stesso lavoro svolto dalla ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2013, CB/Commissione, F‑73/11, EU:F:2013:50, punto 63).

72      Ciò posto, l’argomento della ricorrente relativo al criterio di selezione 4 non è idoneo a dimostrare un errore manifesto di valutazione della commissione giudicatrice ai sensi della giurisprudenza citata nel precedente punto 59.

73      Occorre pertanto concludere per il rigetto del primo motivo.

2)      Sulla seconda censura, relativa al criterio di selezione 5

74      La commissione giudicatrice ha attribuito alla ricorrente 3 punti, corrispondenti a un’esperienza di durata superiore a tre anni, per il criterio di selezione 5, che verteva sull’esperienza professionale nell’esecuzione della taratura delle attrezzature secondo una procedura e un piano di manutenzione predefiniti. Ora, secondo la ricorrente, nell’ambito della ripartizione cronologica della sua esperienza sarebbe più corretto prendere in considerazione una durata da uno a tre anni di esperienza ai sensi del criterio di selezione 5, il che consentirebbe di ripartire tra i criteri di selezione 4 e 7 il periodo residuo di due anni che deriverebbe da tale distribuzione modificata.

75      Inoltre, la ricorrente chiede un punto supplementare in quanto la commissione giudicatrice avrebbe rifiutato di riconoscerle un’esperienza relativa a più di tre tipi di taratura di attrezzature. Pertanto, secondo il computo proposto dalla ricorrente, il risultato finale relativo al criterio di selezione 5 non cambierebbe, mentre il numero di punti relativi ai criteri di selezione 4 e 7 risulterebbe aumentato.

76      A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che la valutazione della commissione giudicatrice non risulta manifestamente erronea alla luce della risposta della ricorrente alla corrispondente domanda del Talent Screener, nella quale ella ha menzionato un’esperienza di una durata di sei anni presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione e un’esperienza di una durata superiore a un anno all’interno di un’impresa privata. Pertanto, ella non può validamente addebitare alla commissione giudicatrice di aver deciso di adottare, ai sensi del criterio di selezione 5, tre anni di esperienza sui più di sette anni di cui si avvaleva in base a tale criterio.

77      Ne consegue, parimenti, che la ricorrente non può affermare, come fa nelle sue memorie, di non disporre di più di tre anni di esperienza per quanto riguardava il criterio di selezione 5, in quanto quest’ultimo era uno dei tre criteri ai quali la commissione giudicatrice aveva attribuito il fattore di ponderazione più elevato. La valutazione della durata dell’esperienza effettuata dalla commissione giudicatrice al riguardo le ha infatti consentito di ottenere un punteggio più elevato.

78      In secondo luogo, l’esperienza di cui si avvale la ricorrente relativa alla taratura di tre apparecchiature non si ricava dalla risposta che quest’ultima ha fornito nel suo atto di candidatura a titolo del criterio di selezione 5. Infatti, come rileva la Commissione, la ricorrente ha menzionato un’«esperienza diretta» solo riguardo alla taratura e alla manutenzione dei multimetri digitali presso un’impresa privata. Per il resto, ella ha dichiarato di aver «prestato assistenza» («assisted») nella manutenzione di vari dispositivi o, nel caso di dispositivi più complessi, nell’organizzazione delle visite dei fabbricanti.

79      Vero è che la ricorrente afferma che la risposta da lei fornita nel suo atto di candidatura nell’ambito di un altro criterio di selezione (ossia il criterio 2) conteneva un elenco più dettagliato delle apparecchiature su cui lei aveva lavorato.

80      Tuttavia, secondo costante giurisprudenza spetta, in linea di principio, ad ogni candidato procedere ad una lettura attenta del bando di concorso e fornire, con il suo atto di candidatura, in particolare, tutte le informazioni che ritenga utili ai fini dell’esame della sua candidatura, a fortiori se i candidati sono stati espressamente e formalmente invitati a farlo, di modo che la commissione giudicatrice non può essere tenuta a procedere essa stessa a ricerche al fine di verificare se i candidati soddisfino le condizioni poste da tale bando (v., in tal senso, ordinanza del 31 marzo 2022, Barata/Parlamento, C‑305/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:253, punto 15, e sentenza del 20 ottobre 2021, Rosca/Commissione, T‑434/19, non pubblicata, EU:T:2021:717, punti 73 e 74).

81      Nel caso di specie, il modulo dedicato all’atto di candidatura specificava, nelle informazioni da leggere prima della presentazione, che «il punteggio [si sarebbe] basato unicamente sulle informazioni fornite nelle risposte in seno alla sezione “Talent screener”» e che «i riferimenti ad altre risposte nell’ambito del Talent Screener o di altre parti della candidatura non [sarebbero stati] presi in considerazione».

82      Pertanto non spettava alla commissione giudicatrice prendere in considerazione, nella sua valutazione dell’esperienza professionale della ricorrente ai sensi del criterio di selezione 5, le informazioni fornite da quest’ultima nelle sue risposte relative a un diverso criterio di selezione.

83      Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato l’errore manifesto di valutazione in cui è asseritamente incorsa la commissione giudicatrice per quanto riguarda il criterio di selezione 5, cosicché la seconda censura dev’essere respinta.

3)      Sulla terza censura, relativa al criterio di selezione 7

84      La ricorrente contesta l’attribuzione di 2 punti per il criterio di selezione 7, corrispondente ad un’esperienza professionale di una durata fino a un anno nella progettazione e nella realizzazione degli elementi necessari per realizzare, modificare o migliorare le attrezzature e le infrastrutture sperimentali di laboratorio. Ella fornisce una descrizione dettagliata dei suoi compiti e responsabilità quotidiani, svolti nel corso degli anni dal 2013 al 2020, connessi alla realizzazione, alla modifica o al miglioramento delle attrezzature e delle infrastrutture di laboratorio per affermare, in sostanza, che la sua esperienza in tale settore sarebbe di una durata superiore a un anno, ossia di almeno 14,5 mesi, il che avrebbe dovuto condurre alla concessione di 4 punti.

85      A tal riguardo occorre rilevare, come sostiene la Commissione, che la differenza tra la stima della ricorrente (ossia una durata di 14,5 mesi) e la valutazione della commissione giudicatrice (nel caso di specie, una durata fino a un anno) non è significativa, cosicché qualsiasi errore al riguardo, anche a ipotizzarlo dimostrato, non potrebbe essere qualificato come manifesto. Ciò vale a maggior ragione in quanto l’argomento della ricorrente si fonda su proprie stime soggettive quanto alla durata di ciascuna delle sue esperienze professionali. Orbene, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 67, il convincimento personale di un candidato non può essere considerato come prova di un errore manifesto di valutazione.

86      Si deve quindi concludere che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un errore manifesto di valutazione per quanto riguardava il criterio di selezione 7.

87      Pertanto, occorre respingere la terza censura e la prima parte del primo motivo.

b)      Sulla seconda parte, relativa ad un errore manifesto di valutazione quanto alla ripartizione cronologica dellesperienza professionale della ricorrente

88      La ricorrente afferma che la ripartizione cronologica della sua esperienza professionale effettuata dalla commissione giudicatrice tra i diversi criteri di selezione sarebbe stata arbitraria e tale da penalizzarla.

89      A tal riguardo occorre ricordare che la commissione giudicatrice ha deciso di ripartire l’esperienza professionale della ricorrente, che ammontava a sette anni, due mesi e dieci giorni, tra gli otto criteri di selezione secondo i settori di esperienza che essa ha considerato come i più rilevanti per il posto oggetto del bando di concorso.

90      Orbene, nell’ambito del suo controllo di legittimità il Tribunale deve limitarsi a verificare, sulla base delle prove fornite dalla ricorrente, se l’esercizio da parte della commissione giudicatrice del suo potere discrezionale non sia stato viziato da un errore manifesto (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2018, Villeneuve/Commissione, T‑671/16, EU:T:2018:519, punto 98). Non spetta infatti né alla ricorrente né al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice di concorso.

91      Tuttavia, nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente è idoneo a dimostrare, nel caso di specie, l’esistenza di un siffatto errore.

92      Infatti, da un lato, come giustamente sostenuto dalla Commissione, la commissione giudicatrice non poteva computare due volte la stessa esperienza a titolo di due diversi criteri di selezione (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, WQ/Parlamento, T‑705/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:733, punto 43).

93      Dall’altro, la ricorrente sostiene erroneamente che la ripartizione cronologica operata dalla commissione giudicatrice della sua esperienza professionale fosse tale da penalizzarla. Di fatto, su un’esperienza totale di sette anni, due mesi e dieci giorni, la commissione giudicatrice ha attribuito un totale di sette anni ai criteri di selezione con il fattore di ponderazione più elevato (ossia 3), in particolare i criteri di selezione 1, 2 e 5, di cui tre anni a quest’ultimo criterio. Il periodo rimanente di due mesi e dieci giorni, dal canto suo, è stato ripartito dalla commissione giudicatrice tra gli altri criteri con un fattore di ponderazione inferiore.

94      La ricorrente non contesta la ripartizione cronologica della sua esperienza professionale a titolo dei criteri di selezione 1 e 2. Ella ritiene, però, che il rimanente periodo di tre anni, due mesi e dieci giorni della sua esperienza avrebbe dovuto essere ripartito equamente tra i criteri di selezione 4, 5 e 7, facendo sì che la sua esperienza risultasse di una durata superiore a un anno e inferiore a tre anni per ciascuno di detti criteri.

95      Orbene, come risulta dal precedente punto 65, le risposte della ricorrente ai quesiti del Talent Screener non indicavano con precisione il modo in cui avrebbe dovuto essere ripartita la sua esperienza professionale, da un punto di vista cronologico, tra i diversi criteri di selezione.

96      Ciò posto, la Commissione afferma, senza essere contestata sul punto dalla ricorrente, che l’esperienza professionale di quest’ultima è stata ripartita secondo le priorità previamente definite dalla commissione giudicatrice mediante alcuni fattori di ponderazione, in funzione dei settori di esperienza particolarmente ricercati e dando quindi la priorità alle categorie di esperienza giudicate più rilevanti per i compiti da svolgere in tali settori.

97      Ora, dai precedenti punti da 65 a 86 risulta che la commissione giudicatrice non è incorsa in nessun errore manifesto nella valutazione dell’esperienza professionale della ricorrente alla luce dei criteri di selezione che costituivano il contesto normativo al quale l’esercizio del suo ampio potere discrezionale era subordinato nel caso di specie. Di conseguenza, neppure la ripartizione cronologica di tale esperienza può essere viziata da un errore manifesto di valutazione.

98      Inoltre, come constatato nel precedente punto 66, l’argomento della ricorrente dinanzi al Tribunale si basa su valutazioni approssimative e soggettive quanto alla durata di ciascuna delle sue esperienze professionali, e non si basa quindi su alcun elemento oggettivo di prova idoneo a dimostrare un errore manifesto di valutazione della commissione giudicatrice al riguardo.

99      Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un errore manifesto di valutazione in cui è incorsa la commissione giudicatrice nella ripartizione cronologica della sua esperienza professionale per quanto riguarda i criteri di selezione.

100    Pertanto, la seconda parte del primo motivo e il primo motivo nel suo complesso devono essere respinti.

101    Di conseguenza, il ricorso dev’essere integralmente respinto.

IV.    Sulle spese

102    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

103    Poiché la ricorrente è rimasta soccombente ella va condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      VI è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

Truchot

Kanninen

Frendo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 maggio 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.