Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 ottobre 2013 –
Dimian / UAMI – Bayer Design Fritz Bayer
(Baby Bambolina)
(causa T‑581/11)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo Baby Bambolina – Marchio nazionale anteriore non registrato Bambolina – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di uso nel commercio di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Presupposti – Portata locale del segno (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4) (v. punti 23-25)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Presupposti – Uso del segno nel commercio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4) (v. punti 23, 29, 30)
3. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un diritto anteriore previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Marchio figurativo Baby Bambolina e marchio denominativo Bambolina [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 53, § 1, c)] (v. punto 73)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2011 (procedimento R 1822/2010-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Dimian AG e la Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG. |
Dispositivo
2) | | La Dimian AG è condannata alle spese. |